Cassation court allows appeal against first instance judgment for procedural delay due to holiday suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's declaration of inadmissibility regarding the appeal's procedural delay. The appellant argued the appeal was late, while the condominium contended it missed the annual deadline. The court ruled that the annual term extended by holiday suspensions and started after the publication date fell on a suspended day, making the notification timely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 co. 1 c.p.c.; Art. 155 co. 2 c.p.c.; Art. 1 l. 742/1969: An annual procedural term extends by the number of days of holiday suspension applicable to the year of the judgment's publication, and if the starting day falls within such suspension, the term commences on the first subsequent non-suspended day.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4 ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso iscritto al n.20241/2018 proposto da : Castro Giuseppa, difesa dall'avvocatoNunzio Pezzino; -ricorrente- contro Condominio Via Santanna 8 Catania, difesodall’avvocato Giuseppe Augello, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato Marco Mat- tei; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Catania n. 746/2018 del 31/3/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il P.M., Sostituto Procuratore GeneraleRoberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ascoltato l’avvocato Vincenzo Alberto Pennisi per la ricorrente. 2di 4 – 20241/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est. Fatti di causa Giuseppa Castro ha proposto ricorso in cassazione con due motivi e memorie avverso la sentenza della Corte di appello di Catania di inam- missibilità per tardività dell’appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Catania. Resiste il Condominio dell’edificio di Via Sant’Anna n. 8 (Catania) con controricorso e memorie. Cass.19490/2019 ha rimessodalla sesta sezione in pubblica udienza per di- fetto di evidenza decisoria.
Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo censura la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per tardività. Si deduce violazione degli artt. 327, 155 co. 2 c.p.c. e 1 l. 742/1969. Il secondo motivo ripropone la sostanza del primo sotto il profilo nullità della sentenza per error in procedendo. La Corte di appello di Catania ha dichiarato inammissibile per tardi- vità rispetto al termine annuale ex art. 327 co. 1 c.p.c. l'appello notifi- cato lunedì 3/11/2014 contro la sentenza di primo grado pubblicata il 10/09/2013. I due motivi convergono nel criticare la decisione facendo valere che l’appello è stato proposto l’ultimo giorno utile, tenuto conto della pro- roga di diritto ex art. 155 co. 4 c.p.c. al primo giorno non festivo dopo le festività del 1° novembre e di domenica 2 novembre. 2.
–Il motivo è fondato. Per il computo del termine annuale ex art. 327 co. 1c.p.c. (applica- bile ratione temporis, trattandosi di processo iniziato prima dell'entrata in vigore della l. 69/2009), si osserva ex art. 155 co. 2 c.p.c.il calen- dario comune. Ciò significa che il termine scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente al giorno in cui esso ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi in tale periodo, cfr. Cass. 2186/2021 fra le altre ( si parla 3di 4 – 20241/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est. tradizionalmente di computo ex nominatione dierum, secondo la deno- minazione dei giorni).
Trattandosi di un termine annuale,la sua durata si accresce sempre del numero di giorni di sospensione feriale dei ter- mini(dell’anno di pubblicazione della sentenza) ex art. 1 l. 742/1969 . Nel caso di specie quest’ultimo si applica nel testo anteriore alla modi- fica apportata dall’art. 16 co. 1 d.l. 132/2014 convertito con modifica- zioni nella l. 162/2014, il quale con efficacia dal 2015ha ridotto da 46 a 31 giorni la sospensione dei termini( dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, invece che dal 1° agosto al 15 settembre). Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 10/9/2013, quindi durante il periodo che allora era di sospensione feriale.
Pertanto, il primo giorno di decorso del termine si posticipa al 16 settembre. Le sentenze che esprimono questo orientamento aggiungono (cfr. tra le altre Cass.3787/2018)che tale posticipazione avviene in applicazione del princi- pio secondo cuidies a quo non computatur in termine , riferendosi al dies a quo caduto appunto nel periodo di sospensione feriale. Tuttavia,il riferimento al principio dies a quo non computatur in ter- minenon è limpido, poiché si tratta pur sempre di un termine annuale, mentre tale principio è riservato ex art. 155 co. 1 c.p.c. ai termini com- putati a giorni.
Si devepiuttosto dire : lo stesso dies a quo (nel caso di specie il 10/9/2013, giorno di pubblicazione della sentenza), computato nel termine secondo il calendario comune, è slittato al 16/9/2013 e sarebbe quindi astrattamente scaduto il 16/9/2014.Senonché entra in gioco l’altro orientamento secondo cui,ove il termine penda ancora alla data di inizio del successivo periodo feriale (nel caso di specie: il 1/8/2014), quest’ultimo deve poter essere goduto interamente (cfr. Cass. 3787/2018). Quindi, successivamente alla (astratta) scadenza del termine annuale (16/9/2014) si sono aggiunti 46 giorni computati a partire dal 17/9/ 2014.
Ciò ha condotto il termine a scadere 4di 4 – 20241/2018 – 2 – 14 / 11 /202 3 ( 1 6 ) – Caponi Est. definitivamente lunedì 3/11/2014, giorno in cui l’atto di appello è stato quindi tempestivamente notificato(tenuto conto che il quarantaseie- simo giorno coincideva con il 1° novembre, festività di Ognissanti, e che il 2 novembre era domenica). 3. –È accolto il primo motivo di ricorso , è assorbito il secondo mo- tivo, è cassata la sentenza impugnata, è rimessa la causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sentenza impugnata, rimettela causa alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per l