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Ordinanza — n. 34909/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court partially allows appeal, correcting wrongful compensation calculation for unreasonable court delay duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34909/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court partially accepted the appeal against a lower court's decision regarding compensation for unreasonable judicial delay. The court found the lower court correctly identified the delay period but erroneously calculated the compensation multiplier for the heirs of Mosaico Vincenzo. Consequently, the Supreme Court reduced the awarded compensation amounts for all parties involved based on the corrected duration.

Regesto Legislator

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Art. 6 par. 1 CEDU; Art. 360 c.p.c.: Where a court of appeal correctly identifies the unreasonable duration of proceedings but miscalculates the corresponding compensation, the Supreme Court may correct the amount directly without remanding the case.

Parole chiave

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unreasonable judicial delay equitable compensation European Convention rights calculation error partial cassation judicial inefficiency remedial measure revisione processuale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 par. 1 CEDU
89/2001 depositato presso la Corte d'Appello di Roma, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 par.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 366 c.p.c.
Art. 360-bis c.p.c.
366, comma 1, c.p.c., non ricadendosi in una delle ipotesi previste dall’art. 360-bis c.p.c. e non essendo confondibili i tipi di censure effettivamente proposte indipendentemente dall’esattezza o meno dei riferimenti numerici contenuti nell’art.
Legge n. 89/2001
2 Legge n. 89/2001 depositato presso la Corte d'Appello di Roma, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la violazione dell'art.
art. 2 Legge n. 89/2001
1.Gli odierni controricorrenti, con ricorso ex art. 2 Legge n. 89/2001 depositato presso la Corte d'Appello di Roma, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la violazione dell'art.
artt. 111 Cost
– la nullità del decreto impugnato per anomalia motivazionale e/o per motivazione perplessa, nonché per insanabile contraddittorietà intrinseca della motivazione stessa, con riferimento agli artt. 111 Cost.
art. 360-bis c.p
366, comma 1, c.p.c., non ricadendosi in una delle ipotesi previste dall’art. 360-bis c.p.c.
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Testo completo

pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro VERNI PIETRO, SCELZI DOMENICA, SALANDRI FABRIZIO, OTTOMANO KATIA, MILANO MARIA CARMELA, LUCATELLI DORIANA, LOSURDO FRANCESCO, LOMBARDI MARIA, FUCCI PATRIZIA, FATO MAURIZIO, CATANZANI FRANCA, SALVATORE BRUNO, PACIFICO CLAUDIO, NAPPI VINCENZO, MOSAICO MARIA, MOLINO VINCENZO, MANNA PAOLO, MANCINI GIULIO, LUPI LOREDANA, GENTILE LAURA MARIA AGOSTINA, DI FABIO AVIO, DE CANDIA SEBASTIANO, PETRONE MARIA, PETRITOLI ANTONELLA, MANONI ANGELO, INTRONA GIOVANNI, GENTILI CARLO, DECEMBRINO ANTONIO, DE SIMONE ALFREDO, CARDINALE GIROLAMA, VERDICCHIO BARBARA, VAUDO MICHELE, SERGIACOMI FRANCESCA, SELLITTO EDOARDO, SABATINI TIZIANA, MARIOTTI STEFANIA, LUSTRO SILVANA ASSUNTA, FERRARI ALESSIA, DE BELLIS SERAFINA, BERGIDA R.G.N. 24365/2022 C.C. 7/12/2023 EQUA RIPARAZIONE TAMAR, BALDINI GABRIELLA, ZONNO MICHELE, VIOLA VALENTINA, ROSSI FERDINANDO, RAVONI GIOVANNI, PICCHIANTI MARCO PRIMO ANTONIO, PICANO NICOLETTA, PALMA GRAZIELLA, ONNELLI MASSIMO, NICOLETTI GIUSEPPE, NARDI GIULIO, MINOTTI MAURO, MASSA LEONARDO, LEGRETTO PASQUALE, FOTI LUCIA, FERRATO ALFREDO, DE LAURENTIIS LELLO, D'ANTUONO ANTONIO MARIO, DAMATO VITO NICOLA, COSENTINO DAVIDE, COCCARELLI CLAUDIO, CARDARELLI LAURA, CAMASTA GIUSEPPE, BIANCA ROBERTO, APICELLA SONIA, ALBANO PASQUALE, ABBADINI FRANCESCA, TRIPODI MARIA, SORDINI FABRIZIO, SELANO SCELZA STELLA, PUTTI FRANCESCA, PIGNA SILVIA, PERRONE VINCENZA, NEANDRI BENEDETTO, MOSAICO LORENZO, MOROLLA MAURO, MILILLO ANTONIO, MARESCA RICCARDO, GUELI CRISTINA, GRANDE FORTUNATA, FOTI FRANCESCA, DI PAOLO MAURO, DI MATTEO GIORGIO, DI FEDE SALVATORE GIOVANNI, BRUNDU GINA, VENDER MARCO, SETTANNI ANTONIETTA, SCABARDI MARIA TIZIANA, RIGANTE PIETRO, NUOVO GIUSEPPE, MINERVINI VINCENZO, LAGATTOLLA MAURO, IACOBELLIS ROCCO, GRASSO RITA, FRANCIA CLAUDIO, CATALDO ANGELA, CANTONI MARIA TERESA, ADDUCI FRANCESCO, VETTRAINO ALBERTINA, TEMPESTA FRANCESCO, SPINELLI SALVATORE, PROCHILO GIUSEPPE, NATALI ANNA, MAJANI ALBERTO, DE SANTIS PAOLA, DE CANDIA NICOLA MARIA, D'ANTONIO MARCO, CIPOLLETTI STEFANO, CARUSO CARMELO, BLASI CLAUDIA, BARNABA LAURA, AMATI DANIELA, AGLIALORO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Santo 68, presso lo studio dell'avvocato Stefania Iasonna, che li rappresenta e difende; -controricorrenti – avverso il decreto n. cronol. 1568/2022 della Corte di appello di Roma del 18 agosto 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; letta la memoria depositata dalla difesa dei controricorrenti.

RITENUTO IN FATTO

1.Gli odierni controricorrenti, con ricorso ex art. 2 Legge n. 89/2001 depositato presso la Corte d'Appello di Roma, chiedevano che venisse accertata e dichiarata la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di un giudizio in materia di lavoro svoltosi in tre gradi, e, conseguentemente, che fosse riconosciuto il loro diritto all’ottenimento di un’equa riparazione, a norma del disposto di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 89/2001. Il Consigliere delegato della citata Corte di appello, con decreto monocratico del 9 gennaio 2017, ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare, per il suddetto titolo, la somma di euro 3.300,00, a favore di ciascuno dei controricorrenti indicati in epigrafe, ad eccezione degli eredi di Mosaico Vincenzo (deceduto il 2 gennaio 2015), ai quali veniva liquidata, nel complesso, la somma di euro 2.700,00.

Con decreto n. 9833/2017 l'adita Corte d'Appello di Roma respingeva l'opposizione del Ministero avverso il suddetto decreto. Con ricorso per cassazione il Ministero della giustizia impugnava il citato decreto collegiale della Corte d'appello di Roma con ricorso affidato a tre motivi, cui resistevano i controricorrenti. Questa Corte, con ordinanza n. 25490/2021, accoglieva il primo motivo del ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: l'art. 2 comma 2-quater della legge n. 89/2001 deve essere interpretato distinguendo per la parte appellata, che ha proposto la domanda di equa riparazione, il termine da scomputare avendo riguardo al momento della notifica dell'impugnazione ove questa sia stata proposta con ricorso.

2. Gli attuali controricorrenti hanno riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di appello, la quale, nella costituzione del Ministero della Giustizia, ha, con decreto n. cronol. 1568/2022 del 18 agosto 2022, accolto il ricorso in precedenza formulato dagli originari ricorrenti (poi riassumenti), condannando il citato Ministero al pagamento: -della somma di euro 2.400,00, “iure successionis” e nei limiti della rispettiva quota ereditaria, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, a favore di Scelzi Domenico, Mosaico Lorenzo e Mosaico Maria, quali eredi di Mosaico Vincenzo; - della somma di euro 3.000,00 a favore di ognuno degli altri originari ricorrenti; -dei 2/3 delle spese giudiziali, compensato il residuo terzo.

3. Avverso detto decreto emesso all’esito del giudizio di riassunzione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, il Ministero della Giustizia, resistito con un congiunto controricorso da tutti gli intimati, illustrato da memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il Ministero ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la nullità del decreto impugnato per anomalia motivazionale e/o per motivazione perplessa, nonché per insanabile contraddittorietà intrinseca della motivazione stessa, con riferimento agli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, c.p.c. Deduce il ricorrente che la Corte di appello, dopo aver individuato la durata irragionevole del giudizio presupposto in anni 4 per tutti i ricorrenti, odierni controricorrenti (da ridursi a 3 per gli eredi di Mosaico Vincenzo), ha contraddittoriamente ed irragionevolmente applicato il criterio di calcolo secondo cui il moltiplicatore annuo di euro 600,00 andasse rapportato ad anni 5 di durata non ragionevole con riguardo a tutti i ricorrenti e ad anni 4 per i suddetti eredi, ragion per cui, a favore di ciascun ricorrente, avrebbe dovuto essere liquidato, a titolo di equo indennizzo, l’importo di euro 2.400,00 e non di euro 3000,00 (e così per gli eredi del Mosaico avrebbe dovuto essere riconosciuta la somma di euro 1800,00 e non di euro 2.400,00, da dividere “pro quota”).

2. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 112 c.p.c., essendosi la Corte laziale, quale giudice di rinvio, limitata a statuire solo sul primo motivo del precedente motivo del ricorso per cassazione accolto, obliterando l’esame degli altri due motivi dichiarati assorbiti con l’ordinanza di questa Corte n. 25490/2021, con i quali erano stati – rispettivamente – dedotti l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia per il mancato scomputo di periodi di ritardo non dipendenti dall’Ufficio e l’omesso esame di un ulteriore fatto decisivo, avuto riguardo alla pretermissione della valutazione di una serie di parametri di rilievo normativo di segno riduttivo nella determinazione del moltiplicatore annuo.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il Ministero ricorrente ha dedotto –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, poiché la Corte di appello, nel decreto impugnato, si era limitato –in relazione all’an debeatur – a motivare solo con riferimento ai periodi di stasi processuale intercorsi tra le diverse fasi, mancando, però, di motivare in ordine alle diverse fasi dello svolgimento del giudizio presupposto e, segnatamente, delle due fasi di merito.

4. Rileva, in via preliminare, il collegio che vanno disattese tutte le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso sollevate nell’interesse dei controricorrenti, risultando il ricorso rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, c.p.c., non ricadendosi in una delle ipotesi previste dall’art. 360-bis c.p.c. e non essendo confondibili i tipi di censure effettivamente proposte indipendentemente dall’esattezza o meno dei riferimenti numerici contenuti nell’art. 360, comma 1, c.p.c.

5. Osserva, poi, il collegio che il secondo e terzo motivo vanno esaminati per primi sotto il profilo logico-giuridico, poiché – ove accolti – sarebbe consequenziale procedere alla rideterminazione della durata irragionevole del giudizio presupposto ai fini della individuazione della legittima misura dell’equo indennizzo da liquidare. Essi sono, tuttavia, manifestamente infondati poiché la Corte di rinvio ha, comunque, statuito anche sui due motivi che erano stati dichiarati assorbiti con la precedente ordinanza della Cassazione (v. pag. 8 del decreto impugnato), rivalutando lo svolgimento complessivo per intero del giudizio presupposto (determinando la sua durata per il periodo ritenuto ragionevole e per quello da considerarsi irragionevole, procedendo, di conseguenza, alla liquidazione dell’equo indennizzo ritenuto spettante ai ricorrenti), così non incorrendo in alcun vizio di motivazione con riferimento alle necessarie rivalutazioni da compiere in sede di rinvio.

6. E’, invece, fondato il primo motivo, dal momento che la Corte laziale, quale giudice di rinvio, è pervenuto – partendo da un presupposto esatto circa la corretta individuazione in concreto della durata irragionevole del giudizio presupposto – a liquidare erroneamente l’equo indennizzo, siccome riconosciuto in una misura non corrispondente all’applicazione del criterio riconducibile al considerato moltiplicatore (avendo moltiplicato l’importo di euro 600,00, ad anno, per 5 anni anziché per 4 anni e, solo con riferimento agli eredi del Mosaico Vincenzo, per 4 anni invece che per 3 anni).

7. Pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, previa cassazione sul punto del decreto impugnato, la causa –non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – può essere direttamente decisa nel merito nella presente sede di legittimità, rideterminando l’equo indennizzo in relazione alla durata irragionevole del giudizio presupposto di anni 3 (e non 4) per gli eredi di Mosaico Vincenzo, nella misura complessiva di euro 1.800,00 e nella misura di euro 2.400,00, per ognuno degli altri originari ricorrenti (odierni controricorrenti), avuto riguardo all’accertata durata irragionevole dello stesso giudizio presupposto nell’ordine di anni 4 (e non 5).

8. In dipendenza dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri due; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito sullo stesso, riduce l’equo indennizzo spettante in favore di ognuna delle parti controricorrenti nella misura di euro 2.400,00, salvo che per gli eredi di Mosaico Vincenzo, nei cui riguardi l’equo indennizzo è ridotto ad euro 1.800,00. Compensa per intero le spese del giudizio di cassazione. Così deciso nella camera di consiglio della Second