Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, GE.FA. MULTIPLE SRL, voluntarily renounced the proceedings against the controricorrente, Toffanello Dario, and SAU PROGETTISRL. The court ruled that such withdrawal satisfies the statutory requirements for extinguishing the case without addressing the merits or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any further adjudication on the merits unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: GE.FA. MULTIPLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G.BELLI, 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA ANDREOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MAJER; -ricorrenti - contro TOFFANELLO DARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO BOLOGNESI; -controricorrente – nonché contro SAU PROGETTISRL; -intimata – per la cassazionedella sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 709/2021pubblicata in data 18 marzo 2021 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da GE.FA. MULTIPLE SRL, accettata dal controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere