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Ordinanza — n. 34469/2023 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation dismisses lawyer's fee claim due to improper jurisdictional forum selection by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34469/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Gaetano Novi's request for professional fees against the Fantasia family, overturning the lower court's declaration of incompetence. While the lower court correctly identified the parties as consumers residing in Angri, it erroneously prioritized the special consumer forum over the general jurisdiction where the lawyer had performed services. The court ruled that the consumer forum prevails exclusively, thereby validating the original jurisdiction of the Tribunal of Nocera Inferiore and rejecting the lawyer's procedural objection.

Regesto Legislator

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Art. 33, comma 2, lett. u), Art. 66-bis, d.lgs. n. 206/2005; The special consumer forum prevails exclusively over other jurisdictions, rendering the lower court's declaration of incompetence invalid when the consumer is the defendant.

Parole chiave

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consumer forum jurisdiction precedence professional fees regulation of competence special jurisdiction consumer protection court of cassation categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
4485/2018 , punti 15 e 16 ] , il rapporto tra quest ’ ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs.
Art. 66-bis, d.lgs. n. 206/2005
Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011
150 del 2011, avanti all ’ ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera(art. 14, comma 2, d.lgs.
Art. 50, cod. proc. civ.
in conclusione, in accoglimento del ricorso , va dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale la causa deve essere riassunta ex art. 50, cod. proc. civ., che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., n. 4485/2018
Cass. n. 8406/2022
Cass. n. 21647/2022
Cass. n. 12981/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14491/2023proposto da: NOVI GAETANO, elettivamente domiciliato in Angri Piazza Crocifisso 10, presso lo studio dell’avvocato Gaetano Novi (NVOGTN77B22F912S) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro FANTASIA SILVANA, FANTASIA EMILIO, FANTASIA ANNA, elettivamente domiciliati in Boscoreale Via S.t.e. Cirilli 221, presso lo studio dell’avvocato Sabato Tufano (TFNSBT64H05B077V) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti - Avverso l’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1333/2023 depositata il 26/05/2023. Professioni Regolamento di competenza Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 6dicembre 2023 . Rilevato che:

1. con ricorso ex art t . 702 bis , cod. proc. civ. , 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. Gaetano Novi chiese la condanna di Emilio Fantasia , Silvana Fantasia e Anna Fantasia al pagamento della complessiva somma di euro 1.932,00 (oltre IVA e CPA), a titolo di compenso per l’attività professionale svolta su loro mandato nel la causa civile n. 570/2011(revocatoria ordinaria ex art. 2901, cod. civ.) , davanti alla Corte d’appello di Salerno, conclusa con sentenza n. 520/ 20 19 . Costituendosi in giudizio, i resistenti, per quanto qui rileva, eccepirono l’incompetenza del giudice adìto a favore del la Corte d’appello di Salerno, quale giudice del processo nel quale l’avvocato aveva prestato la propria opera;

2. il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, ha declinato la propria competenza, ha dichiarato competente la Corte d’appello di Salerno, e ha disposto la riassunzione della causa dinanzi a quest’ultima su l rilievo che l’avvocato può “recuperare” il proprio onorario mediante un giudizio introdotto, nelle forme degli artt. 702 bis, cod. proc. civ., 14, d.lgs. n. 150 del 2011, avanti all ’ ufficio giudiziario di merito adìto per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera(art. 14, comma 2, d.lgs. cit.);

3. l’avv. Novi propone regolamento di competenza sulla base di un motivo; isig.ri Fantasia resistono con controricorso , e depositano una memoria;

4. la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba ha depositato conclusioni scritte ex art. 380 ter , cod. proc. civ., ed ha chiestoche il ricorso sia accolto e che, per l’effetto, sia dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore;Consideratoche:

1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del la norme sulla competenza di cui agli artt. 33, commi 1 e 2, lett. u), e 66-bis, del d.lgs. n. 206 del 20 05 (Codice del consumo) laddove il Tribunale di Nocera Inferiore - in presenza di una lite tra professionista e consumatori, e sebbene sia pacific o che i clienti hanno la qualifica di consumatori e sono residenti in Angri che si trova nel circondario del medesimo Tribunale - ha denegato la propria competenza , facendo così prevalere in maniera erronea al foro del consumatore quello speciale di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011; 1.1. il motivo è fondato; 1.2.

è ius receptum ( Cass. n. 5703/2014; in termini, ex multis , Cass. nn. 21647/2021, 8406/2022, 32216/2022) che «[i]n tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli art. 637, terzo comma, cod. proc. civ., e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 [ma lo stesso principio trova applicazione anche nel caso in cui, come nella specie, l’avvocato non chieda il decreto ingiuntivo, ma agisca con il rito sommario speciale di cui agli artt. 702 bis, 14, d.lgs. n. 150 del 2011 : cfr. , al riguardo , Cass.

Sez. U., n. 4485/2018 , punti 15 e 16 ] , il rapporto tra quest ’ ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore»; 1.3. inoltre, come ha evidenziato la Procurat rice generale nelle conclusioni scritte, è stato altresì chiarito( cfr.

Cass. nn. 8406/2022 e 21647/2022, cit.) che , qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al “suo” foro (com’è accaduto nel presente giudizio) non può eccepire l’incompetenza e la competenza di altri fori. E non può eccepirla siccome, nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, è stato correttamente evocato in giudizio. La stessa giurisprudenza ha ridefinito la correlazione tra l’evenienza in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, evenienza in cui non si riflette la regola della “prevalenza”del foro ex d .lgs . n. 206/2005 ( così Cass.n. 12981/2020, secondo cui, in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l’iniziativa dell’azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d’ufficio dal giudice), e l’evenienza in cui il consumatore, evocato dinanzi al “suo” foro, eccepisca la competenza di un foro diverso.

Nella prima ipotesi, (sempre) nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, al connotato della “prevalenza” del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore, ossia da parte del medesimo soggetto “ debole ” a favore del quale la “prevalenza”del foro ex d.lgs. n. 206 del 2005 è prefigurata. Nella seconda ipotesi, viceversa, ma anche questa volta nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, il connotato della “prevalenza”del foro del consumatore, correttamente prescelto dall’attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua “derogabilità”da parte dello stesso consumatore;

2. nel caso in esame, il Tribunale di Nocera I nferiore , il quale , su eccezione dei resistenti, si è dichiarato incompetente e ha dichiarato la competenza funzione della Corte d’appello di Salerno, non si è attenutoai princìpi sopra richiamati e, quindi, la decisione va cassata;

3. in conclusione, in accoglimento del ricorso , va dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, davanti al quale la causa deve essere riassunta ex art. 50, cod. proc. civ., che provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore. Fissa il termine di sessanta giorni per la