Cassation court allows equitable compensation claim against Ministry of Justice for 17-year bankruptcy proceedings delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first four of five grounds for appeal filed by Kerakoll s.p.a. against the Ministry of Justice regarding a 17-year bankruptcy delay. The court found the lower court incorrectly applied the presumption of negligible damages due to the claim's low value, ignoring the specific complexities of the bankruptcy proceedings. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Brescia for a new decision on equitable compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 co. 2 sexies lett. g) l. 89/2001; The presumption of negligible damages based on the low value of the underlying claim does not automatically exclude equitable compensation when the proceedings involve exceptional complexity and the claimant's socio-economic conditions justify the award.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.78/2022 proposto da : Kerakoll s.p.a., difesa dall'avvocato Bruno Guaraldi e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoMatteo Acciari; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso il decreto della Corte di appello di Brescia n. 1220/2021 d el 14/05/2021. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Presupposto è il processo di fallimento della Costruzioni Ing. An- dreotti s.p.a., dichiarato in data 12/09/1995 dal Tribunale di Cremona e chiuso il 4/7/2019.
Ricorrente nel processo di equa riparazione, in- staurato il 7/2/2020, è l’avente causa di una creditrice ammessa al passivo del fallimento per circa £ 12.818.000 (credito rimasto 2di 5 – 78/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 9 ) – Caponi Est. insoddisfatto). Oggetto è l’equo indennizzo per i 17 anni di irragione- vole durata. Sia in fase monocratica che collegiale il ricorso è stato rigettato. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi. Resiste il Ministero della giustizia con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2 l. 89/2001 in relazione all'art. 6 cedu, all’art. 1 del primo protocollo addizionale e agli artt. 111 e 117 cost. per aver escluso l’equo indennizzo sulla base della «estrema complessità del fallimento in questione».
Il secondo, il terzo e il quarto motivo censuranosotto distinti profili che la Corte di appello abbia ritenuto l’irrisorietà della posta in gioco. Si deduce violazione dell’art. 5-ter l. 89/2001 in relazione agli artt. 101 e 115 c.p.c. (secondo motivo); violazione dell’art. 2 co. 2 sexies lett.
g) l. 89/2001 in relazione all'art. 6 cedu e all'art. 117 cost., sottoli- neando che l'equo indennizzo è stato escluso in casi in cui il processo presupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima(terzo motivo); violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. (quarto motivo). Il quinto motivo denuncia la violazione degli art. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 2 co. 2 d.m. 55/2014 per avere la Corte di appello condannato la ricorrente a rimborsare alla parte vittoriosa le spese generali che non maturano quando la parte vittoriosa è difesa da avvocati dipendenti, quali sono quelli che compongono l’Avvocatura dello Stato. 2. -Il primo motivo è fondato.
Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimen- tari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di pro- cedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. 3di 5 – 78/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 9 ) – Caponi Est. 89/2001 al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni (cfr.
Cass. 26289/2023, 28498/2020, 20508/2020, 4017/2020, 976/2020), non già per escludere integralmente l’equo in- dennizzo. In particolare, in tale durata complessiva ragionevole sono da includere i tempi di risoluzione di vicende processuali parallele o incidentali, poiché sono attività processuali che ineriscono ad un unico processo concorsuale. La durata ulteriore è ragionevolmente da attri- buire a disfunzioni del sistema giudiziario (cfr. Cass. 13275/2022, ove indicazione di altri precedenti conformi). Il primo motivo è accolto. 3. – Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono da esaminare con- giuntamente, poiché condividono la sostanza.
Essi sono fondati nei termini seguenti. L’argomentazione censurata è la seguente: «Kerakoll s.p.a. vantava nei confronti del fallimento un credito di circa € 6.000,00. Posto che Kerakoll s.p.a. è una società di grandi dimensioni che ha realizzato un fatturato di € 500 milioni nel 2019[…], deve ritenersi presunta l’insus- sistenza del danno ex art. 2 co. 2sexies lett.
g) l. 89/2001 trattandosi di pretesa irrisoria, tenuto conto delle condizioni personali della parte. Tale argomentazionedetermina una falsa applicazione dell’ art. 2 co. 2sexies lett.
g) l. 89/2001. La presunzione relativa ex art. 2 co. 2sexies lett.
g) l. 89/2001 di insussistenzadel danno per il carattere irrisorio o bagatellare della pre- tesa fatta valere nel processo presupposto è da applicare in coerenza con l’elaborazione giurisprudenzialeanteriore alla sua introduzione le- gislativa, che ha inteso valorizzaretale l’elaborazione , relativa alla co- siddetta «posta in gioco» valutata in comparazione con le condizioni socio-economiche del richiedente. Si era statuito allora che il giudice, 4di 5 – 78/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 9 ) – Caponi Est. nel quantificare ildanno non patrimoniale per ogni anno di durata non ragionevole del processo, può scendere al di sotto della «soglia mi- nima»là dove, in considerazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimoniale azionata nel processo presupposto, parame- trata anche sulla condizione sociale e personale del richiedente, l'acco- glimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto » ( così Cass. 12937/2012, ma cfr. anche C ass. 15268/2011, ove si parla di posta in gioco).Su questa linea si è escluso l'equoindennizzo in casi in cui il processo presupposto ha ad oggetto pretese di entità davvero minima, sempre inferiore a€ 500 (cfr.
Cass.11228/2019, anche con riferimento ad ulteriori precedenti). L’impianto ha trovato conferma anche in pronunce recenti- cui qui si dà continuità ove si ritiene che il carattere comparativamente bagatellare della pre- tesa dedotta nel giudizio presupposto, in via tendenziale, rilevinon già per escludere integralmente l’indennizzo, bensì per scendere al di sotto della soglia minima. Ad esempio,cfr. Cass. 974/2020, ove si ripete che il giudice può scendere al di sotto della «soglia minimalà dove, in con- siderazione del carattere bagatellare o irrisorio della pretesa patrimo- niale azionata nel processo presupposto, parametrata anche sulla con- dizione sociale e personale del richiedente, l'accoglimento della pretesa azionata renderebbe il risarcimento del danno non patrimoniale del tutto sproporzionato rispetto alla reale entità del pregiudizio sofferto».
Ciò non si verifica nel caso di specie. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono accolti. 4. –Il quinto motivo è assorbito. 5. –Sono accolti i primi quattro motivi di ricorso , è assorbito il quinto motivo, è cassato il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti , è 5di 5 – 78/2022 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 2 9 ) – Caponi Est. rinviata la causa alla Corte di appello di Brescia, in diversa composi- zione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corteaccoglie i primi quattro motivi di ricorso , dichiara assorbito il quintomotivo , cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi ac- colti, rinvia la caus