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Ordinanza — n. 33339/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney at the time of filing the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33339/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the special power of attorney required by law was not attached to the appeal at the time of filing. Although the appellant later submitted the document after a court proposal for decision, the law mandates its presence at the moment of submission. Consequently, the court ruled the appeal procedurally impossible and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: A special power of attorney must be attached to the appeal at the time of filing; late submission after a proposal for decision does not cure the defect, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney procedural inadmissibility Cassation appeal requirements timing of document submission procedural defect revoca della curatela curatela provvisoria domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Tale procura non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. e la carenza non è superata dal successivo deposito, a seguito della proposta di decisione, dellaprocura speciale prevista dall’art.
Art. 380-bis c.p.c.
Gli eredi di Rago Giuseppe, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 369 c.p.c.
365 c.p.c., e dev’essere depositata, a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
art. 380 bis c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi del ricorso e la proposta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Collegio osserva che al ricorso è stata allegata una procura con la quale è stato conferito all’avv.
art. 365 c.p
Tale procura non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c.
art. 369 c.p
365 c.p.c., e dev’essere depositata, a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18926-2022proposto da: RAGO BELINDA,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO n. 2, rappresentata e difesa dall’avv. GIACOMO ANIELLI -ricorrente - contro FALLIMENTO DELLA S.D.F. DI RAGO FRANCESCO ED ALTOMARE ANTONIETTA, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. TERESA S.M. GENTILE e domiciliat o presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - nonchè contro RAGO FRANCESCO e DI FRANCO CARMELINA -intimati - avverso la sentenza n. 549 /202 2 del la CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/05/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva FATTI DI CAUSA Con atto di citazione del 28.2.2011 Rago Belinda evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Castrovillari la Curatela del Fallimento della società di fatto corrente tra Rago Francesco ed Altomare Antonietta, nonché Rago Giuseppe, per sentir dichiarare l’intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà di alcuni beni immobili.

Nella resistenza del fallimento, e nella contumacia di Rago Giuseppe, il Tribunale, con sentenza n. 769/2016, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 549/2022, la Corte di Appello di Catanzaro riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda originariamente proposta da Rago Belinda. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Rago Belinda, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso il Fallimento della società di fatto corrente tra Rago Francesco ed Altomare Antonietta, proponendo eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale.

Gli eredi di Rago Giuseppe, intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi del ricorso e la proposta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il Collegio osserva che al ricorso è stata allegata una procura con la quale è stato conferito all’avv.

Giacomo Anelli il potere di rappresentanza in relazione al giudizio di secondo grado, fasi e gradi successivi occorrendi. Tale procura non soddisfa il requisito di specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. e la carenza non è superata dal successivo deposito, a seguito della proposta di decisione, dellaprocura speciale prevista dall’art. 380 bis, secondo comma,c.p.c. La procura speciale, infatti, deve sussistere all’atto della redazione del ricorso, ex art. 365 c.p.c., e dev’essere depositata, a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.

Il ricorso va di conseguenza dichiarato improcedibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo nei soli confronti della parte controricorrente , seguono la soccombenza.In relazione alle parti intimate, invece, nulla va disposto, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così decis