Cassation court allows appeal against termination of process due to defective notification and time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the lower court's decision terminating the proceedings and allowed the appellant's appeal. The appellant argued that the process should have been reinstated because the original citation was nullified by a prior cassation ruling, yet the three-month summary period had expired. The court held that the prior nullity ruling did not extinguish the procedural relationship, as timely resumption cured the defect, making the lower court's application of the summary period erroneous. Consequently, the appeal was granted, the termination order was annulled, and the case was remitted for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 305 c.p.c.; Art. 383 c.p.c.: The nullity of an introductory act does not extinguish the procedural relationship if the case is timely resumed, thereby curing the defect and validating subsequent acts.
Parole chiave
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15614/2019 R.G. proposto da : BERKYOVA HELENA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA RIBOTY 23, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE, rappresentatae difesa dall'avvocato CESTRA MARIA ANTONIETTA (CSTMNT49H51G308E); -ricorrente- contro MANZO MARIALUISA, TUOZZI IMMACOLATA, TUOZZI ANGELA, TUOZZI LUCA, elettivamente domiciliati in ROMA, V IA LE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato SALVADORI WALTER (SLVWTR61P19D475D) che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1345/2019,depositata il 21/02/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Helena Berkyova ha appellato la sentenza del Tribunale di Latina che aveva respinto la propria domanda di accertamento della proprietà di un immobile, essendo il contratto concluso un definitivo di compravendita, ovvero, in subordine, di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., e aveva invece accolto la domanda riconvenzionale del convenuto Antonio Tuozzi, accertando la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare e il suo diritto a ritenere la caparra.
Si costituiva il tutore di Tuozzi, dichiarandone l’avvenuto decesso. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza dell’1 ottobre 2015, dichiarava l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. Con ricorso depositato il 14 marzo 2016 l’appellante chiedeva la fissazione dell’udienza per la riassunzione del processo interrotto e il processo era da lei riassunto. Si costituivano gli eredi di Tuozzi, che eccepivano l’estinzione del processo per decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c. La Corte d’appello di Roma –con la sentenza 21 febbraio 2019, n. 1345 –ha dichiarato estinto il processo.
Avverso la sentenza Helena Berkyova ricorre per cassazione. Resistono con controricorso Marialuisa Manzo, Immacolata Tuozzi, Luca Tuozzi e Angela Tuozzi, che anzitutto eccepiscono l’inammissibilità del ricorso a causa della mancanza della procura speciale, che contenuta in un file denominato “procura alle liti” non risulta trascritta nella copia del ricorso notificato ed è priva di menzione della sentenza impugnata. Memoria è stata depositata dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità dei controricorrenti.
La procura, trasmessa con autonomo file, non solo è stata inviata con posta elettronica certificata contestualmente al ricorso (si veda il messaggio dell’8 maggio 2019), ma risulta anche apposta su un foglio corrispondente alla prima pagina del ricorso, così che il riferimento al “presente giudizio” in essa contenuto è senz’altro sufficiente e idoneo a soddisfare le prescrizioni degli artt.83 e 365 c.p.c. II. Il ricorso è articolato in tre motivi: 1.il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 11 disp. prel. c.c., 39 e 305 c.p.c., correlato all’art. 58 legge 69/2009, illegittimità del principio affermato dalla Corte d’appello di Roma secondo cui la nullità della notifica dell’originaria citazione fa venire meno la pendenza del giudizio”; 2.il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c.”, in quanto parlare di “caducazione del rapporto processuale con riferimento al caso di specie appare senza alcun dubbio fuorviante, trattandosi di mero vizio attinente alla notificazione dell’originaria citazione”; 3.il terzo motivo fa valere “violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1362, 1375, 1376, 1385, 1455, 1460, 1470, 2932 c.c., 186-quater e 389 c.p.c.”, in quanto avendo dichiarato l’estinzione del processo il giudice d’appello non ha esaminato “le rilevanti questioni di merito sottese alla vicenda oggetto di causa”.
I primi due motivi sono fondati. Ad avviso della Corte d'appello non troverebbe applicazione al caso di specie l'art. 305 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella di cui alla legge n. 69 del 2009, che riducendo il termine per provvedere alla riassunzione da sei a tre mesi ha escluso all’art. 58 che il nuovo termine possa applicarsi ai procedimenti già instaurati al momento della sua entrata in vigore. Il processo riassunto dalla ricorrente non potrebbe infatti, ad avviso del giudice d'appello, considerarsi già instaurato il 4 luglio del 2009 benché l'originaria citazione fosse stata notificata ben prima, nel 1997, in quanto proprio la notificazione dell'atto di citazione è stata ritenuta nulla dalla Corte di cassazione che, con sentenza n. 8199 del 2010, ha esteso l'invalidità all'intero processo, annullando con rinvio la sentenza d'appello e disponendo che il processo fosse riproposto davanti al Tribunale di Latina.
A seguito della pronuncia della Corte di cassazione si sarebbe quindi avuta – ha sostenuto il giudice d’appello – la caducazione del rapporto processuale, con conseguente improduttività degli effetti di tutti gli atti che lo formavano, tanto più che il vizio genetico ha colpito proprio la notificazione della citazione che ha segnato l'originaria litispendenza, con la conseguenza che il processo deve considerarsi pendente a far data dalla riassunzione della causa davanti al Tribunale di Latina, avvenuta nel 2010, con conseguente applicazione del termine di tre mesi per la riassunzione.
La ricostruzione della Corte d'appello è errata. La Corte di cassazione, con la pronuncia sopracitata, ha infatti dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del processo, disponendo conseguentemente il rinvio della causa al giudice di primo grado, avendo riscontrato ai sensi del comma 3 dell'art. 383 c.p.c. una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice. Ciò non ha però significato che si sia avuta la caducazione del rapporto processuale, in quanto a seguito della riassunzione tempestiva del processo davanti al Tribunale di Latina e la conseguente rinnovazione degli atti processuali successivi all’atto invalido si è avuta la sanatoria del vizio, con conseguente salvezza degli effetti processuali della domanda originaria.
L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo. III. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma,