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Decreto — n. 33705/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-response; judgment extinguished after 40-day silence period under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 33705/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond to a proposed settlement within the statutory period. The appellant, represented by an attorney, did not request a decision on the settlement proposal submitted by the lower court. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the non-responsive party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement procedure forty day response period waiver by silence litigation cost allocation compensazione nel fallimento stanza di compensazione compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5557/2021 R.G. proposto da : BUSSOTTI CARLETTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GAETANO KOCH 42, presso lo studio dell’avvocato AMODIO VITANTONIO (MDAVNT61D26H501M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CICCOLINI ANTONIA, BUSSOTTI ROSELLA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell’avvocato GREGANTI ORNELLA (GRGRLL46H48H501Y) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI TARANTO LIVIA (DTRLVI65T49H501M) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO di ROMA n.6691/2020 depositata il 28/12/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg