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Ordinanza Interlocutoria — n. 34891/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands two administrative penalty appeals for joint public hearing due to new legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34891/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the cassation appeals against administrative fines imposed for unauthorized mountain biking trails in protected areas. The private party argued for a joint hearing of two distinct legal proceedings, while the public administration resisted both appeals. The court decided to remand the case for a public hearing because the appeals raised new legal questions requiring joint examination.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.c.; Art. 607 c.p.c.: When cassation appeals raise new legal questions regarding the application of distinct normative orders, the court must remand the case for a joint public hearing.

Parole chiave

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cassation procedure new legal questions joint hearing remand administrative penalties environmental protection procedural economy public hearing legge sui percorsi pedonali

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.c.
Art. 607 c.p.c.
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Testo completo

3 ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria suiricorsi iscritt i al n. 28918/2022 e al n. 10542/2023 , propost i da : Robaldo Pierangelo, Sciovie Cardinis.r.l., difes i da gli avvocat i En- rico Aldo Rozioe Giulia Negri; -ricorrenti- contro Regione Piemonte, difesa dall’avvocatoMassimo Scisciot; -controricorrente- rispettivamente avversole sentenze della Corte di appello di Torino n. 299/2022 del 10/5/2022e n. 1302/2023 del 20/01/2023. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa La Regione Piemonte irrogava a Pierangelo Robaldo, in un caso in proprio enell’altro anche quale rappresentante legale della Sciovie Car- dini, duesanzioni pecuniari e. Sanzionata era un’identica condotta materiale(constatata dal Corpo forestale dello Stato, comando di Cuneo, in un sopralluogo del 20/5/2015): al Monte Alpet su mappali insistenti in parte nel Comune 2di 4 – 28918/2022 e 10542/2023 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 6 ) – Caponi Est. di Roburent e in parte nel Comune di Pamparato) erano state tracciate 4 piste da discesa per mountainbike, con larghezza da 0,50 metri a 2,50 metri che coinvolgevano sia tratti di viabilità forestale, di sentieri e di pista da sci (esclusi dal calcolo delle superfici investite dall’inter- vento, in quanto preesistenti), sia nuovi tratti all’interno del bosco e su prato pascolo, di lunghezza complessiva di ml. 6248, coprendo per- tanto una superficie totale di mq. 9372 (6248x1,5 metri).

Su questa base venivano instaurati due procedimenti sanzionatori per la violazione di due distinti ordini di normativa. Il primo procedimento s i snodava attraverso il verbale 5/2015 del 30/6/2015e sfociava nell’irrogazione della sanzione di € 3.010 (ordi- nanza ingiunzione DD287/A1103A/2020 del 19/6/2020) per avere mo- dificato e trasformato il suolo e realizzato opere senza autorizzazione in area naturale sottoposta a vincolo idrogeologico, in violazione dell’art. 1 l. reg 45/1989. Quest’ultima disciplina gli interventi e le at- tività nelle zone soggette a vincolo idrogeologico (ex r.d.l. 3267/1923) che comportano modificazione e/o trasformazione d'uso del suolo.

Nel caso di specie, si rilevava la mancanza di autorizzazione ex l. reg. 45/89 per i nuovi trattidi pista (al di là di quelli insistenti sui precedenti tratti di viabilità forestale, di sentieri e di pista da sci). Il secondo procedimento si snodava attraverso il verbale 6/2015 del 31/7/2015 e sfociava nell’irrogazione della sanzione di € 9.010 (ordi- nanza ingiunzione DD288/A1103A/2020 del 19/6/2020) per avere rea- lizzato opere all’interno del sito di importanza comunitaria (SicIt 1160026 Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea) senza la preventiva valutazione d’incidenza, in vio- lazione dell’art. 50 co. 1 l. reg 19/2009.

Quest’ultima legge dispone in conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 3di 4 – 28918/2022 e 10542/2023 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 6 ) – Caponi Est. ambientale che gli interventi, le opere e le attività eseguiti senza lo svolgimento del procedimento di valutazione di incidenza, in difformità dall’esito di tale valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi di tutela e di conservazione fissati nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria, compor- tano, oltre alla sanzione amministrativa ex art. 55 co. 1 lett. t), l’ob- bligo del ripristino a cura e spese del responsabile, da eseguirsi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle pro- vince territorialmente competenti.Nel caso di specie si rilevava la man- canza della preventiva valutazione di incidenza ambientale- da richie- dere al soggetto gestore del sito- per i nuovi tratti di pista (al di là di quelli insistenti sui precedenti tratti di viabilità forestale, di sentieri e di pista da sci).

I due provvedimenti sanzionatori venivano tratti ad oggetto di due paralleli giudizi di opposizione, temporalmente sfalsati di alcuni mesi. Le due opposizioni sono state rigettatein primo grado dal Tribunale di Cuneo e in secondo grado dalla Corte di appello di Torino, rispettiva- mente (in ordine cronologico) con le due sentenze impugnate. Avversociascuna delle due sentenze la parte privata ha proposto un ricorso per cassazionecon quindici motivi, illustrati da memoria. Resi- stein entrambi i casi la pubblica amministrazione con controricors i .

Ragioni della decisione 1. - L’esame comparativo dei quindici motivi posti a fondamento di ciascuno dei due ricorsi, oltre alla presenza di un congruo numero di motividi identica sostanza che ne suggerisc e la trattazione congiunta, rivelaaltresì la presenza di questioni nuove , specialmente nel novero degli altri motivi,indirizzati rispettivamente contro l’applicazione com- piuta dai giudici di meritodei due ordini di normativa indicati nella de- scrizione dei fatti di causa. 4di 4 – 28918/2022 e 10542/2023 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 6 ) – Caponi Est. 2.

– Tale novità di questioni suggerisce la rimessione della tratta- zione congiunta dei due ricorsi all’udienza pubblica.

P.Q.M.

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