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Ordinanza — n. 33765/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding contract rescission, upholding lower court's fact-finding on evidentiary evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33765/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vilcasa S.r.l. and Cesare Pietro against the Rome Court of Appeal's judgment transferring property rights. The lower court had ruled in favor of the buyer, Barbera Antonio, based on the validity of a preliminary sales contract and the subsequent issuance of a constitutive judgment. The appellants argued for a re-evaluation of evidence, but the Supreme Court affirmed that assessing witness credibility and document reliability is exclusively the province of the trial judge. Consequently, the court found no error in the lower court's reasoning and dismissed the appeal, ordering the appellants to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence; it may only reject appeals where the lower court's reasoning is manifestly illogical or violates constitutional minimums.

Parole chiave

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contract rescission constitutive judgment evidentiary evaluation fact-finding power appellate review limits contratto di risparmio immobiliare licenza edilizia concessa a titolo precario proprietà immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, iricorrenti denunzianol ’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, iricorrenti denunzianol ’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 2932 c.c
L’attore invocava quindi l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
art. 1456 c.c
Si costituiva il Di Cesare, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21942-2019 proposto da: VILCASA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, e DI CESARE PIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI n. 51, nello studio dell’avv. AMALIA LOLLI che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro BARBERA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. COSTANZA n. 46, nello studio dell’avv. LUIGI MANCINI che lo rappresenta e difende -controricorrente - nonchè contro GERARDI CLAUDIO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE n. 3, nello studio degli avv. ti FABIO GULLOTTA e ANDREA BUFFOLO, che lo rappresentanoe difendono -controricorrente - avverso la sentenza n. 3998/2018 del la CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 14.10.2003 Barbera Antonio evocava in giudizio VilcasaS.r.l. e Di Cesare Pietro innanzi il Tribunale di Roma, esponendo di aver concluso con il secondo, in data 17.1.2003, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile da costruire, contenente una clausola risolutiva espressa correlata alla prevista regolazione rateale, a presentazione dei S.A.L., del prezzo pattuito; che in detto contratto era subentrata, nella posizione del Di Cesare, la società Vilcasa S.r.l.; che i due soggetti convenuti avevano dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva di cui anzidetto ed avevano restituito all’attore gli assegni ricevuti a saldo delle rate di prezzo scadute.

L’attore invocava quindi l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. e la dichiarazione di inefficacia della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto preliminare di cui anzidetto. Si costituiva il Di Cesare, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 c.c. e il suo diritto a trattenere la caparra confirmatoria versata alla firma del predetto negozio. Si costituiva anche Vilcasa S.r.l., contestando la propria legittimazione passiva in assenza di valida cessione del contratto, invocando la nullità del preliminare per mancata indicazione di confini e dati catastali dell’immobile che ne costituiva oggetto e aderendo, per il resto, alla tesi difensiva del convenuto Di Cesare.

Con separato atto di citazione Gerardi Claudio evocava in giudizio innanzi il medesimo ufficio giudiziario Vilcasa S.r.l., proponendo altra domanda ex art. 2932 c.c. in relazione ad un analogo contratto preliminare relativo al medesimo immobile. Le due cause venivano riunite e decise con sentenza n. 3681/2012, con la quale il Tribunale rigettava le domande ex art. 2932 c.c. condannando gli attori alle spese del grado. Con la sentenza impugnata, n. 3998/2018, la Corte di Appello di Roma accoglieva l’appello principale spiegato dal Barbera, disponendo il trasferimento del bene oggetto della sua domanda, ai sensi dell’art.2932 c.c., condizionatamente al saldo del corrispettivo pattuito in preliminare; rigettava invece l’appello incidentale proposto da Vilcasa S.r.l. e dichiarava inammissibile quello spiegato da Gerardi nei confronti della predetta società; regolava, infine, di conseguenza le spese del doppio grado di giudizio.

Propongonoricorso per la cassazione di tale pronuncia Vilcasa S.r.l. in liquidaizonee Di Cesare Pietro, affidandosi a quattro motivi. Resistono con separati controricorsi Barbera Antonio e Garardi Claudio. In prossimità dell’adunanza camerale, tutte le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, iricorrenti denunzianol ’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe trascurato di considerare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da Vilcasa S.r.l., la quale era estranea al preliminare originariamente sottoscritto tra il Barbera ed il Di Cesare e non sarebbe mai subentrata nel relativo rapporto negoziale.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1372, 1406 e 2932 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente emesso sentenza costitutiva nei confronti di un soggetto che non era parte del contratto preliminare del 17.1.2003. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate. La Corte di Appello ha effettivamente trascurato di esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passivache era stata sollevata da Vilcasa S.r.l., circostanza, questa, della quale la sentenza impugnata dà espressamente atto (cfr. pag. 11).

La Corte distrettuale, infatti, ha affrontato il diverso tema della possibilità di emanare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. a fronte di difformità parziali del bene oggetto del preliminare (cfr. pagg. 16 e ss.) ed ha esaminato l’appello incidentale spiegato da Vilcasa S.r.l. in relazione alla domanda di restituzione degli acconti versati dal Barbera, che era stata censurata dalla predetta società sul presupposto che fosse lo stesso Barbera ad essersi reso inadempiente alle obbligazioni scaturenti dal preliminare di compravendita del 17.1.2003 (cfr. pag. 22della sentenza).

Tuttavia, la stessa società ricorrente dà atto, a pag. 11 del ricorso, che con lettera del 25.9.2003 aveva propost o al Barbera la cessione del contratto preliminare, originariamente concluso tra il predetto ed il Di Cesare. La successiva deduzione, secondo cui mancherebbe un espresso consenso del Barbera in forma scritta alla proposta di cessione del preliminare, è erronea, in quanto la stessa proposizione della domanda, ad opera del medesimo Barbera, costituisce comportamento che implica necessariamente l’accettazione della cessione di cui si discute.

Non solo: la sentenza impugnata evidenzia che la stessa società Vilcasa S.r.l., nello svolgimento delle proprie difese, aveva invocato l’accertamento e la dichiarazione che “… il contratto preliminare stipulato in data 17.1.2003 tra il Sig. Barbera Antonio e il sig. Di Cesare Pietro, e successivamente ceduto a Vilcasa s.r.l.si è risolto ex art. 1456 c.c. per effetto dell’esercizio, da parte di quest’ultima, della clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 3 del medesimo contratto …” (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

Va evidenziato, al riguardo, che l’esercizio delle facoltà previste dalle clausole contrattuali spetta soltanto alle parti del negozio; nell’affermare di aver esercitato la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto preliminare di cui è causa, dunque, Vilcasa S.r.l. ha evidentemente confermato di essere subentrata nello stesso, nella medesima posizione di promittente venditrice nella quale ab origine si trovava il Di Cesare, suo dante causa. La Corte di Appello, pertanto, ha ritenuto superflua la confutazione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Vilcasa S.r.l. poiché ha rite nuto che quest’u l tima avesse assunto una linea difensiva incompatibile con la sua coltivazione.

Sul punto, va data continuità al principio secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371). Con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano laviolazione degli artt.1456 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato che il contratto preliminare del 17.1.2003 si era risolto per esercizio, da parte della parte promittente venditrice, della clausola risolutiva espressa in esso contenuta.

Con il quartoed ultimo motivo , i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 17, 18 e 40 della legge n. 47 del 1985, nonché degli artt. 31 e 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente emesso sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. nonostante le difformità riscontrate dal C.T.U. Le due censure, suscettibili a loro volta di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha ritenuto legittimo il comportamento del Barbera, che aveva rifiutato di corrispondere le rate di prezzo alle scadenze pattuite nel preliminare in mancanza della preventiva trasmissione, da parte della parte promittente venditrice, dei S.A.L. contemplati nel predetto negozio (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata) ed ha diffusamente motivato in fatto in relazione alla non incidenza delle difformità parziali del cespite ai fini della emissione della sentenza costitutiva, richiamando l’orientamento di questa Corte, non confutato da censure, secondo cui le irregolarità urbanistiche dell’immobile che non oltrepassano la soglia della parziale difformità rispetto alla concessione, non sono di ostacolo all’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. (cfr. pagg. 16 e ss. della sentenza ).La parte ricorrente contrappone, a tale ricostruzione del fatto e delle prove, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui“L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485del 13/06/2014, Rv. 631330 ). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo in relazione al valore delle domande originariamente proposte dal Gerardi e dal Barbera, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle dueparti controricorrent i , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, rispettivamente,in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, in favore di Gerardi Claudio, ed in € 7.200, di cui € 200 peresborsi, in favore di Barbera Antonio; in ambo i casi , oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato