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Decreto — n. 34496/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34496/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34496/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29902/2020 R.G. proposto da : CASOLINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO, 300, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI DONATO rappresentato e difeso dall'avvocato VENDITTI CLAUDIO -ricorrente- contro COMUNE DI ALBERONA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di FOGGIA n.8915/2019 depositata il 03/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34496/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CASOLINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO, 300, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI DONATO rappresentato e difeso dall'avvocato VENDITTI CLAUDIO -ricorrente- contro COMUNE DI ALBERONA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di FOGGIA n.8915/2019 depositata il 03/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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azione creditoria credito contestato mancato versamento dell'anticipo spese controprestazione debito insoddisfatto opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29902/2020 R.G. proposto da : CASOLINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO, 300, presso lo studio dell’avvocato PALMIERI DONATO rappresentato e difeso dall'avvocato VENDITTI CLAUDIO -ricorrente- contro COMUNE DI ALBERONA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE di FOGGIA n.8915/2019 depositata il 03/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così de