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Ordinanza — n. 34342/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding lawyer fees, ruling that proceedings under Law 89/2001 are contentious and require higher fee tables.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34342/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The appellant, Nicola Staniscia, challenged the lower court's award of €900 in legal fees to him for representing Zaira Bardeggia in a proceeding under Law 89/2001. Staniscia argued the fee was based on the wrong voluntary jurisdiction table and that the court failed to provide specific reasoning for the reduction. The court held that proceedings under Law 89/2001 are contentious in nature, mandating the application of the higher ordinary jurisdiction fee schedule rather than the voluntary jurisdiction table.

Regesto Legislator

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Art. 91 e seguenti c.p.c.; Art. 14 d.lgs. n. 150/2011: Proceedings for equitable compensation under Law 89/2001 are contentious in nature, requiring the application of ordinary jurisdiction fee tables and detailed justification for any fee reductions.

Parole chiave

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Law 89/2001 proceedings legal fee calculation contentious jurisdiction voluntary jurisdiction table Cassation review fee reduction justification sine die remission ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, n. 3, c.p.c.
il primo motivo di ricorso- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 91 et seq., c.p.c.
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e seguenti, cod.
Art. 14, d.lgs. n. 150/2011
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
– denuncia che l’ ordinanza impugnata , in applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 , ha liquidato l’importo di euro 900,00, inferiore al valore minimo che ammonta a euro 1.020,00, facendo erroneamente riferimento alla tabella della volontaria giurisdizione benché il procedimento ex lege n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/02/2019, n. 6015
Per Cass. 28/02/2019, n. 6015, (in termini, ex multis, Cass.
Cass. n. 11918/2022
6015, (in termini, ex multis, Cass. n. 11918/2022 che, in motivazione, menziona «Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493
11918/2022 che, in motivazione, menziona «Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770
15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass.
Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818
16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass.
Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689
8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass.
Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187
4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass.
Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352
23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352») «[i]l giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l.
Cass. n. 20628/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.23705/2022 proposto da: STANISCIA NICOLA, elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Saverio Cosi (CSOSVR60L02B842C) che lo rappresenta e difende. -Ricorrente – Contro BARDEGGIA ZAIRA. -Intimata – Avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Perugia n. 574/2021 depositata il 02/03/2022. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del30 novembre 2023 . Rilevato che: 1.con ricorso al la Corte d’appello di Perugia ex art. 702 - bis , cod. proc. civ., art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011, l’avv. Nicola Staniscia ha chiesto la condanna di Zaira Bardeggia al pagamento dei compensi Professioni professionali per l’assistenza ad essa prestata in un giudizio ex lege n. 89 del 2001. Il giudice adìto, nella contumacia di Bardeggia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha liquidato al ricorrente euro 900,00, oltre accessori, ed ha compensato, tra le parti, le spese del giudizio;

2. per la cassazione di tale ordinanza, ricorre l’avv. Staniscia, sulla base di due motivi; Zaira Bardeggia è rimasta intimata; Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 e seguenti, cod. proc. civ. – denuncia che l’ ordinanza impugnata , in applicazione dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 , ha liquidato l’importo di euro 900,00, inferiore al valore minimo che ammonta a euro 1.020,00, facendo erroneamente riferimento alla tabella della volontaria giurisdizione benché il procedimento ex lege n. 89del 2001 abbia natura contenziosa ; sotto altro profilo, si ascrive al giudice di merito di non avere indicato, in maniera analitica, il criterio di liquidazione adottato;

2. il secondo motivo- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ.– denuncia che l’ordinanza ha erroneamente compensato le spese del giudizio in ragione della contumacia di Zaria Bardeggiae ha quindi disatteso il principio della soccombenza;

3. il primo motivo è fondato e il secondo è assorbito; 3.1. la liquidazione operata dalla Corte d’appello del compenso al ricorrente per l’attività defensionale dal medesimo svolta a favore di Zaira Bardeggia, nella controversia ex lege n. 89 del 2001 , n on è corretta perché si basa sulla tabella della volontaria giurisdizione (tabella 7, allegata al d.m. 55 del 2014) mentre il procedimento per l’equa riparazione ha natura contenziosa ed ad esso si applica la tabella 12. È quanto afferma la giurisprudenza tralatizia di questa Corte, alla quale va data continuità.

Per Cass. 28/02/2019, n. 6015, (in termini, ex multis, Cass. n. 11918/2022 che, in motivazione, menziona «Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352») «[i]l giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato.

Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello»; 3.2. da un altro punto di vista, in presenza di una nota specifica della parte vittoriosa, come ricorda anche Cass. n. 20628/2014 ( nel processo di equa riparazione promoss o da Zaira Bardeggia , prodromico al presente giudizio), il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione, in misura inferiore alla soglia minima di cui alla tabellaallegata al d.m. n. 55 del 2014, in relazione al valore della causa, ma deve dare adeguata motivazione della eliminazione o della riduzione delle voci che ha compiuto, al fine di consentire , attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione agli atti di causa e alle tariffe;4. in conclusione, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata, e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitt