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Ordinanza — n. 33757/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for violating procedural articles regarding appellate review and apparent reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33757/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Edilterziario S.r.l. against the Bari Court of Appeal's decision to reinstate a sales contract. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by omitting the inadmissibility of the appeal and by failing to address specific factual requests. The court held that the appeal's arguments merely sought a re-evaluation of the trial court's factual findings, which falls exclusively within the appellate court's jurisdiction and cannot be raised in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 112, 342 c.p.c.: The cassation appeal cannot serve as a request for revision of the trial court's factual evaluation or a re-appreciation of evidence, as such matters are reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility appellate court jurisdiction factual evaluation review apparent reasoning violation contract preliminary resolution diritto alla risoluzione del contratto mantenimento del contratto annullamento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 111 Cost.
D.P.R. n. 115 del 2002
13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 2932 c.c
innanzi il Tribunale di Foggia, invocando la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c.
art. 342 c.p
artt. 132 c.p
631330) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta infine la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1806-2019proposto da: EDILTERZIARIO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI n. 5, nello studio degli avv.ti ANDREA MANZI, GIANLUCA CALDERARA e PAOLO CARUSO, che la rappresentanoe difendono -ricorrente - contro DELL’AQUILA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROM A , VIA BARNABA TORTOLINI n. 30, presso il dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentatoe difeso dall’avv. MARIO CARLINO-controricorrente - avverso la sentenza n. 1302/2018 del la CORTE DI APPELLO di BARI, depositata il 24/07/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 9.12.2005 Dell’Aquila Luciano evocava in giudizio la società Edilterziario S.r.l. innanzi il Tribunale di Foggia, invocando la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 25.5.2003.

Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la risoluzione del detto preliminare per effetto dell’avveramento della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto. Con sentenza n. 106/2014 il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva la riconvenzionale, dichiarando risolto il contratto preliminare di cui è causa. Con la sentenza impugnata, n. 1302/2018, la Corte di Appello di Bari riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dall’originaria parte attrice.

Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia Edilterziario S.r.l., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso Dell’Aquila Luciano. In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente lamenta laviolazione degli artt.112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per omesso rilievo dell’inammissibilità dell’appello. Ad avviso della parte ricorrente, l’atto di gravame non conteneva alcuna specifica richiesta di modifica alla ricostruzione del fatto operata dal Tribunale.

La censura è infondata. La Corte di Appello riassume (cfr. pagg. 8 e s. della sentenza impugnata) i motivi di impugnazione proposti dal Dell’Aquila, dando atto che con il primo di essi lo stesso aveva contestato l’erroneo accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda di risoluzione del contratto preliminare spiegata in via riconvenzionale dall’odierna ricorrente; con il secondo, invece, aveva eccepito la nullità della clausola risolutiva espressa per vessatorietà; con il terzo, aveva invece contestato il giudizio condotto dal primo giudice in relazione all’inadempimento del promittente venditore; ed infine, con il quarto motivo, aveva rivendicato il proprio puntuale adempimento alle obbligazioni di cui al contratto oggetto di causa.

Le censure proposte dall’appellante, dunque, investivano la ricostruzione, in fatto e in diritto, operata dal giudice di prime cure ed erano sufficienti a consentire l’individuazione dei temi di critica sottoposti al giudice del gravame. Sul punto, va ribadito che “Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass.

Sez. 1 , Sentenza n. 18932 del 27.9.2016 , Rv. 641832 ; conf. Cass. Sez.3, Sentenza n. 9244 del 18.4.2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez.1, Sentenza n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411 ). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass.Sez.3, Sentenza n. 18307 del 18.9.2015 , Rv. 636741).

In senso conforme, cfr. anche Cass.Sez. 3 , Sentenza n. 25218 del 29.11.2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”(conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 2814del 12/02/2016, Rv. 638551).Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass.

Sez. U , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 , Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanza n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez. U , Ordinanzan. 36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta laviolazione degli artt.1456, 2932 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto esaminare la domanda di risoluzione prima di quella di adempimento specifico. La censura è infondata. La Corte di Appello ha esaminato prima la domanda di risoluzione, escludendola (cfr. pagg. 15 e 16) e poi ha affrontato quella principale, proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c., accogliendola (cfr. pag. 16).

L’iter logico seguito dal giudice di secondo grado, quindi, è esattamente coerente con quanto indicato da parte ricorrente. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di valorizzare il comportamento tenuto dal Dell’Aquila a seguito dalla diffida ad adempiere dallo stesso ricevuta il 17.6.2005. Ad avviso della società ricorrente, quest’ultimo avrebbe manifestato, con le comunicazioni successive a detta diffida, le proprie difficoltà economiche, le quali costituirebbero il reale motivo del mancato perfezionamento del contratto.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’omesso esame denunciato non sussiste, poiché la Corte di Appello esamina il comportamento delle parti, sia in relazione alla risoluzione di diritto che nell’ambito della valutazione condotta ai fini della eventuale risoluzione giudiziale del rapporto (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza). La censura, per questa parte, è quindi infondata. Nel resto, il motivo è inammissibile perché in sostanza invoca una lettura delle risultanze istruttorie diversa e alternativa rispetto a quella prescelta dal giudice di merito.

Sul punto, va ribadito che il motivo di ricorso non può mai risolversiin un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”(Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330) Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta infine la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. ed apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La censura è infondata. La motivazione della sentenza impugnata non risulta infatti viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico- argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.800, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre