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Ordinanza — n. 33743/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for failure to notify Public Prosecutor in false complaint proceeding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33743/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Second Instance judgment regarding a false complaint due to a procedural omission. The appellant argued that the appellate court failed to notify the Public Prosecutor of the case's pendency, violating mandatory rules protecting public interest. The court agreed, citing uniform jurisprudence that such notification is essential for the prosecutor's intervention in false complaint appeals.

Regesto Legislator

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Art. 221, Art. 71, Art. 72 cod. proc. civ.; In appeal proceedings concerning a false complaint, notification of the case's pendency to the Public Prosecutor at the 'ad quem' court is mandatory, and its omission renders the judgment null.

Parole chiave

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false complaint appeal Public Prosecutor notification procedural nullity interest public Cassation quashing testamento olografo uso di un documento falso requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 221 cod. proc. civ.
Sostiene che la sentenza sia nulla in quanto emessa all’esito di procedimento nullo per violazione dell’obbligo di comunicare al Pubblico Ministero la pendenza del procedimento di querela di falso ex art. 221 co.
Art. 71 cod. proc. civ.
Ciò posto, secondo indirizzo uniforme della giurisprudenza di legittimità, in assenza della comunicazione ex art. 71 cod. proc. civ., sussiste l’eccepita causa di nullità, stante l’interesse pubblico sotteso alla querela di falso.
Art. 72 cod. proc. civ.
Art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra esposto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.
art. 71 c.p
Ciò posto, secondo indirizzo uniforme della giurisprudenza di legittimità, in assenza della comunicazione ex art. 71 cod.
artt. 132 c.p
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “illegittimità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 434 e 437 (principio del tantum devolutum quantum appellatum) – violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c.
art. 2729 c.c
3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
art. 221 c.p
4.Con il quarto motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c.
art. 345 c.p
art. 221 cod. proc. civ
3 c.p.c.” il ricorrente lamenta che la sentenza, valorizzando il dato che gli immobili erano rimasti nella disponibilità di Olga Zanghì, abbia utilizzato elemento che non era stato svolto dalla querelante nella proposizione della querela, in violazione dell’art. 221 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 20-10-2014 n. 22232
Cass. Sez. 1 9-10-2007 n. 21092
632972 - 01, Cass. Sez. 1 9-10-2007 n. 21092 Rv.
Cass. Sez. 1 8-9-2004 n. 18051
Cass. Sez. 3 5-11-2002 n. 15504
Cass. Sez. 2 16-12-2016 n. 860
558236-01, Cass. Sez. 2 16-12-2016 n. 860, Cass.
Cass. Sez. 1 3-9-2015 n. 17542
Cass. Sez. U 14-1-1987 n. 184
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4964/2019 R.G. proposto da: COTTONE ALFIO, c.f. CTTLFA57L26E532Y, rappresentato e difes o dall’avv. Antonio Tommaso De Mauro, elettivamente domiciliato in Roma presso il dott. Marco Gardin, in via Laura Mantegazza n.24 ricorrente contro MERENDINO ERASMOe per lui le suoi eredi MERENDINO VALERIA e DE BENEDICTIS CARLA intimati avverso la sentenza n. 2410/2018 della Corte d’appello di Catania pubblicata il 16-11-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 - 11-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 2410 pubblicata il 16-11-2018 la Corte d’appello di Catania, riformando la sentenza impugnata in accoglimento dell’appello proposto da Erasmo Merendino in qualità di erede universale di Olga Zanghì nei confronti di Fortunata Durante in OGGETTO: querela di falso R.G.4964/2019 C.C. 14-11-2023 qualità di erede universale di Salvatore Zanghì, ha accolto la querela di falso e ha dichiarato la falsità della scrittura privata sottoscritta da Olga Zanghì e Salvatore Zanghì il 16-11-2004; ha condannato l’appellata alla rifusione a favore dell’appellante delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza ha considerato che il giudice di primo grado aveva qualificato la fattispecie come di riempimento di foglio in bianco absque pactis che richiedeva la proposizione di querela di falso e che, anche a sostenere d’ufficio che la fattispecie fosse correttamente da qualificare come riempimento contra pactis, restava il fatto che dagli elementi raccolti con lo strumento processuale di più ampia portata era stata acquisitala prova della falsità, raggiungibile anche tramite presunzioni. La sentenza ha esaminato il documento, avente il contenuto di atto di vendita da Olga Zanghì a Salvatore Zanghì, dattiloscritto su foglio uso bollo sulle prime dodici righe, nel quale la firma “Zanghì Olga” era apposta in corrispondenza a una “X” sul margine laterale destro della dodicesima riga, oltre lo spazio grafico definito dalla linea verticale di chiusura; ha considerato che il documento presentava una serie di singolarità (modalitàdi datazione, indicazione delle parti con il solo nome di battesimo, indicazione cumulativa e imprecisa degli estremi catastali degli immobili) dettate dalla necessità di fare coincidere la lunghezza dell’atto con quella della riga su cui era vergata la firma di Olga Zanghì.

Ha aggiunto che ulteriori elementi di conferma dell’abusivo riempimento risultavano dalle considerazioni tecniche del c.t.u., che era poco plausibile che le parti si fossero affidate a tale scrittura scarna e stringata nonostante il valore dell’atto, relativo alla vendita di una intera palazzina. Ha altresì esposto ulteriori elementi che inducevano a ritenere l’abusivo riempimento: in precedente sentenza n. 1273/2017 la stessa Corte d’appello aveva ritenuto che Salvatore Zanghì non aveva mai avuto il possesso di quell’immobile e il possesso era rimasto in capo a Olga Zanghì; era possibile ricondurre il certificato di deposito del 23-7-2004, menzionato nella scrittura privata in questione come strumento di pagamento della vendita, a rapporti di dare e avere tra le parti diversi rispetto a quelli oggetto della scrittura.

La sentenza ha concluso che sussistevano indizi sufficienti a fare ritenere che la firma di Olga Zanghì fosse stata apposta su foglio in bianco al fine di conferire procura speciale ad avvocato per iniziare, insieme al fratello Salvatore, un giudizio civile e che tale foglio, invece di essere utilizzato per tale fine,fosse stato riempito abusivamente da Salvatore Zanghì per realizzare l’apparente vendita; ha aggiunto che non erano decisive le dichiarazioni rese dall’avv. Rodante, il quale aveva riferito di essersi recato a casa di Olga Zanghì per farsi rilasciare la procurarelativa a causa in materia condominiale, in quanto ciò non escludeva affatto che il foglio di cui si discuteva fosseun foglio diverso e fosse stato sottoposto alla firma della Zanghì facendole intendere che occorreva altra sottoscrizione per lo stesso o per altro procedimento civile. 2.Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 30-1-2019 Alfio Cottone, in qualità di unico erede con benefici o di inventario di Fortunata Durante, a sua volta erede universale di Salvatore Zanghì, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificata il 4-12-2018, sulla base di quattro motivi.

Il ricorrente ha notificato il ricorso a Erasmo Merendino nel domicilio eletto presso il difensore avv.Giovanni Sallicano, sia nel suo studio in Siracusa sia nel domicilio eletto presso l’avv. Francesco Zuccarello a Catania,nonché a Carla De Benedictisquale erede di Merendino Erasmo e a Merendino Valeria in proprio e quale erede di Merendino Erasmo. Nessuno si è costituito, il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza incamera di consiglio il ricorrente ha depositato memori a illustrativ a .All’esito della camera di consiglio del 1 4 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “nullità del procedimento di appello e conseguentemente della sentenza di appello per violazione e/o omessa applicazione del combinato disposto degli artt. 221 co. III c.p.c. e art. 71 c.p.c. e 70 c.p.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.”. Sostiene che la sentenza sia nulla in quanto emessa all’esito di procedimento nullo per violazione dell’obbligo di comunicare al Pubblico Ministero la pendenza del procedimento di querela di falso ex art. 221 co. 3 cod. proc.; produce attestazione della cancelleria della Corte d’appello di Catania relativa all’inesistenza di qualsiasi avviso o comunicazione o trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ed evidenzia l’irrilevanza della notificazione dell’atto di citazione in appello al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa, dovendo essere posto in condizione di partecipare al processo il Pubblico Ministero presso il giudice ad quem. 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “illegittimità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 434 e 437 (principio del tantum devolutum quantum appellatum) – violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 2729 c.c.- in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.

Rileva che la qualificazione giuridica diversa dell’azione, da riempimento di foglio in bianco absque pactis a riempimento contra pactis, è stata illegittimamente eseguita dalla sentenza impugnatain violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stata la questione oggetto di impugnazione. Evidenzia che la sentenza, nel concludere che era stato dimostrato che la firma di Olga Zanghì fosse stata apposta su foglio in bianco al fine di conferire procura speciale ad avvocato, dimostra di avere fatto riferimento alla fattispecie del riempimento contra pactis, mentre avrebbe dovuto valutare l’esistenza della prova del riempimento del foglio in bianco absque pactis; evidenzia che, nella fattispecie del riempimento contra pactis, non è necessario fornire prova della disponibilità del foglio da parte del presunto autore del falso, in quanto tale possesso è implicito, mentre nell’altra ipotesi è necessario provare anche l’occasione specifica di disponibilità del foglio firmato in bianco e nella fattispecie non è desumibile dalla sentenza nessun elemento su tale circostanza. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per aver la Corte territoriale fatto mal governo della norma dettata in tema di presunzioni e per aver posto a fondamento della decisione circostanze presunte contrarie ed altre oggetto di prova e comunque non contestate”.

Evidenzia che Olga Zanghì aveva allegato una precisa vicenda, sostenendo di avere apposto la firma a margine di foglio bianco nella specifica occasione del conferimento dell’incarico per iniziare causa contro il Condominio di via Malta 63insieme alla nipote Lina Zanghì; quindi, ella aveva riferito un unico episodio preciso con riguardo a unica firmae non vi era traccia né negli atti del processo né nel racconto della querelante di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, in ordine al fatto che si potesse ritenere che la firma fosse stata apposta da Olga Zanghì su foglio in bianco per dare mandato ad avvocato insieme al fratello.

Aggiunge che mancanototalmente le prove, ma anche gli indizi riguardo al fatto che i certificati di deposito intestati a Salvatore Zanghì e incassati da Olga Zanghì facessero riferimento ad altri rapporti esistenti tra le parti ed evidenzia che neppure dalla descrizione della scrittura la sentenza ha potuto trarre elementi indiziari. 4.Con il quarto motivo “violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” il ricorrente lamenta che la sentenza, valorizzando il dato che gli immobili erano rimasti nella disponibilità di Olga Zanghì, abbia utilizzato elemento che non era stato svolto dalla querelante nella proposizione della querela, in violazione dell’art. 221 cod. proc. civ. 5.Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento degli altri, dovendosi rilevare, in accoglimento del motivo, la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza per l’omissione della comunicazione della pendenza della causaavente a oggetto la querela di falso al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Catania.

Dalla sentenza impugnata e dall’atto di appello non emerge in alcun modo l’avvenuto adempimento dell’obbligo di comunicazione al Procuratore Generale e infatti la certificazione del cancelliere della Corte d’appello di Catania in data 15-1-2019 prodotta dal ricorrente attesta, sulla base della consultazione degli atti del fascicolo,che nel giudizio di appello definito con la sentenza n. 2410/2018 non risulta eseguita alcuna la comunicazione al Pubblico Ministero ai fini del suo intervento. Ciò posto, secondo indirizzo uniforme della giurisprudenza di legittimità, in assenza della comunicazione ex art. 71 cod. proc. civ., sussiste l’eccepita causa di nullità, stante l’interesse pubblico sotteso alla querela di falso.

Si è più volte affermato che «nel giudizio di appello avente a oggetto una querela di falso è necessario che la pendenza del medesimo venga comunicata al P.M. presso il giudice “ad quem” - affinchésia posto in grado di intervenire- e non al P.M. presso il giudice “a quo”, che non è legittimato a proporre impugnazione. La conseguente omissione è causa di nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza»(Cass. Sez. 3 20 - 10 - 2014 n. 22232 Rv. 632972 - 01, Cass. Sez. 1 9-10-2007 n. 21092 Rv. 599092-01, Cass. Sez. 1 8-9- 2004 n. 18051 Rv. 576843-01, Cass.

Sez. 3 5-11-2002 n. 15504 Rv. 558236-01, Cass. Sez. 2 16-12-2016 n. 860, Cass. Sez. 1 3-9-2015 n.17542). Il Pubblico Ministero presso il giudice ad quem deve essere posto in grado di intervenire ai sensi dell’art. 221 co. 3 cod. proc. civ., essendo l’intervento obbligatorio e ricollegandosi alla presenza del Pubblico Ministero un interesse pubblico;come si legge anche in Cass.22232/2014, il principio trova fondamento in quanto già affermato da Cass. Sez. U 14-1-1987 n.184 Rv. 449952 - 01 , secondo cui nei procedimenti aventi a oggetto la querela di falso, pur non occorrendo l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. mediante notificazione dell’appello al Pubblico Ministero presso il giudice a quo, è tuttavia necessario che venga data comunicazione della pendenza del procedimento al Pubblico Ministero presso il giudice ad quem, trattandosi di incombente funzionale all’esercizio dei poteri ex artt. 71 e 72 cod. proc. civ. 6.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra esposto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte d’appello di Catania in diversa composizione, anch