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Ordinanza — n. 34642/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against administrative fine due to death of original violator extinguishing debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34642/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the subject matter of the dispute ceased following the death of the original violator, Rosario Iacono. Although the heir, Maria Michela Iacono, argued that the obligation to remove unauthorized access remained valid, the court held that the death extinguished both the main fine and all accessory obligations under Law 689/1981. Consequently, the appeal was dismissed as the underlying debt no longer existed, rendering the procedural contestation moot.

Regesto Legislator

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Art. 7 L. 689/1981; Art. 210, comma 2, lett. a) CDS: The death of the obligor extinguishes the main administrative fine and all accessory obligations, including restoration duties, unless the accessory obligation is independent of the main one.

Parole chiave

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extinction of debt by death accessory administrative fine cessation of subject matter unauthorized access removal heir liability in administrative law costruzioni non autorizzate strada d'accesso reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della L. 689/1981
Infatti, la sopravvenuta morte del responsabile ha determinato – ai sensi dell’art. 7 della L. 689/1981 - l’estinzione della sanzione pecuniaria principale e di quella accessoria irrogate a carico del deceduto, comprese quelle di carattere ripristinatorio elencate dall’art.
Art. 210, comma secondo, lettera a) CDS
689/1981 - l’estinzione della sanzione pecuniaria principale e di quella accessoria irrogate a carico del deceduto, comprese quelle di carattere ripristinatorio elencate dall’art. 210, comma secondo, lettera a) CDS.
Art. 22, comma undicesimo, CDS
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS e l’omesso esame di fatti decisivi, per non aver il Tribunale tenuto conto dell’esistenza di una precedente autorizzazione all’apertura degli accessi, rilasciata nel 1972.
Art. 110 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Non può darsi neppure atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
art. 112 c.p
art. 110 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 4206/1989
689/1981, per il quale l’estinzione delle sanzioni principali si estende alle sanzioni accessorie, salvo che a quelle applicabili indipendentemente dall’irrogazione di quelle principali (Cass. 4206/1989;
Cass. 5351/1993
Cass. 12535/1998
Cass.5351/1993; Cass. 12535/1998; Cass.
Cass. 11487/2012
12535/1998; Cass. 11487/2012).
Cass. 16747/2022
Cassation court allows heirs to be sued for administrative fines, ruling procedural costs follow civil procedure rules.
Cass. 3542/2017
Cass. S.U. 4315/2020
Cass. S.U. 4315/2020; Cass.
Cass. 20697/2021
Cassation appeal dismissed due to subsequent settlement eliminating the subject matter of the dispute.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6746/2021 R.G. proposto da IACONO MARIA MICHELA, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetano Mancuso, con indicazione dell’indirizzo PEC: gaetano.mancuso@avvocaticatanzaro.legalmail.it; –RICORRENTE– contro LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA, in persona del commissario Straordinario p .t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Mezzasalma, con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio 32, presso l’avv. Giancarlo Costa; -CONTRORICORRENTE- e RIZZO LUCIA, IACONO GIUSEPPE, TROMBADORE CHIARA, IACONO CARMELAe IACONO LUCIANO.

–INTIMATI- Oggetto: Sanzione amministrative avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 672/2020, pubblicata in data 11.9.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Luciano e Rosario Iacono hanno proposto opposizione avverso il verbale della Provincia Regionale di Ragusa – ora Libero Consorzio Comunale di Ragusa - con cui era stata contestata la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS per aver mantenuto in esercizio un accesso privo di autorizzazione sul tratto di strada indicato in atti senza provvedere alla sua regolarizzazione.

Gli opponenti avevano dedotto che il capannone industriale era originariamente munito di un unico accesso e che nel 1970 era stata chiesta l’autorizzazione per l’apertura di altri due accessi, poi concessa nel 1972; che l’addebito era infondato poiché l’accesso di cui si discute era stato realizzato dal Consorzio ASI di Ragusa. L’aditoGiudice di pace di Ragusa – con sentenza n. 280/2015 - annulla va il verbale impugnato e la correlata sanzione , poiché irrogata dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 201 CDS. Il Tribunale di Ragusa , riformando la pronuncia con la sentenza n. 672/2020, evidenzia va che la violazione del termine di contestazione non era stata dedotta con i motivi di opposizione e non era esaminabile d’ufficio, non potendo condurre all’annullamento del verbale; confermava la sanzione, ritenendo inapplicabile l’art. 22, comma 11, CDS, non discutendosi di un’ipotesi di regolarizzazione degli accessi, ma della preesistenza di varchi mai autorizzati.

Per la cassazione della sentenza Iacono Maria Michela, quale erede di Rosario Iacono, ha propo sto ricorso affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha resist ito con controricorso; le altre parti sono rimaste intimate.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., asserendosi che il giudice di pace aveva chiesto chiarimenti sulla tempestività del provvedimento sanzionatorio e che, solo all’esito dei successivi approfondimenti e delle precisazioni rese dalla Provincia, era emersa la violazione del termine di 90 gg. per la contestazione, per cui la questione era stata correttamente dedotta in primo grado, non potendo ritenersi preclusa. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS e l’omesso esame di fatti decisivi, sostenendosi che era onere dell’ A mministrazione dar e prova che l’accesso fosse stato realizzato proprio dagli opponenti e non, come dedotto, dall’ASI Ragusa; nel dubbio il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove articolate dagli opponenti, direttea provare l’estraneità degli opponenti ai fatti contestati.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 22, comma undicesimo, CDS e l’omesso esame di fatti decisivi, per non aver il Tribunale tenuto conto dell’esistenza di una precedente autorizzazione all’apertura degli accessi, rilasciata nel 1972. 3.Va dichiarata d’ufficio la cessazione materia del contendere. Il provvedimento sanzionatorio ha perduto effetto anche nei confronti della ricorrente, che ha proposto il ricorso nella qualità di erede di Rosario Iacono, originario autore materiale della contestata violazione, deceduto nel corso del giudizio di appello.

Infatti, la sopravvenuta morte del responsabile ha determinato – ai sensi dell’art. 7 della L. 689/1981 - l’estinzione della sanzione pecuniaria principale e di quella accessoria irrogate a carico del deceduto, comprese quelle di carattere ripristinatorio elencate dall’art. 210, comma secondo, lettera a) CDS. A quest’ultimo proposito si osserva che il quarto comma della disposizione appena richiamata statuisce, difatti, che all’intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria e che alla morte dell'obbligato si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione, in conformità con quanto previsto dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981, per il quale l’estinzione delle sanzioni principali si estende alle sanzioni accessorie, salvo che a quelle applicabili indipendentemente dall’irrogazione di quelle principali (Cass. 4206/1989;

Cass.5351/1993; Cass. 12535/1998; Cass. 11487/2012). Non può ritenersi che, come dedotto dalla ricorrente, permanga l’obbligo di eliminare gli accessi per la necessità di ripristinare la situazione di diritto, giacché l’effetto estintivo consegue per legge, in assenza di disposizioni contrarie, e che la misura ripristinatoria non si aggiunge ma deriva in via automatica dall’applicazione di quella principale rispetto alla quale si pone in correlazione funzionale; resta comunque sanzionabile, in via autonoma, la condotta di chi mantenga tuttora in essere gli accessi non autorizzati (art. 22, comma undicesimo, CDS), eliminando l’irregolarità degli accessi.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l’estinzione della sanzione rende impraticabile ogni valutazione di soccombenza virtuale dell’originario opponente lasanzione amministrativa per la morte dell'autore della violazione, l'erede - seppur parte processuale ex art. 110 c.p.c.- è destinatario solo di una pronuncia in rito di cessata materia del contendere, ma non può mai rispondere dellespese del giudizio, poiché egli non è succeduto nel lato passivo sostanziale del rapporto giuridico sanzionatorio (Cass.16747/2022). Non può darsi neppure atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.

Il giudice deve rendere la detta attestazione solo quando addiviene ad una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi cui la legge collega il raddoppio del contributo (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), non se dichiari la cessazione della materia del contendere, poiché quest’ultima determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 3542/2017;

Cass. S.U. 4315/2020; Cass. 20697/2021).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma