Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 34300/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 34300/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Rosaria Ripa, did not respond to the court's proposal for judgment definition, while the respondent, Giuseppe Iavarone, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal for judgment definition, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40 day deadline judgment definition proposal procedural extinction litigation costs award mancato versamento dell'anticipo spese condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29373/2022 R.G. proposto da : RIPPA ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato OSTILI LAURA (STLLRA65C62H501G) rappresentata e difes a dall'avvocato DI ROBBIO VINCENZO -ricorrente- contro IAVARONE GIUSEPPE, quale difensore di se stesso -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n.13259/2020 depositata il 04/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.