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Ordinanza Interlocutoria — n. 33375/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to another section regarding declaratory judgment of execution unprocedibility during opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 33375/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against an interlocutory order declaring the execution unprocedible due to the loss of mortgage validity. The lower court held that the execution judge could verify procedural conditions ex officio regardless of pending opposition proceedings. The Court ruled that this specific issue belongs exclusively to the execution proceedings and remitted the case to a different civil section for proper assignment.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.c.; Art. 626 c.p.c.: The Court remits the case to another section when the central issue concerns the declaratory judgment of execution unprocedibility arising within the execution proceedings, which falls outside the competence of the Second Civil Section.

Parole chiave

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execution proceedings competence declaratory judgment unprocedibility pending opposition proceedings mortgage validity loss remittal to another section sospensione dell'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione validità dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c. con riferimento all’art.
Art. 626 c.p.c.
2.- Il secondo motivo deduce la violazione de ll’art. 626 c.p.c., costituendo l’ordinanza del GE “atto esecutivo” precluso ai sensi di questa norma, come riconosciuto anche da precedenti giurisprudenziali di legittimità.
Art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che, in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione con sospensione dell’esecuzione immobiliare disposta dal G.E., era preclusa allo stesso giudice la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione.
art. 617 c.p
proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
art. 615 c.p
L’opponente deduceva che con ordinanza del 24/11/2010, pronunciata a seguito del ricorso ex art. 615 c.p.c.
art. 626 c.p
in sede di processo esecutivo aveva natura puramente dichiarativa in ordine alle condizioni di procedibilità dell'azione esecutiva, e come tale risultava inidonea a statuire su diritti, essendo priva di contenuto decisorio e che l’art. 626 c.p.c.
art. 624 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.N. 9693-2018 proposto da: CAF S.p.A. (già CENTRALE ATTIVITA’ FINANZIARIE S.P.A.), elettivamente domiciliat a in ROMA, VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO TARTAGLIA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro RA.MI BUILDING SRL -intimata - avverso la sentenza n. 792/2017 del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il 29/09/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI Ric. 2018 n. 09693 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -2- FATTI DI CAUSA 1. La Soc. S.G.C.-Società Gestione Crediti s.r.l. proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza del Giudice dell’Esecuzionedel Tribunale di Civitavecchia emessa nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare R.E. n. 171/2010 in data 27.05.2011 (promossa da essa S.G.C. contro RA.Mi Building S.r.l.), con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità di tale esecuzione.

2. L’opponente deduceva che con ordinanza del 24/11/2010, pronunciata a seguito del ricorso ex art. 615 c.p.c. promosso dalla RA.MI Building S.r.l., il G.E. aveva sospeso la procedura esecutiva R.E. n. 171/2010 ed assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito; che detto giudizio era tuttora pendente dinanzi allo stesso Tribunale; che in pendenza dell'opposizione all'esecuzione - stante la già avvenuta sospensione della procedura esecutiva - fosse inibito al G.E. assumere il provvedimento dichiarativo della improcedibilità dell'esecuzione, anche tenuto conto del disposto di cui all'art.626 c.p.c. che vieta il compimento di “atti esecutivi” durante la sospensione, tale dovendosi intendere anche l'ordinanza del giudice.

3. Con l'ordinanza impugnata il G.E., dopo aver sottoposto la questione al contraddittorio delle parti stante il rilievo officioso, ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per le ragioni espresse nella precedente ordinanza del 24/11/2010, ossia per la sopravvenuta inefficacia dell'ipoteca con riferimento alla società RA.MI. BuildingS.r.l., con conseguente difetto di un valido titolo esecutivo del creditore ipotecario procedente. Ric. 2018 n. 09693 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -3- 4. Con sentenza n. 792/2017 il Tribunale di Civitavecchiain composizione monocratica riteneva l'opposizione infondata , escludendo che la questione della declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione fosse di esclusivo appannaggio del giudice del merito del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., poiché la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva è rilevabile d'ufficio dal G.E. in ogni stato e grado del giudizio.

Aggiungeva che l'ordinanza di improcedibilità resa dal G.E. in sede di processo esecutivo aveva natura puramente dichiarativa in ordine alle condizioni di procedibilità dell'azione esecutiva, e come tale risultava inidonea a statuire su diritti, essendo priva di contenuto decisorio e che l’art. 626 c.p.c. non è norma che genera alcun effetto preclusivo per il giudice in ordine alla verifica delle condizioni di procedibilità dell’azione esecutiva.

5. Avverso tale decisione C.A.F. S.p.A. (già CENTRALE ATTIVITA’ FINANZIARIE S.p.a.), nella qualità di mandataria di RUBIDIO SPV S.r.l., quale cessionaria per operazione di cessione di crediti in blocco, oggetto di pubblica notizia sulla G.U. n. 67 del 13.06.2015 del credito vantato da S.G.C. S.r.l.,ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.

6. RA.MI. Building è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 624 c.p.c. con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che, in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione con sospensione dell’esecuzione immobiliare disposta dal G.E., era preclusa allo stesso giudice la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione. Questo in quanto, in caso di rigetto dell’opposizione promossa, Ric. 2018 n. 09693 sez. S2 -ud. 03-02-2023 -4- l’esecuzione immobiliare intrapresa dalla ricorrente poteva ritenersi perfettamente valida, legittima e procedibile. 2.- Il secondo motivo deduce la violazione de ll’art. 626 c.p.c., costituendo l’ordinanza del GE “atto esecutivo” precluso ai sensi di questa norma, come riconosciuto anche da precedenti giurisprudenziali di legittimità. 3.-Il Collegio, ritenuto che la questione centrale oggetto del ricorso – s e in pendenza del giudizio di opposizione all’esecuzione, il GE (in sede di opposizione agli atti esecutivi) possa dichiarare l’improcedibilità dell’esecuzione per la sopravvenuta perdita di efficacia deltitolo esecutivo – costituisc a questione attinente squisitamente al processo esecutiv o , che fuoriesce dalle materie attribuite alla competenza della Seconda Sezione Civile, ritiene di rimettere la causa allaPrima Presidente per l’eventuale assegnazione ad altra Sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti allaPrima Presidente per l’eventuale assegnazione ad altra Sezione Civile. C