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Ordinanza — n. 34655/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against CTU fee reduction, upholding trial court's discretionary fact-finding on vacation hours.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34655/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Nicola Gardiman's appeal against a Turin Tribunal order reducing a forensic expert's vacation fee from €4,344.53 to €3,266.53. Gardiman argued the tribunal failed to calculate necessary hours, while the expert and the opposing party contended the reduced fee was legally sound. The court ruled that determining the number of vacation days is a typical factual appreciation reserved for the trial judge and is unreviewable on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 4, Legge n. 319/1980; Art. 380-bis c.p.c.: The determination of vacation days for a forensic expert constitutes a factual appreciation reserved to the trial judge and is unreviewable in cassation.

Parole chiave

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forensic expert fees vacation days calculation factual appreciation cassation review trial court discretion legal aid tariffs opposizione di terzo compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 4, Legge n. 319 del 1980
il primo motivo di ricorso denuncia violazione e fa lsa applicazione dell’art. 4, legge n. 319 del 1980.
Art. 91, cod. proc. civ.
Art. 92, cod. proc. civ.
Art. 380-bis, cod. proc. civ.
questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Art. 96, cod. proc. civ.
–il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 32061/2022
è legittimo l’esercizio da parte del giudice del potere di compensazione delle spese anche in caso di accoglimento dell’opposizione del ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto sollecitato, secondo il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 32061/2022;
Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023
Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv.
Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023
668909 – 01 ; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv.
Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13463/2022proposto da: GARDIMAN NICOLA, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Celoni (CLNGDU67E27A052A). -Ricorrente - Contro BENINI SILVIA, con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC (mariomagliano@pec.ordineavvocatitorino.it) dell’avvocato Mario Magliano (MGLMRA73T08L219J) che la rappresenta e difende. -Controricorrente - Nonché contro CARNÀ MARIA TERESA -Intimata - Liquidazione compensoCTU Avverso l ’ordinanza del Tribunale di Torino r.g. n. 2305/2022 depositata il 12/05/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 6dicembre 2023 . Rilevato che:

1. con ordinanza ex art. 170 , d.P.R. n. 1 15 del 2002 , pubblicata il 12/05/2022, il Tribunale di Torino, su opposizione di Nicola Gardiman - in parziale riforma del decreto che liquida va in favore di Silvia Benini, quale c.t.u. in materia grafologica, nella causa successoria tra Nicola Gardiman e Maria Teresa Carnà pendente avanti al lo stesso Tribunale, un compenso a vacazioni nella misura di euro 4.344,53, più accessori, ed euro 141,80 per spese vive – ha rideterminato il compenso in euro 3.266,53, più accessori, e d euro 109,88 per spese vive, ed ha compensato tra le parti le spese;

2. per la cassazione dell’ordinanza ha proposto ricorso Nicola Gardiman, sulla base di due motivi; la c.t.u. Silvia Benini ha resistito con controricorso; Maria Teresa Carnà non ha svolto attività difensive;

3. questa Corte ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., che è stata ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. Fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., le parti ha nno depositato memorie illustrative; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso denuncia violazione e fa lsa applicazione dell’art. 4, legge n. 319 del 1980. Il ricorrente premette che l’ordinanza impugnata ha ridotto le vacazioni da 520, di cui al decreto di liquidazione, a 400, senza tuttavia effettuare il calcolo delle ore necessarie per l’espletamento dell’incarico peritale. Evidenzia di avere indicato in 25 vacazioni , ossia in 5 0 ore, il lavoro svolto dal consulente del giudice; conclude che l’impugnata ordinanza è viziata anche da motivazione apparente;

2. il secondo motivodenuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in ragione del fatto che il Tribunale ha compensato le spese del giudizio ravvisando la soccombenza reciproca delle parti, senza considerare che il ricorrente è vittorioso in quanto ha ottenuto la riduzione del 25 per cento del compenso inizialmente liquidato e perché, comunque, opponendosi, aveva chiesto che i compensi venissero liquidati “in quell’altra misura ritenuta di giustizia”;

3. il primo motivo, che comprende due censure, non è fondato; 3.1. non sussiste il vizio di motivazione apparente giacché l’ordinanza impugnata reca una motivazione chiara e sintetica che soddisfa senz’altro il requisito del “minimo costituzionale”, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476, la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679). Ed infatti il Tribunale di Torino ha ritenuto congruo liquidare 400 vacazioni in ragione della complessità della perizia grafica e delle valutazioni compiute dallaconsulente d’ufficio; 3.2. la doglianza non è fondata neppure dal punto di vista dell’errore di diritto in quanto pretende di limitare il numero delle vacazioni suscettibili di essere riconosciute alle sole attività di cui vi sia traccia nel fascicolo telematico, e cioè quelle a cui abbiano partecipato le parti, senza tenere conto, come ha invece ritenuto i l Tribunale (cfr. pag. 3 dell’ordinanza), anche dell’attività «legata allo studio, ideazione e decisione circa l’impostazione delle verifiche da svolgere, la disamina e valutazione delle scritture in verifica e di quelle di comparazione, lo studio delle memorie delle parti e CTP, nonché la concreta ideazione e scrittura della relazione in bozza e finale»; 3.3. d’altra parte, è utile ricordare che, per Cass. n. 5990/2020 (in connessione con Cass. n. 4055/1974), la determinazione del compenso al professionista con il sistema delle vacazioni non comporta affatto che il giudice sia tenuto ad operare una mera moltiplicazione dei compensi unitari stabiliti dalla tariffa per il numero delle vacazioni che l’interessato abbia dimostrato di avere effettuato, ma demanda al giudice di stabilire, con prudente apprezzamento, il numero delle vacazioni che, in considerazione delle difficoltà delle indagini, della loro durata, dell’entità della materia controversa, possono - sempre nei limiti fissati dalla tariffa - essere in concreto riconosciute e attribuite al professionista per l’incarico da lui espletato; 3.4. non appare decisiva l’interpretazione del dato normativo (art. 4, legge n. 319 del 1980) proposta dal ricorrente nella memoria illustrativa nella quale si assume che il Tribunale avrebbe omesso il “calcolo” delle vacazioni (ossia del numero di ore) necessarie per l’espletamento dell’incarico e, senza attenersi al precetto normativo, si sarebbe limitato a indicare un “totale”.

Sul punto, a prescindere dall’ovvia considerazione che l’indicazione da parte del Tribunale del “totale” delle ore/vacazioni necessarie all’espletamento dell’incarico peritale ne presuppone il “ calcolo ” , occorre sottolineare che l’individuazione del numero delle vacazioni, ove (come nel caso di specie) rientranti matematicamente nel numero dei giorni durante i quali si è protratto l’incarico del consulente, costituisce un tipico apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e d insindacabile in sede di legittimità;

4. il secondo motivo è infondato;4.1. è legittimo l’esercizio da parte del giudice del potere di compensazione delle spese anche in caso di accoglimento dell’opposizione del ricorrente in misura inferiore rispetto a quanto sollecitato, secondo il principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 32061/2022;

5. ne consegue il rigetto del ricorso;

6. poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. –il terzo e il quarto comma dell’art. 96, cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500 e non superiore a euro 5.000. Cfr. Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023, Rv. 668909 – 01 ; Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023, Rv. 668850 – 01 ; Sez. 3 , Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023, Rv. 669107 –01);

7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.100 ,00 , più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15 per cento per il rimborso delle spese generali, e agli accessori di legge.Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.100 ,00 , in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di euro 500,00, in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del