Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, Zaccaria Francesco, had filed a recourse against a second-instance judgment but remained silent after the court's offer to settle was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26361/2022 R.G. proposto da : ZACCARIA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N 288, presso lo studio dell’avvocato PARRELLA VITALE RAFFAELE rappresentato e difeso dall'avvocato PINTO ANTONIO PIO -ricorrente- contro SAPONARO ANTONIO, SAPONARO GIANFRANCO, ZACCARIA MARIAPIA, TOMMASI FRANCA, STRADIOTA MARIA, STRADIOTA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI CARLO (CPRCRL79B15A662L) rappresentati e difes i dall'avvocato MAGGIO SILVIA -controricorrenti- STRADIOTA LUIGI-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di BARI n.1222/2022 depositata il 16/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di