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Sentenza — n. 34850/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses mediator's commission claim as no binding preliminary contract was ever signed between the parties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34850/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Manuela Giuseppa Davì's appeal against the lower court's refusal to award her a commission from Giuseppe Piccolini. The appellant argued that a binding preliminary contract existed after she facilitated contact between Piccolini and buyer Matteo Billè, but the court found no such contract was ever signed. The decision rests on the principle that a mediator's right to remuneration arises only upon the conclusion of the deal, which requires a legally binding preliminary agreement, not merely an offer or a verbal understanding.

Regesto Legislator

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Art. 1755, comma 1, c.c.; Art. 324, 342 c.p.c.: A mediator's right to a commission arises only upon the conclusion of the transaction, requiring a binding preliminary contract between the parties, not merely an irrevocable offer or a non-concluded agreement.

Parole chiave

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mediator commission preliminary contract binding agreement remuneration rights civil procedure appeal judicial precedent contract formation mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1755, comma 1, c.c.
In base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell’art. 1755, comma 1, c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 2932 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Con il primo motivo viene denunciata - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -la violazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 378 c.p
Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.
art. 115 c.p
e dell’art. 115 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4628/2015
Cass. n. 22012/2023
Cass. n. 17919/2023
22012/2023, Cass. n. 17919/2023, Cass.
Cass. n. 28879/2022
17919/2023, Cass. n. 28879/2022, Cass.n.
Cass. n. 30083/2019
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Testo completo

o la Cancelleria di questa Corte, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfio Alessandro Battiati e Giuseppina Pistone, in virtù di procura speciale apposta su foglio separato materialmente allegato al ricorso; -ricorrente - contro GIUSEPPE PICCOLINI, domiciliato ex lege in Roma alla piazza Cavour presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Cavallaro, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 499/2017, pubblicata il 23 marzo 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2023 dal Consigliere DaniloChieca; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, il quale ha concluso per il rigetto d el ricorso; Udita per la ricorrente l’avv. Giuseppina Pistone. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 42/2010 del 22 gennaio 2010, il Tribunale di Catania - sezione distaccata di Mascalucia respingeva la domanda proposta da Manuela Giuseppa Davì nei confronti di Giuseppe Piccolini, diretta ad ottenere il pagamento della provvigione dalla stessa ritenuta dovutale per l’attività di mediazione svolta in favore del convenuto, dal quale aveva ricevuto l’incarico di ricercare persone interessate all’acquisto di un immobile di sua proprietà, sito in San Gregorio, via Ulivi n.

26. La decisione veniva impugnata da entrambe le parti dinanzi alla Corte d’Appello di Catania, la quale, con sentenza n. 499/2017 del 23 marzo 2017, rigettava i contrapposti gravami. Rilevava la Corte territoriale che, in mancanza di stipula di un contratto preliminare di compravendita, non poteva ritenersi sorto il diritto alla provvigione fatto valere dall’attrice, non essendo in proposito sufficiente l’avvenuta formulazione di una proposta d’acquisto da parte di un aspirante compratore, tale Stello Matteo Billè, peraltro mai giunta a conoscenza dell’oblato.

Contro tale sentenza la Davì ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso l’intimato Piccolini. Il ricorso, inizialmente avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa Sezione, è stato rimesso alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria n. 9836/2023 del 13 aprile 2023, attesa la particolare rilevanza delle questioni giuridiche involte dai motivi di gravame. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo viene denunciata - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -la violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c. . Al riguardo si deduce quanto segue: il Piccolini non aveva proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado con cui il Tribunale aveva accertato che la proposta d’acquisto a lui rivolta da tale Stello Matteo Billè era stata portata a sua conoscenza dalla Davì; ciononostante, in violazione del giudicato formatosi sul punto e in spregio al principio tantum devolutum quantum appellatum , la Corte etnea ha affermato non esservi prova del fatto che di tale proposta fosse stata data notizia al Piccolini.

Con il secondo motivo si lamenta – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1754 e 1755 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.. La sentenza impugnata risulta censurata nella parte in cui ha - erroneamente - escluso il diritto di essa ricorrente al riconoscimento della provvigione pretesa per l’attività di mediazione svolta in favore del Piccolini, in base all’assunto che si rendesse a tal proposito necessaria la sottoscrizione di un contratto preliminare o definitivo di compravendita fra quest’ultimo e il soggetto che aveva formulato la proposta d’acquisto dell’immobile.

Si obietta, in proposito: -che tale diritto sorge nel momento in cui il mediatore mette in contatto le parti in vista della conclusione dell’affare, da intendersi come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti , compresa la stipula del c.d. preliminare di preliminare o la formulazione di una proposta d’acquisto; -che, ai fini dell’accoglimento della domanda attorea, del tutto ininfluente risultava la circostanza - erroneamente reputata decisiva dalla Corte d’Appello - che il Piccolini avesse o meno conferito alla Davì l’incarico di vendere il proprio immobile, dovendo invece attribuirsi esclusivo rilievo al fatto che egli si fosse comunque giovato dell’opera svolta dall’intermediaria, consistita nell’aver reperito un potenziale acquirente e nell’aver fatto incontrare le parti, consentendo loro di avviare le trattative e di portarle avanti fino alla fissazione di un appuntamento presso lo studio del notaio designato per la stipula del contratto preliminare, alla quale non si era poi potuto procedere esclusivamente a causa di un ripensamento dello stesso Piccolini; -che l’interpretazione delle norme in materia di mediazione offerta dalla Corte catanese contrasterebbe con i princìpi di correttezza e buona fede, finendo per incentivare comportamenti elusivi posti in essere dalle parti allo scopo di sottrarsi all’obbligo di corrispondere la provvigione al mediatore.

Rileva il collegio che il primo motivo non è fondato. È palese che il Piccolini, non essendo risultato soccombente rispetto alla domanda di pagamento della provvigione proposta nei suoi confronti dalla Davì, respinta in toto dal Tribunale, non avesse alcun interesse ad appellare sul punto la sentenza di primo grado. Fermo quanto precede, va comunque osservato che la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nellasentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, essendo dotate di propria individualità, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare uncapo unico della decisione (cfr.

Cass.n. 20951/2022, Cass. n. 40276/2021, Cass. n. 2379/2018, Cass. n. 21566/2017). Nel caso di specie, deve escludersi che le affermazioni della sentenza di primo grado richiamate dalla ricorrente («Tale proposta di acquisto [ scilicet: quella formulata dal Billè - n.d.r.] venne tempestivamente portata a conoscenza del convenuto, atteso che venne concordato anche un appuntamento dal Notaio per la stipula del preliminare: ciò costituisce circostanza non contestata da parte convenuta») integrassero un capo autonomo della decisione, suscettibile di giudicato interno, risolvendosi le stesse nell’esposizione di semplici fatti storici rilevanti ai soli fini della ricostruzione della vicenda sostanziale, ma in concreto privi di qualsiasi incidenza sul dispositivo finale, essendo stata integralmente respinta la domanda attorea.

D’altro canto, nemmeno può ritenersi che, in mancanza di gravame incidentale, al giudice d’appello fosse preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie. Ciò in quanto, per effetto dell’impugnazione proposta dalla Davì, tendente all’accoglimento della domanda avanzata con l’atto introduttivo della lite, detto giudice era investito del potere di riesaminare l’intera vicenda di causa nel complesso dei suoi aspetti (cfr. Cass. n. 34027/2022, Cass. n. 2119/2022, Cass. n. 9202/2018, Cass. n. 2973/2006) e, all’occorrenza, di sostituire d’ufficio la motivazione della sentenza di primo grado, reputata scorretta, con una diversa - purché radicata nelle risultanze acquisite al processo e contenuta entro i limiti del devolutum - , senza per questo violare i princìpi di cui agli artt. 112 e 342 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 4889/2016, Cass. n. 15185/2003, Cass. n. 696/2002). Anche il secondo motivo è infondato. In base all’orientamento ormai consolidato di questa Corte, al quale si intende dare continuità, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell’affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell’art. 1755, comma 1, c.c. Al fine di poter ritenere concluso l’affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un’eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

Non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell’aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l’acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l’accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un ”preliminare di preliminare“, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4628/2015 (cfr. Cass.n. 22012/2023, Cass. n. 17919/2023, Cass. n. 28879/2022, Cass.n. 30083/2019).

Ciò premesso, nel caso in esame è pacifico che nessun contratto preliminare sia stato stipulato dal Piccolini con il Billè per effetto dell’attività di mediazione svolta dalla Davì, la quale, in contrasto con il surriferito insegnamento della giurisprudenza di legittimità, pretende di vedersi riconosciuto il diritto alla provvigione per il solo fatto che le parti da lei messe in contatto avrebbero raggiunto un accordo su alcuni punti di un ipotetico futuro contratto preliminare o definitivo di compravendita, poi giammai concluso. Alla luce dei rilievi che precedono, non può, quindi, ritenersi sussistente il dedotto error in iudicando ex art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., avendo la Corte etnea rettamente interpretato e applicato alla fattispecie concreta le astratte previsioni normative evocate in rubrica. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 2.200,00 euro (di cui 200,00 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 11 ottobre 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente Danilo Chieca Aldo Carrato