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Ordinanza — n. 33775/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding administrative fine costs, ruling on virtual loser principle and office power to assign expenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33775/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Emilio Colonna against a first-instance judgment that annulled an administrative payment order. The lower court had ruled in Colonna's favor, ordering the municipalities and Equitalia to refund litigation costs, while the appellant argued no prescription had occurred. The Supreme Court upheld the first-instance decision, affirming that the appellate judge can assign costs to the potential loser even when the contested matter ceases, based on the principle of virtual loser status.

Regesto Legislator

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Art. 336 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: The appellate judge may, ex officio, assign litigation costs to the potential loser based on the principle of virtual loser status when the contested matter ceases, even without an explicit request from the victorious party.

Parole chiave

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virtual loser principle litigation costs allocation cessation of contested matter ex officio power administrative fine appeal potential loser status causal link expenses pagamento dell'emolumento

Disposizioni normative citate

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Art. 336, first paragraph, c.p.c.
Si evidenzia, altresì, che – in caso di riforma della decisione di primo grado – il giudice dell’impugnazione è investito, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c.
Art. 13, paragraph 1-quater, of D.P.R. n. 115 of May 30, 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 91 c.p
Si premette che il fondamento dell’obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio di causalità, del quale il criterio della soccombenza –posto dall’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2618 of 05/08/1979
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1507 of 19/04/1976
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3030 of 15/11/1973
Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 27056 of 06/10/2021
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30729 of 19/10/2022
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2719 of 11/02/2015
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15647/2021) proposto da: COLONNA Emilio (C.F.: CLN MLE 63M10 G568I), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Ivan Gianninoe domiciliato presso il suo indirizzo PEC ivan.giannino@forotorre.it; -ricorrente - contro AGENZIA delle Entrate –Riscossione S.p.A. (C.F.: 13756881002), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , Comune di POGGIOMARINO (C.F.: 00749590634), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , Comune di CASTELLAMARE DI STABIA (C.F.: 82000270635), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , Comune di SANT’AGNELLO (C.F.: 82007930637), in persona del suo legale rappresentante pro – Sanzioni amministrative – Intimazione pagamento – Cessazione materia contendere – Condanna spese R.G.N. 15647/21 C.C.21/11/2023 tempore, e Comune di SORRENTO (C.F.: 82001030632), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1917/2020, pubblicata l’11 dicembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano.

FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 18 dicembre 2015, Colonna Emilio impugnava, davanti al Giudice di Pace di Sorrento, l’intimazione di pagamento n. 071220159104697138000 per l’importo di euro 23.347,78, relativa al mancato pagamento delle cartelle nn. 07120080064551401000, 07120080250674321000, 07120090018120019000 e 07120120130123706000, contestando che avesse mai ricevuto le notifiche sia dei verbali sia delle cartelle, con la conseguente prescrizione dei crediti fatti valere. Pertanto, conveniva in giudizio Equitalia S.p.A., il Comune di Poggiomarino, il Comune di Castellamare di Stabia, il Comune di Sant’Agnello e il Comune di Sorrento e chiedeva l’annullamento dell’intimazione impugnata.

Si costituivano in giudizio Equitalia e i Comuni convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda, depositando le relate di notifica delle cartelle. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 1163/2017, depositata il 15 marzo 2017, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava l’intimazione di pagamento contestata, condannando i convenuti, in solido, alla refusione delle spese di lite. 2.– Con atto di citazione notificato il 14 settembre 2017, proponeva appello l’Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. (nelle more subentrata ad Equitalia), la quale lamentava che l’intimazione fosse stata preceduta dalla notifica delle cartelle e che nessuna prescrizione fosse maturata.

Si costituiva nel giudizio di appello ilColonna Emilio, il quale concludeva per il rigetto del gravame. Si costituivano, altresì , i Comuni di Poggiomarino, di Castellamare di Stabia e di Sant’Agnello. In particolare, il Comune di Poggiomarino spiegava appello incidentale avverso la disposta condanna solidale alle spese in favore di Colonna Emilio, sostenendo che Equitalia avrebbe dovuto essere condannata alla refusione delle spese del giudizio di prime cure in proprio favore, avendo fornito prova della regolare notifica delle cartelle e dei verbali presupposti.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza di cui in epigrafe, dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine all’appello principale, compensava le spese del gravame tra l’Agenzia delle Entrate, Colonna Emilio, il Comune di Sorrento, il Comune di Castellamare di Stabia e il Comune di Sant’Agnello e, in accoglimento dell’appello incidentale, condannava Colonna Emilio alla refusione delle spese del giudizio di primo e secondo grado in favore del Comune di Poggiomarino. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede:

a) che, in ragione dell’adesione all’istanza del Colonna di definizione agevolata del debito (c.d. rottamazione ter), con la fissazione di un programma rateale di pagamento, la materia del contendere era cessata;

b) che, nondimeno, doveva essere valutata la soccombenza virtuale;

c) che erano fondati i rilievi del concessionario e degli enti impositori in ordine all’omessa considerazione del primo giudice in ordine ai documenti prodotti ai fini della prova della regolare notifica dei verbali presupposti;

d) che, tuttavia, con riferimento alle cartelle nn. 07120080064551401000, 07120080250674321000 e 07120090018120019000, correttamente era stata dichiarata la prescrizione dei crediti per effetto della mancanza di atti interruttivi;

e) che, invece, in ordine alla cartella n. 07120120130123706000, regolarmente notificata, l’intimazione era stata notificata tempestivamente, ovvero prima della maturazione del termine di prescrizione;

f) che, per l’effetto, l’appello sarebbe stato fondato solo in parte qua, pur potendone conseguire, per l’esiguo importo del credito relativo all’unica cartella non prescritta, una regolamentazione delle spese del gravame nel senso della compensazione integrale tra l’Agenzia, il Colonna e i Comuni di Sorrento, di Sant’Agnello e di Castellammare di Stabia;

g) che, quanto all’appello incidentale del Comune di Poggiomarino, esso doveva essere affrontato nel merito relativamente al capo riguardante la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, essendo stata comprovata la notifica del verbale presupposto e in mancanza dell’intervento di alcuna prescrizione, le spese di lite dovevano essere pagate dal soccombente potenziale Colonna Emilio, in favore del citato Comunedi Poggiomarino , per entrambi i gradi di giudizio. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, Colonna Emilio.

Sono rimasti intimati l’Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.A. nonché i Comuni di Poggiomarino, di Castellamare di Stabia, di Sant’Agnello e di Sorrento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo svolto il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 c.c., per avere il Tribunale disposto la condanna alla refusione delle spese di lite a suo caricoed in favore del Comune di Poggiomarino per entrambi i gradi di merito del giudizio, benché il Comune appellante incidentale avesse richiesto la condanna alle spese in suo favore ma a carico di Equitalia. 1.1.–Il motivo è infondato.

Si premette che il fondamento dell’obbligo del rimborso delle spese processuali risiede nel principio di causalità, del quale il criterio della soccombenza –posto dall’art. 91 c.p.c. a base della regolamentazione definitiva dell’onere delle spese del giudizio ordinario di cognizione – costituisce soltanto un elemento rivelatore che consente di risalire alla individuazione del “fatto causativo” del giudizio stesso. Parte soccombente deve infatti considerarsi quella (a cui carico viene emesso il provvedimento richiesto) che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, abbia dato causa alla lite (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 2618 dell’8/05/1979; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 19/04/1976; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3030 del 15/11/1973). Si evidenzia, altresì, che – in caso di riforma della decisione di primo grado – il giudice dell’impugnazione è investito, ai sensi dell’art. 336, primo comma, c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), d’ufficio, anche delpotere di regolamenta re delle spese del grado precedente, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sempre sulla scorta del principio di causalità, di cui il principio di soccombenza rappresenta un corollario, tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass.

Sez. 6-3, Ordinanza n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016; Sez. 6- L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014; Sez. L, Sentenza n. 18837 del 30/08/2010; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011). Tanto premesso, la condanna alle spese in favore dell’istante (appellante incidentale) Comune di Poggiomarino, in riforma della sentenza di prime cure, è stata legittimamente disposta a carico del soccombente potenziale Colonna Emilio. Non ha rilievo che il predetto Comune avesse chiesto la condanna nei confronti di Equitalia, cui è subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (evidentemente per l’ipotesi in cui la statuizione di merito di primo grado fosse stata confermata).

E ciò in osservanza del principio a mente del quale la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d’ufficio, in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa (ovvero di una richiesta indirizzata verso soggetto non soccombente), sempreché detta parte vittoriosa non abbia manifestato espressa volontà contraria (alla condanna in suo favore, rinunciandovi), anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass.

Sez. 3, Ordinanza n. 30729 del 19/10/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015; Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006; Sez. 3, Sentenza n. 3346 del 21/04/1990; Sez. 3, Sentenza n. 7532 del 21/12/1983). 2.–Per tali ragioni, il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché le controparti del ricorrente soccombente sono rimaste intimate. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib