Cassation appeal dismissed by decree due to the appellant's formal withdrawal of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Akei Costruzioni Generali Srl, had previously filed a cassation appeal against a second-instance judgment but subsequently submitted a written renunciation of the proceedings. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, thereby terminating the litigation without addressing the merits of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and no provision is made regarding litigation costs when the appeal is withdrawn.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso proposto da: AKEI COSTRUZIONI GENERALI SRL, anche quale successore a titolo particolare di CECA ROAD SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato CARLO DE MAIO; -ricorrenti - contro METRO FIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato DELIA BERTO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TONIO DI IACOVO, ANDREA GOTTARDO; -controricorrente – nonché contro TORTORA VITTORIO SRL; -intimato– per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli n . 2674/2023pubblicata in data 9 giugno 2023 ;
IlPresidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da AKEI COSTRUZIONI GENERALI SRL, CECA ROAD SRL IN LIQUIDAZIONE,accettata dalla controricorrente; rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevatoche la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere