Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 34650/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days silence; judgment extinguished and costs awarded to respondent.

Numero d'incarto Decreto — n. 34650/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the respondent's early termination proposal within the statutory 40-day period. This silence was interpreted as a formal waiver of the right to pursue the appeal, leading to the automatic extinction of the proceedings. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation costs of 1,000 euros to the respondent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to an early termination proposal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation judgment and the award of litigation costs to the opposing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver by silence extinction of judgment early termination proposal litigation costs cassation procedure rinvio del dibattimento termine per l'anticipo spese termine di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 11502/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo;

P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 6 dicembre 2023 Il Co