Cassation remands case for public hearing regarding administrative fine issuance authority by municipal technical officer versus mayor.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing to address a significant legal issue regarding the proper authority to issue administrative fines for quarry violations. The lower courts upheld an injunction against the appellant, who argued that only the mayor, not the technical officer, could legally impose such penalties under regional law. The court recognized the need for a public hearing to clarify the statutory allocation of sanctioning power in this specialized regulatory context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 1 e 2 Legge Regionale n. 14/1998; Art. 949/2013: The court established that when statutory provisions reserve the power to impose administrative sanctions to a specific public official, a violation of this rule renders the sanctioning act void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.17667/2022 R.G. proposto da : VITALI SPA, elettivamente domiciliato in Bergamo Viale Papa Giovanni XXIII, presso lo studio dell’avvocato GRAVALLESE ANTONIO (GRVNTN73T01H501G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro COMUNE DI CAPONAGO, elettivamente domiciliato in MILANO SAN BARNABA, 30, presso lo studio dell’avvocato SARLI ANGELA (SRLNGL72M59H703K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 479/2022 depositata il 28/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 28.4.2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Monza, che aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Caponago nei confronti di Massimo Vitali e della Vitali spa; - la C orte distrettuale ha ritenut o legittima l’ordinanza ingiunzione emessa dal responsabile dell’area tecnica del Comune di Caponago; - Massimo Vitali e la Vitali spa hanno proposto ricorso per cassazione e, con il primo motivo, hanno dedotto la violazione dell’art. 4, comma 1 e 2, della Legge Regionale n. 14 del 1998, della Disposizione Dirigenziale n. 949/2013 del 28.03.2013, lettere l, m, del Direttore Settore Ambiente e Agricoltura della Provinciadi Monza e della Brianza, per avere la C orte distrettuale ritenuto legittima l’ordinanza ingiunzione,nonostante sia il verbale di contestazione che l’ordinanza ingiunzione fossero viziati da nullità insanabile perché emessi dal R e sponsabile dell’ A rea Tecnica del Comune di Caponago , laddove, in materia di violazione delle disposizioni di disciplina delle cave, l’organo competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione sia solamente il Sindaco; - l a questione di diritto sollevata con il primo motivo riguarda l a riserva di legge , in relazione a ll’organo competente all’irrogazione della sanzione amministrativa in materia di disciplina dellecave; - si tratta di questione avente rilievo nomofilattico, in considerazione della regolamentazione normativa speciale in materia di cave, sicchéè opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 29 novembre 2023. Il Presidente Giuseppe Gras