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Ordinanza — n. 34914/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against rejection of equitable compensation claim due to lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34914/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Augusto Liberata's appeal against the dismissal of his equitable compensation claim. The lower court denied the request because the underlying property dispute was already decided against the plaintiff, and the plaintiff lacked standing to challenge that judgment. The Court upheld this decision, ruling that the plaintiff could not intervene to overturn a final judgment favorable to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 2 co. 2 quinquies l. 89/2001; Art. 3 co. 4 l. 89/2001: A claim for equitable compensation is inadmissible if the underlying dispute has already resulted in a final judgment favorable to the opposing party, thereby precluding the plaintiff from challenging that judgment.

Parole chiave

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equitable compensation standing to sue final judgment property dispute Cassazione appeal azione di mantenimento azione di rivendicazione ricorso per risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 2 co. 2 quinquies l. 89/2001
-Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 co.
Art. 3 co. 4 l. 89/2001
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 co. 4 l. 89/2001 per non essersi il giudice pronunciato entro trenta giorni dal deposito del ricorso.

Giurisprudenza citata

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Cass. 88/2018
Cass. 17683/2006
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Testo completo

ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21693/2022 proposto da: Augusto Liberata, difesadall'avvocato Giovanni D' A mbrosio ; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Salerno n . 126/2021 del 7/02/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Presupposto è un processo avente ad oggetto una controversia im- mobiliare protrattosi dal 6/12/2010, ancora pendente quando, il 26/7/2019, l’attrice propone ricorso per l’equo indennizzo.

Il ricorso è stato rigettato in fase monocratica e in fase collegialeper consapevo- lezza della infondatezza della pretesa azionata nel processo 2di 3 – 21693/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 30 ) – Caponi Est. presupposto, instaurato per vanificare gli effetti di un giudicato favore- vole alla controparte convenuta. Ricorre la parte privata con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 co. 2quinquies l. 89/2001 per avere il giudice dell’equa riparazione (in fase monocra- tica) trattenuto il fascicolo per oltre un anno e mezzo nell’attesa del deposito della sentenza nel processo presupposto, per poi rigettare il ricorso alla luce dell’esito sfavorevole per la ricorrente.

Si argomenta ex Corte cost. 88/2018, che ha riconosciuto la proponibilità della do- manda di equo indennizzo a processo presupposto ancora in corso. Si fa valere anche di aversubito una domanda riconvenzionale risarcitoria da occupazione abusiva di suolo (una porzione di corte condominiale). Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 co. 4 l. 89/2001 per non essersi il giudice pronunciato entro trenta giorni dal deposito del ricorso. 2. –I due motivi sono da esaminare congiuntamente per comunanza della questione. Essi sonorigettati.

L’accertamento circa la consapevolezza della infondatezza della pre- tesaè espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità, tenuto conto che essa valorizza il fatto che il processo presupposto aveva ad oggetto un’opposizione di terzo proposta dal successore a titolo particolare nel diritto controverso poi ricorrente in equa riparazione, al cospetto di una giurisprudenza che esclude irre- versibilmente tale legittimazione (cfr., tra le altre, Cass. 17683/2006). 3. - Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 3di 3 – 21693/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 30 ) – Caponi Est.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in €2.400, oltre alle