Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of case definition. The material facts show that the appellants, MAMMI' MICHELE and ROSSETTI RENATA, did not act within the statutory timeframe, while the controricorrente, CHIESA SANTA MARIA DELLA GROTTA PRAIA A MARE, contended for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and extinguished the proceedings, ordering the appellants to pay the controricorrente's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the forty-day period following the proposal of case definition results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15235/2020 R.G. proposto da : MAMMI' MICHELE, ROSSETTI RENATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BALDASSARRE PERUZZI, 30, presso lo studio dell’avvocato IULIANO LINO (LNILNI67P01L747T) rappresentati e difesi dall'avvocato GUERRERA FRANCESCA (GRRFNC70B57H501W) -ricorrenti- contro CHIESA SANTA MARIA DELLA GROTTA PRAIA A MARE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 43, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANI FRANCESCO, rappresentat a e difes a dall'avvocato CALDIERO VITO (CLDVTI59H01A773G) -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1243/2018 depositata il 29/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistata