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Ordinanza — n. 33453/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses usucapion claim where co-owner's possession lacks exclusive intent to exclude others.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33453/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal by three co-owners against a lower court's rejection of their usucapion claim. The plaintiffs argued that the death of the original lender automatically converted their possession into useful possession for acquisition purposes. The court held that mere enjoyment of common property is insufficient for usucapion without clear evidence of exclusive intent to exclude other co-owners. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remitted for a new examination of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 1810, 1811, 1141, 1164 c.c.: The death of a lender does not automatically convert a borrower's possession into useful possession for usucapion; exclusive intent to possess 'as owner' must be proven through acts incompatible with the co-ownership of others.

Parole chiave

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usucapione comproprietà possesso utile interversio possessionis animus domini comodato Corte di Cassazione azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 1810 c.c.
Art. 1811 c.c.
Art. 1141 c.c.
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art.
Art. 1164 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
1810 e 1811 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 380-bis c.p
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 1141 c.c
Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art.
art. 1164 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12505 del 17/12/1993
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3063 del 16/03/2000
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9100 del 12/04/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16841 del 11/08/2005
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021
584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 , Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2018
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1370 del 18/02/1999
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15996-2022proposto da: COLLU EFISIO, COLLU GIOVANNA e COLLU PIER PAOLO,elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIULIO CESARE n. 2, presso l’avv. NICOLA GIANCASPRO, rappresentatie difesi dall’avv. ALBERTO MIGLIOR -ricorrenti - contro PORTAS EFISIO SALVATORE ANTONIO, rappresentatoe difeso dall’avv. FAUSTO ARGIOLAS e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro COLLU MARIA GRAZIA, COLLU LUCIA BATTISTINA, COLLU ANTONELLA, PIRAS ANGELA EFISIA MARIA, PORTAS RINALDO GIOVANNI BATTISTA, PORTAS CONCETTA MARIA TERESA e PORTAS AUGUSTA -intimati - avverso la sentenza n. 59 8 /202 1 del la CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/12/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazioneritualmente notificato Portas Efisio Salvatore Antonio evocava in giudizio Collu Efisio, Collu Giovanna, Collu Pier Paolo, Collu Maria Grazia, Collu Lucia Battistina, Collu Antonella, Piras Angela Efisia Maria, Portas Rinaldo Giovanni Battista, Portas Concetta Maria Teresa e Portas Augusta innanzi il Tribunale di Cagliari, invocando il riconoscimento dell’usucapione della piena proprietà di una villetta con relativo terreno.

Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, con sentenza n. 1174/2016, accoglieva la domanda attorea. Con la sentenza impugnata, n. 598/2021, la Corte di Appello di Cagliaririgettava il gravame interposto dagli odierni ricorrenti avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propongonoricorso per la cassazione di detta decisione Collu Efisio, Collu Giovanna e Collu Pier Paolo, affidandosi adue motivi. Resistecon controricorso Portas Efisio Salvatore Antonio. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. c.p.c., la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1810 e 1811 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello, dopo aver dato atto che la relazione con la res aveva avuto inizio in virtù di un comodato, avrebbe erroneamente affermato che quest o si era estin to per effetto del decesso del comodante, senza considerare che tale evento implica la prosecuzione del rapporto in capo agli eredi dell’originario concedente.

Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta invece la violazione o falsa applicazione dell’art. 1141 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisato una interversione nel possesso nell’acquisto, da parte del Portas, della comproprietà, e dunque del compossesso, del cespite. Le due censure, contrariamente a quanto indicato nella proposta di definizione anticipata, sono fondate. La Corte di Appello infatti ha affermato che il Portas, originario comodatario “… dopo il decesso della Collu e quindi dopo aver acquistato il compossesso, ha incaricato terzi di arare il terreno adiacente l’abitazione (v. teste Setzu), ha sostituito la serratura del portone di ingresso e del cancello (v. teste Pietro Portas), ha posto in essere opere di ristrutturazione (tetto) che vanno oltre l’ordinaria manutenzione dell’immobile, compatibile con il compossesso (v. testi Cabitza e Portas), ha ripristinato il muro di cinta crollato e trattato con terzi per il risarcimento, ha tagliato alberi ad alto fusto (v. teste Medda), comportandosi quale proprietario esclusivo per oltre venti anni” (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

In tali condotte, il giudice di merito ha ravvisato una interversione nel possesso, senza tuttavia considerare la peculiare posizione del Portas, divenuto comproprietario, e dunque compossessore, del cespite oggetto di causa per effetto della morte della originaria comodante. Trattandosi, quindi, di rapporto tra comproprietari, l’interversione del possesso avrebbe dovuto essere individuata non soltanto in una condotta astrattamente corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, o comproprietà, bensì in termini di attività idonea ad escludere la possibilità di pari godimento della res da parte degli altri comproprietari.

Infatti, va ribadito che “ La cessazione, per morte del comodante, del rapporto di comodato, alla base della detenzione nomine alieno del comodatario, non comporta, perdurando da parte di quest'ultimo il potere di fatto sulla cosa, l'automatico mutamento della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione, essendo all'uopo necessario, ai sensi dell'art. 1141 comma secondo c.c., l'interversio possessionis" (Cass. Sez.2, Sentenza n. 12505 del 17/12/1993 , Rv. 484768; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. 3063 del 16/03/2000, Rv. 534824). E, quanto all’interversio possessionis, va del pari ribadito che il“Il partecipante allacomunione che intenda dimostrare l'intenzione di possedere non a titolo dicompossesso, ma di possesso esclusivo ("uti dominus"), non ha la necessità di compiere atti di interversio possessionis alla stregua dell'art. 1164 c.c., dovendo, peraltro, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possessoesclusivo ed animo domini della cosa, incompatibile con il permanere delcompossesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione, consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosacomune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altrocompossessore” (Cass.

Sez. 2 , Sentenza n. 9100 del 12/04/2018 , Rv. 648079; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 16841 del 11/08/2005 , Rv. 584306; principio valido anche ai rapporti tra coeredi, prima della divisione, in forza di Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9359 del 08/04/2021 , Rv. 660860, Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 10734 del 04/05/2018 , Rv. 648439 e Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1370 del 18/02/1999, Rv.523346). Il semplice godimento della cosa comune da parte di uno dei compossessori, dunque,non è di per sé idoneo a far ritenere lo stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, poiché ben potrebbe trattarsi della conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri compossessori;

è dunque necessario , ai fini dell’usucapione , la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa attraverso un’attività apertamente e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su chi invoca l’avvenuta usucapione del bene. Poiché la Corte territoriale non ha provveduto ad accertare la sussistenza della predetta condotta, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame della fattispecie, conformandosi ai principi di diritto esposti in motivazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Caglia