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Ordinanza — n. 34640/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against fishing fine, ruling road traffic contestation rules do not apply to maritime violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34640/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Ministry of Infrastructure appealed a lower court decision annulling a fishing fine due to delayed contestation. The fishermen argued that road traffic laws requiring immediate contestation did not apply to maritime violations, while the administration contended the delay rendered the fine invalid. The court ruled that specific fishing regulations explicitly exclude road traffic procedural rules, meaning the delay alone does not invalidate the fine if notified within the statutory period.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 1, lett. m) d.lgs. 4/2012; Art. 11, comma 1 d.lgs. 4/2012; Art. 13 d.lgs. 4/2012; Art. 14 L. 689/1981: Maritime administrative sanctions are governed by specific fishing regulations which exclude the immediate contestation requirements of road traffic law, and delayed notification does not invalidate the fine if sent within the prescribed 90-day limit.

Parole chiave

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maritime administrative sanctions fishing violation penalties immediate contestation requirement road traffic law exclusion statutory notification period Cassation cassation ruling administrative fine validity infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 1, lett. m) d.lgs. 4/2012
9045/2020; Cass.10469/2020; Cass.
Art. 11, comma 1 d.lgs. 4/2012
L’art. 11, comma primo , dello stesso d.
Art. 13 d.lgs. 4/2012
L’art. 13 del medesimo d.
Art. 14 L. 689/1981
fissato dal più volte citato art. 14 L. 689/1981,verifica che andrà svolta dal giudice del rinvio.
Art. 201 c.d.s.
1973/2020 – ha , in accoglimento del gravame, annullato l’opposta ordinanza-ingiunzione, ritenendo che, ai sensi dell’art. 201 c.d.s., il verbale dovesse contenere le ragioni per cui l’Amministrazione non aveva contestato immediatamente la suddetta violazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6097/2001
Cass. 27508/2009
Cass. 29818/2011
Cass.27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass.
Cass. 9045/2020
29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass.10469/2020; Cass.
Cass. 10469/2020
Cass. 26851/2022
Cassation court dismisses appeal against administrative fines for unshielded gaming devices, upholding lower court rulings.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11422/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. –RICORRENTE– contro CATANIA VINCENZO E ALLA E LEGGE DI ALLA ANTONIO C., in persona del legale rappresentante p.t. –INTIMATI- avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1973/2020, pubblicata in data 27.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Vincenzo Catania e la Alla e Legge di Alla Antonio c. hanno proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 462/2017, con cui era stata applicata nei loro confronti la sanzione pecuniaria di € 4.000,00 per la violazione degli artt. 10 e 11, comma l, lett.

m) del d.lgs. 4/2012, 50, comma 4, del Regolamento CE Oggetto: Sanzioni amministrative 1224/2009 e 13, comma 1, del Regolamento CE n. 1964/2006, per aver navigato, tra le ore 2.04 e le 3.31 del 24.5.2017, in area soggetta a misura di restrizione della pesca con rotta diretta e velocità difformi da quelle disposte dalla disciplina europea. L’adito Giudice di pace di Latina – con sentenza n. 211/2018 - ha ridotto la sanzione ad € 2.000,00, respingendo ogni altra contestazione. Su appello degli opponenti, il Tribunale di Latina – con sentenza n. 1973/2020 – ha , in accoglimento del gravame, annullato l’opposta ordinanza-ingiunzione, ritenendo che, ai sensi dell’art. 201 c.d.s., il verbale dovesse contenere le ragioni per cui l’Amministrazione non aveva contestato immediatamente la suddetta violazione. Per la cassazione della sentenza il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha proposto ricorso articolato indue motivi. Vincenzo Catania e la Alla e Legge di Alla Antonio e c. sono rimasti intimati.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 201 c.d.s. e dell’art. 14 L. 689/1981, sostenendo che la richiamata norma del codice della strada che impone la contestazione immediata o l’indicazione a verbale delle ragioni per cui essa non sia stata effettuata, non si applica alle infrazioni in materia di navigazione navale, la cui attività di accertamento delle violazioni amministrative è sottoposta alla disciplina generale delle sanzioni amministrativedi cui alla richiamata L. 689/1981. Pertanto, la contestazione differita non poteva – nel caso di specie - considerarsi causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, essendo comunque avvenuta nel termine di 90 giorni prescritto dall’art. 14 L. 689/1981. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il Tribunale, nel rilevare che nel verbale non era stato indicato il motivo della contestazione differita, non aveva considerato che l’accertamento era stato svolto con metodo satellitare.

3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. L’art. 10, comma primo, lettera m), del d.lgs. 4/2012 ( Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.

96) punisce chi naviga con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga, in aree marine soggette a misure di restrizione dell’attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con i previsti dispositivi di localizzazione satellitare. L’art. 11, comma primo , dello stesso d. lgs. dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u) e v), ovvero non adempie agli obblighi di cui al comma 5 del medesimo articolo, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

I predetti importi sono aumentati fino alla metà se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione. L’art. 13 del medesimo d. lgs. dispone , infine , che le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui allalegge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L’applicabilità alle violazioni di cui si discute delle regole procedimentali per l’accertamento e per l’applicazione delle sanzioni di cui alla L. 689/1981 è, quindi, oggetto di una previsione testuale, che esclude l’operatività della particolare disciplina della contestazione delle infrazioni al codice stradale contemplata dall’art. 201 c.d.s. Inoltre, nel regime previsto d a ll’art. 14 L . 689/1981 la mancatacontestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, neltermine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione (Cass. 6097/2001;

Cass.27508/2009; Cass. 29818/2011; Cass. 9045/2020; Cass.10469/2020; Cass. 26851/2022). Pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto annullare l’opposta ordinanza-ingiunzione a causa della mancata indicazione nel verbale delle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata, ma avrebbe dovuto verificare – a tal fine - se fosse stato rispettato il termine di 90 gg. fissato dal più volte citato art. 14 L. 689/1981,verifica che andrà svolta dal giudice del rinvio. Per tali ragioni, deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza va, di conseguenza, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de