Cassation court dismisses appeal against bankruptcy delay compensation, ruling lower court erred by failing to verify specific circumstances justifying extended proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Brescia Court of Appeal's decision regarding compensation for excessive bankruptcy procedure duration. The lower court incorrectly assumed that any duration exceeding six years was automatically unreasonable without examining specific facts. The Court held that the first ground of appeal was valid because the appellate court failed to verify the concrete circumstances excluding the presumption of unreasonableness.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001; While a six-year duration creates a presumption of reasonableness, exceeding this term does not automatically render the procedure unreasonable; the court must verify concrete circumstances to exclude such unreasonableness.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ECH S.r.l. e SIKA ITALIA S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Bruno Guaraldi; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, “ex lege”, dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - avverso il decreto collegiale della Corte di appello di Brescia n. cronol. 2964/2021 del 14 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; lettala memoria depositata dal Ministero della Giustizia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso del 20 febbraio 2020, il Ministero della Giustizia proponeva tempestiva opposizione – ai sensi dell’art. 5 - ter della legge n. 89/2001 – avverso il decreto monocratico del consigliere delegato della Corte di appello di Brescia, in virtù del quale esso R.G.N. 16122/2022 C.C. 7/12/2023 EQUA RIPARAZIONE Ministero era stato condannato al pagamento in favore di Marcecaglia Buildtech, Sika Italia s.p.a. e F.I.P. Articoli Tecnici s.r.l., della somma di euro 5.232,00, per ciascuna delle stesse, oltre interessi dalla domanda e spese, a titolo di equo indennizzo in relazione all’eccessiva durata della procedura fallimentare della Costruzioni ing. Andreotti s.p.a. in liquidazione, il cui fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Cremona il 12 settembre 1995 con la conclusione della relativa procedura mediante l’emissione di apposito decreto del 4 luglio 2019.
2. Con decreto collegiale n. cronol. 2964/2021, la Corte di appello bresciana ha accolto l’unico motivo di opposizione afferente alla dedotta complessità della procedura fallimentare presupposta, in cui le società opposte si erano insinuate per l’ammissione al passivo. A tal proposito, la citata Corte di appello ha evidenziato che – sulla scorta dalla ricostruzione dei tempi e delle modalità della procedura - la stessa non poteva essere chiusa prima della conclusione delle cause che avevano visto il fallimento come parte passiva e che la durata della procedura stessa non aveva in alcun modo influito sul soddisfacimento dei creditori chirografari in generale e delle tre suddette società in particolare, poiché non era stato possibile effettuare alcun riparto per insufficienza dell’attivo.
Quanto alla determinazione della durata irragionevole della procedura in questione, la Corte di appello ha rilevato che non poteva essere condivisa l’interpretazione riferita al termine di sei anni di cui all’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001 come prospettata dalle stesse società opposte, dal momento che detta norma contiene una presunzione di ragionevolezza del termine di durata ove la procedura si concluda in sei anni, ma non prevede che ogni procedura la quale la superi sia per ciò stesso irragionevole. Pertanto – ha sostenuto la Corte bresciana – dalla lettura congiunta dei commi 2 e 2-bis del citato art. 2 della legge n. 89/2001 scaturisce la conclusione che, mentre per le procedure che si sono concluse entro i sei anni vi è una presunzione di rispetto del termine ragionevole, per quelle più lunghe non opera alcuna presunzione dovendo il giudice valutare l’irragionevolezza della durata caso per caso anche alla luce della complessità del procedimento o del giudizio presupposto.
3. Avverso il citato decreto collegiale hanno congiuntamente proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, Marcecaglia Buildtech S. r.l., Sika Italia S.p.a. e F.I.P. Articoli Tecnici S.r.l. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, le ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte di appello, con il decreto impugnato, pronunciato su un motivo di opposizione – ovvero quello riguardante la supposta legittimità della procedura fallimentare anche quando eccedente il termine di sei anni - che non solo non era stato proposto, ma che, in base allo svolgimento della doglianza, doveva ritenersi smentito.
2. Con il secondo motivo, le ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., per aver la Corte di appello, con il decreto impugnato, illegittimamente ritenuto che la complessità della procedura fallimentare ovvero la non rilevanza di essa sul soddisfacimento dei creditori insinuatisi al passivo costituissero, di per sé, argomenti idonei ad escludere il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.
3. Con il terzo ed ultimo motivo, le ricorrenti hanno lamentato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art. 1 del primo protocollo addizionale ed agli artt. 111 e 117 Cost., dovendosi ritenere “ex lege” ragionevole il termine di durata della procedura fallimentare entro i sei anni e dovendosi, perciò, valutare –di norma - come irragionevole quella superiore, restando impregiudicata la considerazione di fattori non riconducibili al malfunzionamento delle attività processuali in funzione della concreta determinazione della effettiva durata della protrazione irragionevole della procedura.
4. Il primo motivo è manifestamente fondato dal momento che, effettivamente, con il decreto collegiale impugnato, la Corte di appello ha deciso su una censura avverso il decreto monocratico che non le era stata devoluta, avuto riguardo alla valutazione che – sul presupposto che la presunzione legale della ragionevolezza della durata della procedura fallimentare operi se essa si concluda nel termine di sei anni dal suo inizio – la durata ulteriore non dovesse, invece, considerarsi a sua volta presuntivamente irragionevole, salvo a verificare in concreto tutte le circostanze idonee ad escludere del tutto tale irragionevolezza o a computare la durata effettivamente da ritenersi irragionevole e, quindi, indennizzabile.
Per come si evince dal ricorso ma anche dallo stesso contenuto del decreto impugnato, il Ministero della Giustizia, con l’atto di opposizione previsto dall’art. 5-ter della legge n. 89/2001, aveva dedotto: - che il concetto di valore della causa avrebbe dovuto essere adattato alla specificità della procedura fallimentare a monte e non considerato in base a quello dell’importo del credito ammesso al passivo; - che, fin dalla dichiarazione di fallimento, era emerso che nulla sarebbe stato ripartito ai creditori chirografari; -che l’entità dei crediti ammessi era irrisoria rispetto al capitale sociale e ai fatturati delle società che avevano richiesto l’equo indennizzo; - che, in via subordinata, l’ammontare dell’indennizzo avrebbe dovuto essere ridotto in difetto di motivazione circa l’applicazione delle maggiorazioni facoltative previste dall’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001.
Sussiste, pertanto, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. e, perciò, il primo motivo deve essere accolto, con conseguente assorbimento dei restanti due. Il decreto impugnato va cassato con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione collegiale, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione collegiale. Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte di cassazione, in data 7 di