Cassation court allows appeal against appellate court's failure to rule on a property co-ownership claim absorbed by usucapion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal against the appellate judgment, which had omitted to rule on a specific co-ownership claim regarding a staircase. The appellant argued that the first-instance court's finding of usucapion absorbed this claim, yet the appellate court ignored the express re-proposal of the issue under Article 346 of the Code of Civil Procedure. The court held that a victorious party must explicitly re-propose absorbed claims to avoid a presumption of waiver, thereby mandating a ruling on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 346 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; A party fully victorious in the first instance must explicitly re-propose claims absorbed by the judgment to avoid a presumption of waiver, preventing the appellate court from omitting a ruling on such claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12721/2022 R.G. proposto da: CIRIOLO MARIA JOSE', elettivamente domiciliata in ROMA , VIA SABOTINO, N. 22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SCORDARI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE NISI e GABRIELE TOMA; -ricorrente - contro VITALE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA DEL CESTELLO, N. 13, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO PENTA che lo rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro BONORA ADRIANA, MATRICIANI GIANLUCA Ric. 2022n. 12721sez.
S2 - ud. 23 / 11 /202 3 - intimati- avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 224/2022 depositata il 22/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE. FATTI DI CAUSA 1. Maria Josè Ciriolo citava in giudizio Giovanni Vitale dinanzi al Tribunale di Lecce, rivendicando la comproprietà della scala di un immobile in Giurdignano alla Via San Vincenzo. Lamentava come il convenuto a far data da novembre 2013 avesse dapprima sostituito il portone esterno della scala apponendovi una nuova serratura e, successivamente, dopo aver rifiutato la consegna della chiave, murato dall'esterno, con una lastra in ferro, anche il portoncino di accesso al pianerottolo, portoncino che, al termine della scala, consentiva l'accesso alla propria abitazione e , infine, avesse completamente murato la porta.
2. Si costituiva in giudizio il convenuto Giovanni Vitale concludendo per la infondatezza della domanda e chiede ndo integrarsi il contraddittorio nei confronti di Salvatore Ciriolo, dal quale aveva acquistato ilproprio immobile, per essere manlevato da ogni responsabilità nei confronti dell'attrice, spiegando altresì nei suoi confronti domanda riconvenzionale per i danni derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda principale, danni quantificati in euro 50.000,00.
3. A seguito della chiamata in causa autorizzata si costituiva in giudizio SalvatoreC iriolo il quale deduceva come il Vitale fosse Ric. 2022n. 12721sez. S2 - ud. 23 / 11 /202 3 stato correttamente informato della comproprietà della scala da parte dell'agenzia immobiliare che aveva trattato la compravendita e che, vieppiù, pochi giorni prima del rogito gli avesse chiesto di persuadere la Maria Josè Ciriolo (sua cugina) a rinunciare al diritto di accesso dalla scala comune. Concludeva chiedendo dichiararsi in capo a Maria Josè C iriolo il diritto di comproprietà sulla scala oggetto di rivendica, nonché il diritto esclusivo di proprietà sul portone d'accesso alla abitazione, con rigetto della domanda riconvenzionale spiegata nei suoi confronti dal convenuto.
4. il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda attorea, affermando la comproprietà della scala sul presupposto del raggiungimento della prova dell'usucapione di essa, accertando essere Maria Josè Ciriolo titolare di quota indivisa pari al 50 % della proprietà del vano scala oggetto di causa, condannava Giovanni Vitale alla consegna delle chiavidi accesso al portoncino di ingresso alla scala comune, nonché alla riduzione in pristino a suespese dello stato dei luoghi "ante" 2013; rigettava ogni altra domanda.
5. Giovanni Vitale proponeva appello avverso detta sentenza.
6. Resistevano al gravame Maria Josè Ciriolo e Salvatore Ciriolo.
7. La Corte d’Appello di Lecce accoglieva ilgravame. In particolare,evidenziava l’erronea applicazione del principio della domanda in relazione ai diritti autodeterminati. La Corte rilevava come effettivamente il Tribunale avesse accolto la domanda ritenendo che, controvertendosi in materia di diritti autodeterminati, identificati in base alla sola indicazione del loro Ric. 2022n. 12721sez. S2 - ud. 23 / 11 /202 3 contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la rivendicata comproprietà potesse affermarsi giudicando raggiunta la prova della usucapione abbreviata mai dedotta in giudizio dall'attrice.
Secondo la Corte d’Appello, in ogni caso, era necessarial'allegazione, nel corso del giudizio di rivendicazione, di un titolo diverso (nella specie, la usucapione), rispetto a quello (nella specie, contratto) posto inizialmente a fondamento della domanda. Non risultavaagli atti che parte attrice a vesse mai invocato il diverso titolo (usucapione) rispetto alla rivendica della comproprietà della scala derivante da una serie di trasferimenti per atti notarili risalenti dalla edificazione nel 1908 al 1994 (ultimo atto di compravendita per Notaio Baldassarre del 06.08.1994).
Nelle conclusioni dell'atto di citazione si agiva espressamente per la rivendica e mai la domanda risulta va modificata, tantomeno integrata. Sulla base di tale motivazione i primi due motivi di appello dovevano ritenersi fondati. L’accoglimento determinava l'assorbimento dei restanti due e, non essendo stata proposta impugnazione incidentale, neanche in via subordinata , non vi erano altre questioni su cui la Corte doveva pronunciarsi.
7. Maria Josè Ciriolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
8. Giovanni Vitale si è costituito con controricorso.
9. Le altre parti sono rimaste intimate.
10. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE Ric. 2022n. 12721sez. S2 - ud. 23 / 11 /202 3 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: v iolazione e falsa applicazione di l egge per avere la Corte Territoriale erroneamente statuito che, proposta dall’attrice azione di rivendicazione della comproprietà di un immobile, fosse precluso il riconoscimento di tale diritto reale in forza di causa petendi non dedotta dall’attrice, qu ale l’usucapione ex art.1159 c . c . , in violazione dei principi di diritto in tema di diritti “autodeterminati”, con erronea lettura della proiezione della causa petendi dell’esperita azione di rivendicazione correlata alla natura autodeterminata del diritto reale vantato - violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. erroneamente interpretato in fattispecie di riconoscimento di diritti “autodeterminati”, specificamente in riferimento all’art.1159 c.c. (art.360 c.1 n.3 c.p.c.).
Secondo la ricorrente non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione della parte- ovvero il rilievo ex officio iudicis - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio" (Cassazione civile sez. II, sent.15/02/2022 n.4937; conforme Cass. sent.23/09/2019 n.23565 che ha ribadito la rilevabilità ex officio, anche nel giudizio di appello, di un fatto costitutivo di un diritto appartenente alla categoria dei diritti autodeterminati (nonché Cass. sent.5/10/2009 n.21257).
Pertanto, la Corte Territoriale avrebbe dovuto ritenere ammissibile il riconoscimento del diritto di comproprietà, di cui l’attrice Ciriolo Maria Josè aveva chiesto il riconoscimento con l’azione di rivendicazione, quale accertato dal Tribunale che ha accolto la domanda formulata da Ciriolo Maria Josè e per l'effetto Ric. 2022n. 12721sez. S2 - ud. 23 / 11 /202 3 ha accerta che Ciriolo Maria Josè è titolare di quota indivisa pari al 50% della proprietà del vano scalaanche se in virtù di una “causa petendi” non dedotta dall’attrice, e riconosciuta ex officio dal Tribunale, in ossequio all’innanzi citato uniforme insegnamento della Corte di Cassazione sui diritti autodeterminati.
La Corte territoriale , invece, ha erroneamente statuito che, proposta dall’attrice azione di rivendicazione della comproprietà di un immobile, fosse precluso il riconoscimento di tale diritto reale in forza di causa petendinon dedotta dall’attrice. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. La sentenza della Corte d'Appello non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in tema di diritti autodeterminati. Secondo l’orientamento del tutto consolidato, infatti, la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la causa petendi delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova.
Non viola, pertanto, il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio, ma comunque logicamente connesso col petitum. (Nella specie, è stata ritenuta ininfluente, sotto il profilo della novità della Ric. 2022n. 12721sez. S2 - ud. 23 / 11 /202 3 domanda, la circostanza che il convenuto, nell'esperire in via riconvenzionale un'"actio confessoria servitutis", in primo grado avesse dedotto l'esistenza di una servitù volontaria e, in grado di appello, di una servitù per destinazione del padre di famiglia) (Sez. 2- , Sentenza n. 23565 del 23/09/2019, Rv. 655355 - 01) .
Il principio ora citato vale tanto più in un caso come quello in esame in cui il rilievo "ex officio iudicis" è avvenuto ad opera del giudice di primo grado che ha accolto la domanda attorea ritenendo che l’attrice avesse la comproprietà della scala sul presupposto del raggiungimento della prova dell'usucapione di essae che trattandosi di un diritto autodeterminato, questo deve identificarsi con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere ( ex plurimis per una applicazione del suddetto principio vedi Sez. 2, Ord.n. 32858 del 2022, Rv. 666417 - 02) .
2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Nullità della sentenza per omessa pronuncia da parte della Corte Territoriale in ordine alla domanda di riconoscimento del diritto di comproprietà di Ciriolo Maria Josè sulla scala che dall’ingresso a piano terra al civ.46 di via S. Vincenzo a Giurdignano conduce alla abitazione di sua proprietà al primo piano, ritenuta assorbita dal Tribunale e riproposta da Ciriolo Maria Josè ex art.346 cpc (violazione dell’art.112 cpc in relazione all’art.360 c.1 n.4 cpc) L’appellata Ciriolo Maria Josè aveva tempestivamente ed espressamente riproposto ex art. 346 c.p.c. nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello (quindi nel primo scritto difensivo, ed alla prima udienza) la domanda volta ad accertare, e dichiarare che ella era titolare del diritto di comproprietà sulla Ric. 2022n. 12721sez.
S2 - ud. 23 / 11 /202 3 scala di cui sopra e del diritto di proprietà esclusiva sul portone d'accesso alla propria abitazione. Il Tribunale non si erapronunciato in ordine a tale domanda , perché ritenuta assorbita dal riconoscimento del bene della vita invocato da Ciriolo Maria Josè –la comproprietà della scala di che trattasi –in virtù dell’usucapione. La Corte d'Appello, invece, ha ritenuto di non potersi pronunziare, non essendo stata proposta impugnazione incidentale, neanche in via subordinata , e dunque, ha completamente “ignorato” la domanda proposta dalla Ciriolo con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e riproposta ex art.346 c.p.c. nel giudizio di appello quale parte vittoriosa in primo grado.
I ricorrenti censurano l ’omessa pronuncia in ordine a tale domanda riproposta e la conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. che impone al Giudice di pronunciare su tutta la domanda e quindi su tutti i motivi di appello e su tutte le domanda assorbite dalla pronuncia gravata e riproposte. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto che fosse onere della ricorrente proporre appello incidentale in relazione alle domande non accolte dal giudice di primo grado in quanto ritenute assorbite dall’accoglimento della domanda ad altro titolo come sopra evidenziato.
Deve invero ribadirsi che: In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le Ric. 2022n. 12721sez. S2 - ud. 23 / 11 /202 3 eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (ex plurimisSez. 1, Ord. n. 25840 del 2021, Rv. 662488 - 01).
3. Si impone pertanto l’accoglimento dei motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello di Lecce,in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso , cassa la sentenza