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Ordinanza — n. 33915/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial claim against partners for limited liability and rejects automatic monetary revaluation of debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33915/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation judgment extinguished for De Marini regarding the fourth ground but allowed the fifth ground concerning monetary revaluation. The partners argued for unlimited joint liability, but the court ruled that between partners, liability is strictly proportional to social contributions unless specific conditions are met. Furthermore, the court held that monetary revaluation does not automatically apply to monetary debts without proof of additional damage, limiting the award to legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 1224, 1282 cod. civ.; Between partners, unlimited joint liability does not apply to company obligations, restricting recourse to proportional contribution obligations unless specific statutory conditions are met.

Parole chiave

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unlimited joint liability proportional contribution monetary revaluation legal interest partnership liability contractual debt cassation review credito edilizio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1224 cod. civ.
Art. 1282 cod. civ.
Art. 360 comma primo n. 3) c.p.c.
Venendo all'esame dei motivi limitatamente alla posizione di Benvenga Emanuele, col primo motivo si lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.
D. Lgs. n. 231/2001
art. 1310 cod. civ
art. 1304 cod. civ
380 bis.1 c.p.c., producendo il suddetto accordo transattivo e dichiarando di volerne profittare ex art. 1304 cod. civ..
art. 390 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale instauratosi tra De Marini Giovanni e Sunna Raimondo, in quanto il De Marini ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese processuali ex art. 390 c.p.c.
art. 101 c.p
la violazione o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c..
art. 2291 cod. civ
art. 2697 cod. civ
e dell'art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29682/2018 R.G. proposto da : DE MARINI GIOVANNI e BENVENGA EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA C/O DR MARCO GARDIN VIA MANTEGAZZA 24, rappresentati e difesi dell’avvocato ANTONIO TOMMASO DE MAURO (DMRNNT66C07B506V) VITANTONIO VINCI e(VNCVNT56D28D883Q), MARCELLO DE MARINI (DMRMCL49D21D883P)per procura allegata al ricorso, -ricorrenti- contro SUNNA RAIMONDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE (MRRCRD67B14D086L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCELLO MARCUCCIO (MRCMCL38C14D863D) per procura a margine del controricorso, -controricorrente- nonchè contro SDB BENVENGA DE MARINI SUNNA S.N.C., in persona dell’amministratore giudiziario Antonio Raffaele Leopizzi, elett.te domiciliato in LECCE, VIA G.

OBERDAN 83, presso lo studio dell’avv. LUIGI MERCURIO (MRCLGU63T03H147X) che asseritamente la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso, -controricorrente- nonché contro la SDB BENVENGA DE MARINI SUNNA S.N.C., -intimata-, avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di LECCEn.753/2018depositata l’11.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.10.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 17.1.1991 l'imprenditore edile Sunna Raimondo conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce la S.D.B.

Benvenga De Marini Sunna S.N.C. (d'ora in poi per brevità S.D.B.), in persona dell'amministratore giudiziario Leopizzi Antonio Raffaele, e gli altri due soci della stessa, Benvenga Emanuele e De Marini Giovanni, chiedendone la condanna in solido al pagamento del saldo dei lavori di costruzione di un edificio in Gallipoli che gli erano stati appaltati dalla suindicata società (prima di fatto e poi trasformatasi in SNC), della quale era anch'egli socio. Si costituiva nel giudizio di primo grado la S.D.B. in persona dell'amministratore giudiziario, che contestava il credito, non risultante dalla documentazione contabile della società, ed eccepiva la prescrizione.

Si costituivano nel giudizio di primo grado Benvenga Emanuele e De Marini Giovanni, che eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto solo la S.D.B. era debitrice del Sunna, e comunque invocavano la sussidiarietà della loro responsabilità rispetto a quella della SNC ed il beneficio della preventiva escussione del patrimonio della stessa. I soci convenuti invocavano inoltre il giudicato, in quanto la sentenza del Tribunale di Lecce n. 954 del 9.3.1990 aveva respinto identica domanda proposta dal Sunna solo nei loro confronti e non nei confronti della S.D.B., ed eccepivano la litispendenza col giudizio pendente relativo alla revoca dell'amministratore giudiziario della S.D.B., Leopizzi Antonio Raffaele, e la prescrizione ordinaria, e nel merito contestavano il credito azionato dal Sunna perché privo di riscontro e perché egli era già stato pagato, come risultante dalle fatture del 1979 e del 1980.

Il Tribunale di Lecce, sezione stralcio, con la sentenza n. 2147/2005, dopo l'espletamento di prova testimoniale e di CTU, dichiarava improcedibile la domanda del Sunna perché sulla base del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce n. 954 del 9.3.1990 la S.D.B. doveva essere necessariamente parte del giudizio insieme ai soci De Marini e Benvenga e la sentenza del Tribunale di Lecce n. 264/1996 passata in giudicato aveva revocato l'incarico di rappresentanza della S.D.B. in capo all'amministratore giudiziario Leopizzi Antonio Raffaele, per cui la procura dallo stesso conferita al legale costituitosi per la S.D.B. doveva considerarsi invalida e doveva ritenersi venuta meno con effetto ex tunc la regolare costituzione della S.D.B. e compensava le spese processuali.

La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 737/2010 confermava l'improcedibilità della domanda dell'appellante Sunna, ma veniva cassata dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione con la sentenza n.24038/2016, enunciando il principio di diritto che il difetto della procura del convenuto, a differenza di quello dell'attore, non poteva incidere sulla regolarità del contraddittorio, comportando la sua mancanza esclusivamente la contumacia del convenuto medesimo, e potendo tale difetto di costituzione della parte in questione rilevare esclusivamente sotto il profilo dell'eventuale pregiudizio che la non rituale presenza del convenuto nel processo poteva arrecare all'attore.

Riassunto il giudizio dal Sunna davanti alla Corte d'Appello di Lecce nei confronti della S.D.B., sempre rappresentata dall'amministratore giudiziario revocato, nonché dei soci De Marini e Benvenga, sempre ai fini della loro condanna in solido al pagamento di £ 103.138.160 oltre rivalutazione monetaria ed interessi e per le spese processuali, si ricostituivano gli originari convenuti, riproponendo le proprie difese ed eccezioni. La Corte d'Appello di Lecce con la sentenza n. 753/2018 dell'11.7.2018 riteneva ritualmente instaurato il contraddittorio nei confronti dei soci De Marini e Benvenga ed anche della S.D.B. rappresentata dall'amministratore giudiziario revocato, Leopizzi Antonio Raffaele, in base al principio di ultrattività del mandato da quest'ultimo conferito quando ancora era amministratore giudiziario della S.D.B., che conservava validità nonostante la sopravvenuta revoca indipendentemente dalle sorti dell'organo che l'aveva conferita, respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei soci De Marini e Benvenga in quanto il creditore sociale ben poteva agire direttamente anche nei confronti dei soci, respingeva l'eccezione di giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 954 del 9.3.1990 interpretandola come pronuncia di inammissibilità e non di rigetto della domanda già proposta in precedenza dal Sunna in quanto quest'ultimo aveva agito anche contro la S.D.B. e non solo contro i soci, respingeva l'eccezione di difetto di solidarietà passiva dei soci in quanto la sussidiarietà della loro responsabilità rispetto alla responsabilità della SNC non escludeva la natura solidale della relativa obbligazione, respingeva l'eccezione di prescrizione decennale ritenendo che gli atti interruttivi compiuti nei confronti dei soci della SNC avessero prodotto effetto ex art. 1310 cod. civ. anche nei confronti della SNC condebitrice, e condannava in solido la S.D.B., De Marini Giovanni e Benvenga Emanuele al pagamento in favore di Sunna Raimondo dell'importo di € 12.730,08 oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dal gennaio 1981 fino alla sentenza ed agli interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate fino al soddisfo, nonché al pagamento per metà delle spese processuali liquidate per tutti i gradi di giudizio, compensandole per la residua metà.

Avverso tale sentenza, notificata il 12.7.2018, hanno proposto ricorso alla Suprema Corte notificato il 10.10.2018 a Sunna Raimondo ed alla S.D.B. rappresentata dall'amministratore giudiziario revocato, Leopizzi Antonio Raffaele, e con esito negativo alla S.D.B. in persona del suo legale rappresentante presso la sede sociale, nonché a De Marini Giovanni e Benvenga Emanuele, affidandosi a sei motivi, ed hanno resistito Sunna Raimondo con controricorso notificato il 16.11.2018, e la S.D.B. rappresentata dall'amministratore giudiziario revocato, Leopizzi Antonio Raffaele, con controricorso notificato il 19.11.2018.

De Marini Giovanni ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese per essere intervenuto con l'originario attore un accordo transattivo ed il Sunna ha accettato tale rinuncia, mentre il Benvenga ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., producendo il suddetto accordo transattivo e dichiarando di volerne profittare ex art. 1304 cod. civ.. La causa é stata trattenuta a decisione nell'adunanza camerale del 19.10.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente al rapporto processuale instauratosi tra De Marini Giovanni e Sunna Raimondo, in quanto il De Marini ha rinunciato al ricorso con compensazione delle spese processuali ex art. 390 c.p.c. ed il Sunna ha accettato tale rinuncia ed entrambi gli atti sono stati sottoscritti sia dalle parti personalmente, che dai loro legali.

Non può invece attribuirsi analogo effetto alla dichiarazione sottoscritta dal solo avv. Antonio Tommaso De Mauro con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. di Benvenga Emanuele di volere profittare ex art. 1304 cod. civ. dell'accordo transattivo intercorso tra i predetti, atteso che tale memoria risulta sottoscritta dal solo legale mentre il potere del condebitore solidale di profittare della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore, costituisce esercizio di una facoltà che ha natura negoziale e che spetta, pertanto, alla parte personalmente.

Sempre in via preliminare si può ritenere che il contraddittorio sia stato ritualmente instaurato nei confronti della S.D.B. Benvenga De Marini Sunna S.N.C. (d'ora in poi per brevità S.D.B.), in persona dell'amministratore giudiziario Leopizzi Antonio Raffaele, che ha ricevuto a mani del legale domiciliatario avv. Giuseppe Grasso Jr, la notifica del ricorso il 10.10.2018, e che pur essendo stato revocato dall'incarico con la sentenza n. 264/1996 del Tribunale di Lecce passata in giudicato, ha conservato il potere di rappresentanza passiva della S.D.B. per il principio dell'irrilevanza nel processo del mutamento dell'organo investito della rappresentanza della persona giuridica, mutamento che non dà mai luogo ad interruzione del processo (vedi ex multis Cass. n. 17216/2017).

Deve invece dichiararsi nullo il controricorso della S.D.B., non riferibile alla suddetta società per difetto al momento della notifica del potere di rappresentanza in capo all'amministratore giudiziario Leopizzi, che pacificamente risulta revocato dall’incarico. Venendo all'esame dei motivi limitatamente alla posizione di Benvenga Emanuele, col primo motivo si lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la Corte d'Appello di Lecce, poiché la notifica dell'atto di riassunzione alla S.D.B. in persona del legale rappresentante De Marini Giovanni presso la sede legale aveva avuto esito negativo, aveva disposto la rinnovazione della notifica, revocando poi tale ordine per la successiva costituzione in giudizio della S.D.B. rappresentata dall'amministratore giudiziario Leopizzi Antonio Raffaele, ma poiché quest'ultimo era stato revocato dall'incarico fin dal 1996, non poteva più rappresentare la S.D.B..

Il primo motivo é infondato, in quanto la notifica dell'appello alla S.D.B. in persona dell'amministratore giudiziario Leopizzi é validamente avvenuta nel procedimento n. 478/2016 RG della Corte d'Appello di Lecce al legale domiciliatario della S.D.B. in virtù del principio dell'ultrattività del mandato al domiciliatario, e la Corte d'Appello di Lecce ha sul punto correttamente motivato alla pagina 4 dell'impugnata sentenza, implicitamente correggendo la motivazione dell'ordinanza di revoca della rinnovazione della notifica, in precedenza disposta in ragione della sopravvenuta costituzione in giudizio della S.D.B. rappresentata dall'amministratore giudiziario, in realtà ormai non abilitato a costituirsi in giudizio perché nelle more la sentenza di revoca dell'incarico di amministratore giudiziario al Leopizzi del Tribunale di Lecce n.264/1996 era passata in giudicato, sicché non si é verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio perché la S.D.B. era stata comunque validamente evocata in giudizio, e semmai la S.D.B. doveva essere considerata contumace, come peraltro già evidenziato dalla sentenza n. 24038/2016 della Corte di Cassazione, che ha disposto il primo annullamento con rinvio, sfociato poi nella sentenza impugnata in questa sede per difetto del potere di rappresentanza attiva dell'amministratore giudiziario Leopizzi.

La sentenza impugnata, peraltro, pur avendo erroneamente riportato nell'intestazione la S.D.B. come costituita in virtù della procura conferita dall'amministratore giudiziario Leopizzi, anziché come contumace per il difetto del potere di quest'ultimo di ulteriormente rappresentare la S.D.B., non ha accolto domande od eccezioni della S.D.B., che é stata condannata in solido coi soci De Marini e Benvenga al pagamento in favore di Sunna Raimondo dell'importo dei lavori appaltati ritenuto dovuto oltre accessori ed alla metà delle spese processuali dei vari gradi.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art.2909 cod. civ., invocando nuovamente il giudicato della sentenza del Tribunale di Lecce n. 954 del 9.3.1990. L'eccezione non ha pregio, in quanto quella sentenza, se interpretata collegando il dispositivo alla motivazione fornita, ha respinto la domanda perché ha ritenuto che vi fosse un difetto di legittimazione passiva dei soci De Marini e Benvenga rispetto alla domanda intesa a far valere una responsabilità solidale ex art. 2291 cod. civ. perché configurabile solo per i debiti verso soggetti terzi estranei alla società e non per debiti contratti dalla SNC nei confronti di un socio, ed ha ritenuto invece inammissibile la domanda di pagamento del saldo dei lavori appaltati avanzata dal Sunna solo nei confronti degli altri soci in quanto fondata su un'obbligazione assunta dalla SNC, che pertanto doveva essere convenuta in giudizio anteriormente, o almeno congiuntamente ai soci, per cui relativamente a tale ultima domanda, riproposta in primo grado, si é effettivamente trattato di una mera pronuncia in rito non preclusiva di una riproposizione della domanda del Sunna rivolta questa volta sia contro la SNC, che contro i soci.

Col terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) e 5) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 comma 1° c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti rappresentato dalla mancata esecuzione dei lavori appaltati dopo il 1980. La violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 cod. civ. non sussiste, in quanto l'impugnata sentenza ha fondato la condanna sulla documentazione prodotta, sulla pacifica esecuzione dei lavori edili da parte del Sunna su incarico della S.D.B. e sulle risultanze della CTU, che ha stimato il valore dei lavori eseguiti, e non solo sulla mancata prova del pagamento da parte dei debitori, senza violare il principio dell'onere della prova e della disponibilità delle prove e tenendo conto dei pagamenti documentati risultanti dalle fatture del 1979 e del 1980, che peraltro non parlavano affatto di saldo dei lavori, per cui il fatto storico che non sarebbe stato considerato non era neppure decisivo, ed in realtà attraverso le argomentazioni a sostegno del motivo il ricorrente vorrebbe inammissibilmente affidare alla Corte Suprema, giudice nomofilattico, una nuova e diversa valutazione del materiale istruttorio, che é invece riservata al giudice di merito.

Col quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art.2291 cod. civ.. Deduce il ricorrente, richiamando la sentenza n. 21066/2016 della Corte di Cassazione intervenuta su fattispecie analoga, che l'impugnata sentenza ha fatto erroneamente applicazione dell'art.2291 cod. civ. condannando in solido la SNC ed i due soci De Marini e Benvenga, non considerando che non veniva in rilievo un'obbligazione della SNC nei confronti di un terzo estraneo, ma di un socio della stessa, e non tenendo conto della necessità di differenziare la responsabilità per l'intera obbligazione della SNC dalla responsabilità in proporzione alle sole quote sociali di tutti i soci e quindi anche dello stesso Sunna Raimondo.

Il quarto motivo é fondato. Ritiene infatti la Corte, condividendo il precedente specifico rappresentato dalla sentenza n. 21066/2016 della Cassazione, ed anche tenendo conto del giudicato formatosi sul difetto di legittimazione passiva del De Marini e del Benvenga rispetto alla domanda del Sunna volta a far valere la responsabilità illimitata dei soci della S.D.B., che nei rapporti tra i soci di una società in nome collettivo (e a prescindere dal titolo dell'azione fatta valere nei confronti della società) debba escludersi l'applicazione del principio della responsabilità solidale illimitata di ciascuno di essi per le obbligazioni sociali di cui all'art. 2291 cod. civ., principio dettato esclusivamente a tutela dei terzi estranei alla società e quindi solo nei riguardi di questi operante.

Ciò in conseguenza della stessa struttura delle società di persone, cui l'ordinamento riconosce mera soggettività, ma non personalità giuridica perfetta, cioè una autonomia patrimoniale limitata, sancita da regole che hanno il precipuo scopo di garantire la tutela degli interessi dei terzi che hanno con essa contrattato, e che, di conseguenza, non avrebbero ragione di operare e non possono trovare applicazione nei rapporti tra i soci stessi. In mancanza del riconoscimento di personalità giuridica perfetta dell'ente, l'ordinamento, all'evidente scopo di favorire l'operatività e agevolare l'attività dell'ente stesso (con il quale i terzi evidentemente potrebbero avere comprensibili remore ad entrare in rapporti giuridici, data la sua incerta, o quanto meno difficilmente verificabile, consistenza soggettiva e patrimoniale), prevede che nei confronti dei terzi per le obbligazioni ad esso imputabili rispondano tutti i soci, illimitatamente e solidalmente.

La ratio di tale previsione sta sia nell'opportunità che i terzi possano fare affidamento sul patrimonio personale degli associati e non solo su quello dell'ente, di consistenza difficile da valutare, sia nell'esigenza che ai terzi sia garantita l'indifferenza di ogni questione attinente ai rapporti interni tra i soci e, in ultima analisi, al modo ed alla misura in cui l'obbligazione deve essere tra questi ripartita. Ne consegue che nei rapporti tra soci - non sussistendo nessuna delle suddette esigenze - non opera il principio di illimitata responsabilità per le obbligazioni della società, ma deve esclusivamente tenersi conto dei reciproci obblighi di proporzionale contribuzione per gli oneri sociali.

Laddove un socio eserciti un'azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest'ultimo risponde dunque nei suoi confronti non illimitatamente, come avverrebbe laddove agisse un terzo estraneo alla società - salvo il successivo regresso tra i soci stessi - ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per gli oneri sociali. L'impugnata sentenza va quindi cassata in relazione a tale motivo con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, che nel determinare il residuo corrispettivo dovuto al Sunna per i lavori appaltati dalla S.D.B. da quest'ultima società e dal Benvenga dovrà tener conto della responsabilità per l'intero della sola SNC e della responsabilità sussidiaria rispetto alla SNC del Benvenga nei limiti dei suoi obblighi proporzionali di contribuzione per gli oneri sociali.

Col quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli articoli 1224 e 1282 cod. civ.. Lamenta il ricorrente che l'impugnata sentenza abbia condannato i convenuti al pagamento del saldo dell'appalto “oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dal mese di gennaio 1981 e sino alla presente sentenza ed agli interessi legali” benché l'obbligazione fatta valere dal Sunna fosse un'obbligazione di valuta e non di valore, o di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, ed ancorché non fosse stato allegato, né provato un maggior danno parametrato alla rivalutazione monetaria e non fosse stato neppure lamentato e dimostrato un ritardo nell'adempimento.

Il quinto motivo é fondato e merita accoglimento, in quanto l'obbligazione di pagamento del saldo di un contratto di appalto non é un'obbligazione di valore, o risarcitoria, alla quale risulti applicabile automaticamente la rivalutazione monetaria, ma un'obbligazione di valuta avente ab origine natura pecuniaria, per la quale l'eventuale maggior danno va allegato e provato da parte del creditore, sicché in mancanza di tale prova vanno riconosciuti gli interessi legali dalla costituzione in mora, nella specie, data l'epoca di realizzazione dei lavori appaltati e di maturazione del credito, senza l'applicazione dei tassi di cui agli articoli 4 e 5 del D.

Lgs. n. 231/2001 entrato in vigore solo successivamente e non retroattivo. Il sesto motivo, concernente le spese processuali, deve ritenersi oggetto di assorbimento improprio per effetto dell'accoglimento del quarto e del quinto motivo, in quanto la Corte d'Appello di Lecce dovrà regolare in sede di rinvio la sorte delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio ed anche del giudizio di legittimità in base all'esito finale della lite.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorrente De Marini , acco