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Ordinanza — n. 33356/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court reverses appeal judgment for violating non-contestation principle regarding heir status and tacit acceptance of inheritance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33356/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court reversed the Salerno Court of Appeal's judgment, ordering a remand to the lower court. The appellant, an heir, argued that her status as heir and tacit acceptance of the inheritance were never contested by the opposing party, yet the lower court failed to address these facts. The Court found the lower court's reasoning merely apparent because it ignored the uncontested nature of the heir's qualification and the notarial deed confirming her inheritance rights. Consequently, the decision was quashed to allow the lower court to properly evaluate the evidence regarding the heir's standing.

Regesto Legislator

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Art. 132 c.p.c.; Art. 111 Cost.: A judgment violating the principle of non-contestation by failing to address unchallenged facts regarding heir status and tacit acceptance constitutes a violation of Art. 132 c.p.c. and Art. 111 of the Constitution.

Parole chiave

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principle of non-contestation tacit acceptance of inheritance heir status qualification violation of Art. 132 c.p.c. apparent reasoning violation remand to lower court uncontested inheritance facts divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 c.p.c.
c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art.
Art. 111 Cost.
e dell'art. 111 della Costituzione.
Art. 360 comma primo n. 4) c.p.c.
Col primo motivo, l'unico che si riferisce alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno pronunciatasi sul ricorso per revocazione, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.
Art. 1350 cod. civ.
art. 948 cod. civ
Lamenta la ricorrente, che in questo modo la Corte d'Appello di Salerno, pur avendo confermato la qualificazione giuridica già data in primo grado dell'azione esercitata da Manzo Iris, come azione di rivendicazione ex art. 948 cod.
art. 762 cod. civ
3930/1980), e che la mancata inclusione del casotto meridionale tra i beni indicati nell'atto di divisione degli eredi di Manzo Francesco non é di per sé significativa dell'uscita di quel bene dalla massa ereditaria, posto che per tale ipotesi l'art. 762 cod. civ.
art. 167 c.p
c.p.c., la violazione dell'art. 167 c.p.c., ed in relazione all'art.
art. 132 c.p
c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 111 della Costituzione
e dell'art. 111 della Costituzione.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30651/2019 R.G. proposto da : MANZO IRIS,domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadagli avvocati VINCENZO FIORILLO (FRLVCN75A26H703O) e REMIGIO FIORILLO (FRLRMG47R01C361K) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro CRISCUOLO DANIELA, elett.te domiciliat a i n SALERNO, VIA LEOPOLDO CASSESE 12, presso lo studio dagli avvocati ANTONELLA ROMANO (RMNNNL62L69H703H) e GIOVANNI TAIANI (TNAGNN56L11H703S) per procura in calce al controricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.1220/2019depositata l’11. 9 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.11.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 1246/2011 il Tribunale di Salerno rigettava la domanda di rivendica e connesso risarcimento danni avanzata da Manzo Iris, in qualità di erede del padre Manzo Francesco, avente ad oggetto il casotto più meridionale con accesso dal terrazzo del quarto piano dello stabile di Salerno, via F. Pinto n.2, non accatastato, che era stato illegittimamente annesso dal dante causa della convenuta Criscuolo Daniela, l'ing. Gaetano Criscuolo, padre della predetta, all'appartamento al quarto piano dello stesso stabile, che quest'ultimo aveva acquistato nel 1983 da Manzo Attilio.

Riteneva il Tribunale che la proprietà del casotto meridionale, che al pari dell'intero fabbricato aveva subito danni a causa del terremoto del novembre 1980 ed era stato dichiarato inagibile, fosse stata attribuita a Criscuolo Gaetano, e quindi alla sua avente causa, Criscuolo Daniela, a compensazione della cessione dallo stesso effettuata a favore del Condominio di una porzione di sua proprietà esclusiva per la realizzazione dell'ascensore, come confermato dall'approvazione dell'assemblea condominiale del progetto di intervento. Impugnata la sentenza di primo grado da Manzo Iris, la Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 374/2018 del 13/21.3.2018, rilevava che la proprietà del casotto meridionale non poteva essere stata attribuita per compensazione, o tramite approvazione assembleare del progetto di intervento, in ragione dei requisiti di forma richiesti per i trasferimenti immobiliari dall'art.1350 cod. civ..

La Corte d'Appello riteneva dimostrato che il casotto meridionale era appartenuto al dante causa comune delle parti, Manzo Antonio (padre di Manzo Francesco dante causa di Manzo Iris, e padre di Manzo Attilio dante causa di Criscuolo Gaetano, a sua volta dante causa di Criscuolo Daniela), che dallo stesso era pervenuto a Manzo Francesco con l'atto notarile di divisione del 26.9.1947, rep. n. 2626, di scioglimento della comunione ereditaria tra i germani Manzo. La Corte d'Appello, data la presenza di un dante causa comune delle parti,riteneva altresì attenuato l'onere probatorio gravante su Manzo Iris, che poteva limitarsi a dimostrare di avere acquistato il bene in base ad un valido titolo di acquisto senza dover provare, come altrimenti richiesto nell'azione di rivendica all'attore, la sussistenza del suo diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (probatio diabolica).

La Corte medesima, però, riteneva insufficiente l'allegazione del progetto di stima per divisione ereditaria tra i figli di Manzo Francesco, non accompagnata dall'atto pubblico di divisione ereditaria, a fornire prova che Manzo Iris avesse accettato l'eredità del padre Manzo Francesco in maniera espressa, o tacita, e che avesse acquisito dal de cuius almeno una quota del casotto meridionale rivendicato, per cui rigettava l'appello e condannava Manzo Iris alle spese processuali di secondo grado. La sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 374/2018 del 13/21.3.2018 veniva impugnata per revocazione ex art. 395 comma primo n.

4) c.p.c. il 28.3.2018 da Manzo Iris, contrastata da Criscuolo Daniela, in quanto aveva negato che Manzo Iris avesse accettato l'eredità del padre Manzo Francesco divenendo quindi almeno comproprietaria del casotto meridionale facente parte del di lui patrimonio rivendicato, perché non si era avveduta che all'udienza di prima trattazione del giudizio di primo grado, e quindi tempestivamente, era stato prodotto da Manzo Iris l'atto di divisione dei beni di Manzo Francesco rogato dal notaio R. Tafuri il 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, dal quale emergeva la delazione a favore di Manzo Iris dell'eredità paterna, la sua accettazione dell'eredità di Manzo Francesco ed il subentro pro quota nei diritti sul patrimonio immobiliare del medesimo, comprendente anche il casotto meridionale, in qualità di erede.

Avendo Manzo Iris fatto riserva di proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza impugnata per revocazione davanti alla Corte d'Appello di Salerno, quest'ultima con ordinanza del 12.4.2018 sospendeva il termine per la proposizione del ricorso in Cassazione, che riprendeva a decorrere l'11.9.2019 con la pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.1220/2019 del 18.7/11.9.2019 conclusiva del giudizio di revocazione. Tale ultima sentenza respingeva il ricorso per revocazione di Manzo Iris, condannandola al pagamento delle spese processuali.

Riteneva tale sentenza, che ancorché effettivamente la Corte d'Appello di Salerno nel pronunciare la sentenza n. 374/2018 del 13/21.3.2018 non si fosse avveduta dell'avvenuta tempestiva produzione dell'atto di divisione dei beni di Manzo Francesco rogato dal notaio R. Tafuri il 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, tale documento non potesse ritenersi decisivo, in quanto non includeva, tra i beni oggetto di divisione tra gli eredi di Manzo Francesco, il casotto meridionale oggetto di causa, ed in quanto nell'atto stesso si indicava che Manzo Francesco aveva disposto in vita delle liberalità (non meglio precisate) in favore dei suoi discendenti, per cui non poteva escludersi che l'immobile oggetto dell'azione di rivendica non rientrasse più nella massa ereditaria relitta da Manzo Francesco al momento del suo decesso.

Contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n.1220/2019 del 18.7/11.9.2019 del giudizio di revocazione, notificata il 26.9.2019, e contro la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 374/2018 del 13/21.3.2018, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato a Criscuolo Daniela l'8.10.2019, Manzo Iris, affidandosi ad un unico motivo contro la sentenza del giudizio di revocazione, ed a due motivi contro la sentenza n. 374/2018 della Corte d'Appello di Salerno, e resiste Criscuolo Daniela con controricorso notificato il 25.10.2019. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 381 bis.1 c.p.c..

La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 24.11.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va dato atto dell'ammissibilità dell'impugnazione, con un unico ricorso, della sentenza di merito resa in grado di appello e di quella pronunciata nel successivo giudizio di revocazione, realizzandosi, in sostanza, un'ipotesi di connessione che potrebbe legittimare la riunione dei ricorsi, ove separatamente proposti. Qualora ciò si verifichi, il carattere pregiudiziale delle questioni relative alla revocazione, impone di pronunziare, anzitutto, sui motivi del ricorso che si riferiscono alla seconda delle due decisioni considerate (vedi in tal senso Cass. 3.8.2005 n.16202;

Cass.13.2.2004 n. 2818; Cass. sez. un. 21.12.2005 n.28267; Cass.n.23856/2008). Col primo motivo, l'unico che si riferisce alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno pronunciatasi sul ricorso per revocazione, la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione dell'art. 395 comma primo n.

4) c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione degli articoli 948, 762 e 2697 cod. civ.. Deduce la ricorrente, che nella sentenza n. 1120/2019, la Corte d'Appello di Salerno, pur avendo ammesso l'errore di percezione relativo all'atto di divisione del notaio R. Tafuri del 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, che era stato regolarmente e tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado poi definito in sede d'impugnazione dalla sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 374/2018, ma ignorato, ha ritenuto non decisivo tale documento, per non avere esso fornito la prova del fatto che il casotto meridionale rivendicato, fosse ricompreso nel patrimonio del defunto Manzo Francesco, alla data dell'apertura della sua successione, né del fatto che il suddetto bene immobile fosse stato attribuito a Manzo Iris.

Lamenta la ricorrente, che in questo modo la Corte d'Appello di Salerno, pur avendo confermato la qualificazione giuridica già data in primo grado dell'azione esercitata da Manzo Iris, come azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., pur avendo riconosciuto la semplificazione dell'onere probatorio dell'attrice rivendicante, tenuta solo a dimostrare la serie dei trasferimenti verificatisi dal dante causa comune Manzo Antonio fino a lei e non l'acquisto a titolo originario, pur avendo considerato raggiunta la prova della proprietà del casotto meridionale in capo al comune dante causa delle parti, Manzo Antonio, e poi in capo al figlio dello stesso Manzo Francesco in base all'atto notarile di divisione del 26.9.1947, rep. n. 2626, intercorso tra i figli di Manzo Antonio, e pur avendo ritenuto provata la delazione ereditaria e l'accettazione dell'eredità di Manzo Francesco da parte della figlia Manzo Iris in virtù dell'atto di divisione del notaio R.

Tafuri del 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n. 2095, concluso dai figli di Manzo Francesco, con conseguente passaggio della proprietà del casotto meridionale almeno per la quota di competenza da Manzo Francesco all'erede Manzo Iris, abbia ritenuto tale ultimo documento non decisivo. In particolare la Corte d'Appello di Salerno ha ritenuto tale documento inidoneo a dimostrare che con esso il casotto meridionale era stato assegnato in sede di divisione a Manzo Iris, e ad escludere che tale bene immobile, non essendo menzionato in quell'atto di divisione, fosse già uscito dal patrimonio di Manzo Francesco al momento dell'apertura della sua successione, in quanto alienato a terzi, alla luce dell'indicazione contenuta nello stesso atto di divisione del 26.3.1981 che il defunto Manzo Francesco, finché era in vita, aveva disposto delle liberalità (non meglio precisate) in favore dei suoi discendenti,.

In tal modo, lamenta la ricorrente, é stato applicato il regime probatorio proprio della petitio haereditatis (per la quale il preteso erede deve fornire prova oltre che della propria qualità di erede anche dell'appartenenza del bene alla massa ereditaria al momento dell'apertura della successione), anziché quello della rivendicazione, ponendo quindi a carico di Manzo Iris l'onere dell'impossibile prova negativa della mancata uscita dal patrimonio del defunto Manzo Francesco del casotto meridionale a lui pacificamente appartenuto, anziché l'onere a carico di Criscuolo Daniela di dimostrare, con la dovuta forma scritta, o con la prova di altre fattispecie acquisitive, che il bene rivendicato era uscito dal patrimonio di Manzo Francesco, nel quale era entrato col prodotto atto di divisione del 26.9.1947.

Il primo motivo é fondato e merita accoglimento. La Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 374/2018 aveva riconosciuto:

a) che il casotto meridionale era stato dapprima di proprietà di Manzo Antonio, comune dante causa delle parti, poi di Manzo Francesco sulla base dell'atto notarile di divisione tra i germani Manzo figli di Manzo Antonio del 26.9.1947, rep. n.2626;

b) che Manzo Iris aveva diritto all'attenuazione dell'onere probatorio non dovendo dimostrare, in ragione dell'esistenza del comune dante causa, Manzo Antonio, di avere conseguito il diritto di proprietà del casotto meridionale attraverso i suoi danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, dovendo solo provare di avere acquistato il bene in base ad un valido titolo di acquisto fino ad arrivare al comune dante causa (in tal senso Cass.18.1.2016 n. 694; Cass. 5.11.2010 n. 22598). Nonostante ciò, la sentenza n. 374/2018 della Corte d'Appello di Salerno aveva respinto la domanda di rivendicazione di Manzo Iris, in quanto aveva ritenuto non provata la qualità di erede di Manzo Francesco in capo all'attrice, né l'accettazione espressa o tacita dell'eredità da parte della stessa dalla quale le sarebbe potuta derivare la titolarità pro quota del bene rivendicato, e ciò in quanto non aveva preso in esame l'atto di divisione del notaio R.Tafuri del 26.3.1981 intercorso tra gli eredi di Manzo Francesco, che pure era stato ritualmente prodotto in giudizio.

Quando poi, a seguito del ricorso per revocazione, la Corte d'Appello di Salerno é stata posta di fronte al rilievo della mancata percezione della rituale e tempestiva produzione in primo grado dell'atto di divisione del notaio R. Tafuri del 26.3.1981, rep. n.7497, racc. n.2095, concluso dai figli di Manzo Francesco, dalla quale emergeva inconfutabilmente la prova della qualità di erede di Manzo Francesco in capo alla figlia Manzo Iris (in realtà mai contestata dalla convenuta) e dell'accettazione tacita dell'eredità paterna da parte della stessa (in realtà già implicita nell'esercizio dell'azione di rivendicazione in qualità di erede), che nel precedente giudizio aveva ritenuto mancanti, ha sostenuto per la prima volta la tesi che Manzo Ines non avesse dimostrato di essere proprietaria esclusiva del casotto meridionale rivendicato tramite quell'atto di divisione, che non contemplava quel bene immobile.

In realtà fin dall'inizio Manzo Iris aveva fatto discendere i propri diritti sul bene rivendicato semplicemente dalla sua qualità di erede di Manzo Francesco, che del casotto in questione era risultato proprietario in base all'atto notarile di divisione del 26.9.1947, rep. n.2626, e non dall'atto di divisione del notaio Tafuri del 26.3.1981, ed il fatto che in quest'ultimo rogito si fosse dato atto che Manzo Francesco finché era in vita aveva disposto delle liberalità (non meglio precisate) in favore dei suoi discendenti, non era certo sufficiente per ritenere provato che il casotto meridionale fosse uscito prima dell'apertura della sua successione dal patrimonio di Manzo Francesco, nel quale era entrato con l'atto di divisione del 1947.

Posto che l'azione esercitata da Manzo Iris era stata pacificamente ritenuta, già in primo grado, quella di rivendicazione, e non la petitio haereditatis, qualificazione peraltro non contestata neppure in questa sede, l'attrice, attuale ricorrente, non era tenuta a dimostrare che il casotto meridionale non fosse uscito dal patrimonio del defunto Manzo Francesco al momento dell'apertura della sua successione, essendo stato già riconosciuto che quest'ultimo era divenuto proprietario dell'immobile in questione perché gli era stato assegnato con l'atto di divisione dei beni del padre Manzo Antonio del 26.9.1947.

Era piuttosto Criscuolo Daniela, per sottrarsi alla rivendica di Manzo Iris, ad avere l'onere di provare che il casotto meridionale non era più ricompreso nella massa ereditaria di Manzo Francesco perché da lui trasferito a terzi con atto scritto, o perché fatto oggetto di acquisto a titolo originario da parte di terzi. La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che il rigore della prova della proprietà nell'azione di rivendica va commisurato alle concrete particolarità della singola controversia e, in particolare, alla posizione assunta dal convenuto, per cui ove quest'ultimo assuma che la controparte abbia perso la proprietà del bene rivendicato per averla ceduta a terzi, incombe allo stesso l'onere di fornire la prova del fatto eccepito, non potendo onerarsi l'attore in rivendicazione della prova negativa di non aver perduto la riconosciutagli proprietà (Cass. n. 1787/1983).

Occorre del resto ricordare che anche uno solo dei comproprietari può agire al fine di recuperare la disponibilità del bene alla comunione da parte di chi lo detenga senza titolo (Cass.n. 3930/1980), e che la mancata inclusione del casotto meridionale tra i beni indicati nell'atto di divisione degli eredi di Manzo Francesco non é di per sé significativa dell'uscita di quel bene dalla massa ereditaria, posto che per tale ipotesi l'art. 762 cod. civ. si limita a prevedere la possibilità del supplemento di divisione, non attribuendo alcun significato di implicita esclusione dalla massa da dividere al fatto che un bene non sia stato ricompreso in un atto di divisione tra gli eredi.

Dalla fondatezza del primo motivo deriva che la Corte d'Appello di Salerno deve ripetere il giudizio rescissorio della revocazione, applicando correttamente il criterio di ripartizione dell'onere probatorio valevole per l'azione di rivendicazione nelle ipotesi di esistenza di un comune dante causa. Col secondo motivo il ricorrente, quanto alla sentenza n. 374/2018 della Corte d'Appello di Salerno, lamenta in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione dell'art. 167 c.p.c., ed in relazione all'art. 360 comma primo n.

3) c.p.c., la violazione degli articoli 476 e 2697 cod. civ.. Deduce la ricorrente che in tale sentenza erroneamente é stata ritenuta indimostrata la qualità di erede di Manzo Francesco in capo a Manzo Iris e l'accettazione da parte della stessa di quell'eredità, dalla quale sarebbe discesa la titolarità almeno pro quota del casotto meridionale rivendicato, ancorché a prescindere dall'atto di divisione del 1981 prodotto e non recepito, la qualità di erede e l'accettazione dell'eredità di Manzo Francesco da parte di Manzo Iris non fossero state specificamente contestate da Criscuolo Daniela.

Osserva la ricorrente che nell'atto di citazione di primo grado aveva allegato di essere proprietaria di alcune unità immobiliari del fabbricato in Salerno via Fabrizio Pinto n. 2 per averle ereditate dal genitore Manzo Francesco, e che tale circostanza, così come la delazione ereditaria e l'accettazione di quell'eredità da parte sua, non erano state contestate dalla Criscuolo, che si era limitata a mettere in dubbio l'esistenza del casotto meridionale dopo i lavori edilizi eseguiti a seguito del terremoto da suo padre Criscuolo Gaetano, e ad indicare il casotto meridionale come ricompreso nella vendita dell'intero quarto piano fatta da Manzo Attilio a suo padre, e sottolinea che l'accettazione tacita dell'eredità é già implicita nell'assunzione della qualità di erede in un atto giudiziario e nell'esercizio dell'azione di rivendicazione di un bene già appartenuto al de cuius.

Col terzo motivo, da esaminare congiuntamente al secondo, la ricorrente lamenta, quanto alla sentenza n. 374/2018 della Corte d'Appello di Salerno, in relazione all'art. 360 comma primo n.

4) c.p.c., la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 della Costituzione. Deduce la ricorrente che tale sentenza, nell'affermare che non fosse stato documentalmente dimostrato che Manzo Iris fosse erede di Manzo Francesco, che avesse accettato l'eredità dello stesso e che di conseguenza non avesse dimostrato di avere acquisito la titolarità di una quota di beni di Manzo Francesco, con particolare riferimento al casotto meridionale rivendicato, abbia fornito una motivazione meramente apparente, in quanto esclusivamente assertiva, ma del tutto inidonea a far comprendere le ragioni della decisione.

Il secondo ed il terzo motivo, concernenti la motivazione della sentenza n.374/2018 della Corte d'Appello di Salerno, possono essere esaminati congiuntamente, e risultano a loro volta fondati, in quanto la sentenza ha violato il principio di non contestazione in ordine alla qualità di erede di Manzo Francesco facente capo a Manzo Iris ed in ordine all'accettazione di tale eredità. Entrambe, benché affermate nella citazione di primo grado, non erano state fatte oggetto di specifica contestazione da parte di Criscuolo Daniela, e la sentenza n. 374/2018 della Corte d'Appello di Salerno non ha tenuto conto del prodotto atto di divisione tra gli eredi di Manzo Francesco (tra i quali anche Manzo Iris) del notaio R.

Tafuri del 26.3.1981, che confermava la sussistenza sia della qualità di erede di Manzo Iris, sia dell'accettazione tacita da parte di quest'ultima dell'eredità paterna. Tale ultima accettazione era peraltro implicita anche nell'esercizio dell'azione di rivendicazione di un bene ereditario in qualità di erede da parte di Manzo Iris. La sentenza n. 374/2018 ha fornito quindi una motivazione meramente apparente, perché apodittica e per nulla esplicativa, circa le ragioni per le quali tale qualità di erede, l'accettazione tacita dell'eredità di Manzo Francesco e la conseguente acquisizione pro quota da parte di Manzo Iris dei diritti ereditari sui beni già di proprietà del predetto siano stati esclusi.

All'accoglimento del ricorso segue la cassazione delle impugnate sentenze con rinvio alla Corte d'Appello di Salerno in diversa c