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Ordinanza Interlocutoria — n. 34493/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation suspends a judge's recusal decision pending a ruling on their impartiality.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 34493/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the recusal of the rapporteur judge pending a ruling from the Grand Chamber on the judge's impartiality. The appellant argued the rapporteur could not decide on the appeal due to prior involvement in drafting the expedited decision proposal. The court held that the recusal request automatically suspended the proceedings and required a new hearing until the constitutional question regarding the judge's eligibility was resolved.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 51 c.p.c.: The request for recusal of the rapporteur under Art. 380-bis c.p.c. automatically suspends the proceedings, necessitating a new hearing if the judge's impartiality is constitutionally questioned by the Grand Chamber.

Parole chiave

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rapporteur recusal impartiality principle expedited decision suspension of proceedings Grand Chamber referral Cassation procedure judge eligibility domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
«se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».
Art. 51 c.p.c.
06 / 12 /202 3 sulla dedotta incompatibilità, ai sensi di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 51, comma 4, c.p.c., del magistrato che ha redatto la proposta ex art.
Art. 374 c.p.c.
Art. 52 c.p.c.
Ritenuto che La proposizione della istanza di ricusazione ha già comportato l’automatica sospensione del giudizio di legittimità (come prescrive testualmente l’art. 52 ultimo comma cpc: “La ricusazione sospende il processo”) e che la decisione in ordine alla ricusazione è fondata Ric.
art. 380-bis c.p
In data 1° dicembre 2023 è pervenutada parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere relatore Stefano Oliva in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sull’istanza di ricusazione proposta nell’ambito del giudizio sul ricorso iscritto al n. 15337/2020 R.G. proposto da: AVADANEI LILIANA, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA PIERO FOSCARI, n. 40, presso lo studio dell’avvocato PAOLA COLAIACOVO, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO COLAIACOVO; -ricorrente - contro GAROFALO ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in Sulmona (AQ) via Lamaccio presso lo studio d e ll'avvocato ALESSANDRO MARGIOTTAche la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2020n. 15337sez.

S2 - a d. 06 / 12 /202 3 GAROFALO ANNA - intimata - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L'AQUILA n. 1572/2019 depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; Rilevato che: Questa Corte, in persona del cons.delegato Stefano Oliva, ha formulatoproposta di definizione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti. A seguito della comunicazione della suddetta proposta, Liliana Avadanei, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In data 1° dicembre 2023 è pervenutada parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere relatore Stefano Oliva in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. Con la suddetta istanza la ricorrente ha evidenziato di aver già chiesto al Presidente della II Sezione civile, con istanza depositata il 27 novembre 2023, di sostituire il relatore ovvero di rinviare l’udienza a una data successiva alla decisione delle Sezioni unite.

Ritenuto che La proposizione della istanza di ricusazione ha già comportato l’automatica sospensione del giudizio di legittimità (come prescrive testualmente l’art. 52 ultimo comma cpc: “La ricusazione sospende il processo”) e che la decisione in ordine alla ricusazione è fondata Ric. 2020n. 15337sez. S2 - a d. 06 / 12 /202 3 sulla dedotta incompatibilità, ai sensi di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 51, comma 4, c.p.c., del magistrato che ha redatto la proposta ex art. 380 bis c.p.c. - a prescindere dalla correttezza dei motivi addotti a sostegno della stessa – avendo questi già manifestato in maniera chiara e inequivocabile il proprio convincimento e non potendo, pertanto , far parte del Collegio chiamato a decidere la sorte del ricorso;

La questione sollevata dalla ricorrente è statagià rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con decreto della Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., La Prima Presidente, infatti,ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380-bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice:

«se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante». Il collegio ritiene pertanto necessario rinviare a nuovo ruolo la decisione in ordine alla ricusazione in oggetto in attesa della pronunciadelle Sezioni Unite sulla questione sopra indicata.

P.Q.M.

La Corte rinvia il procedimento di ricusazione a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite; Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Se