Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The lower court had previously ruled on the merits, but the appellant voluntarily renounced the right to continue the proceedings. Consequently, the court ordered the cancellation of the judicial demand's transcription from public records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the judicial proceedings, resulting in the dismissal of the case and the removal of the demand from public records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: LIVIANI PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI , che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GUADAGNINI GIULIANO, GUADAGNINI SABRINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOMENIZZA 3 , presso lo studio dell’avvocato MICHELINO LUISE, che l i rappresenta e difende; -controricorrenti – nonché contro INNOCENZI STEFANIA, INNOCENZI ADA, INNOCENZI ALBA, MUZI SERGIO, MUZI MASSIMINA; -intimati – per la cassazione del l a sentenza del la Corte d’Appello di Roma, n.1693/2023pubblicata in data 8 marzo 2023 ;
Il Presidentetitolare letta la rinuncia al ricorso proposto daLIVIANI PAOLA, accettata da i controricorrenti; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio; visto l’art. 2668 c.c., ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 12 settembre 2012 registro generale n.8072, registro particolare n.5604 (sui beni siti in Terni e Guardea), nonché della trascrizione della domanda giudiziale effettuata in data 18 marzo 2013 registro generale n. 26881, registro particolare n. 20342(sui beni siti in Roma), come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia