Italian Supreme Court dismisses appeal via decree due to the appellant's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct by decree following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellants, represented by their lawyers, withdrew the appeal against the lower court's judgment, while the respondent accepted this withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for extinction under the Code of Civil Procedure were met, thereby terminating the proceedings without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, results in the extinction of the proceedings by decree, terminating the case without examination of the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: BAIANO PASQUALE, BAIANO VIRGINIA, DI FALCO ANGELINA, rappresentati e difesi dagli avvocati GUIDO CICCARELLI, PATRIZIA LAURITANO; -ricorrenti - contro VITALE CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato RITA MAURIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIACOMO MAURIELLO; -controricorrente – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n . 4843/2022pubblicata in data 17 novembre 2022 ; IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto daBAIANO PASQUALE, BAIANO VIRGINIA, DI FALCO ANGELINA,accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia f