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Ordinanza — n. 33238/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of constitutional minimum motivation violation. The court rejected the claim that the lower court's reasoning was insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33238/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal filed by Erregiesse SRL inadmissible and ordered the payment of procedural costs. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide adequate motivation by incorrectly citing road work discount data for private electrical works. The court ruled that under recent procedural reforms, such criticisms of motivation are no longer admissible unless they demonstrate a total absence of reasoning or an irreconcilable contradiction within the judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; Art. 111, comma 6, Cost.: The appeal is inadmissible if the lower court's motivation merely addresses technical expert conclusions without violating the constitutional minimum of reasoning, as mere disagreement with expert findings does not constitute a defect.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal constitutional minimum motivation technical expert opinion procedural reform 2022 cassation admissibility accredito per compiti assistenziali diritto a una degna sepoltura diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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Art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, la ricorrente assume la violazione degli artt.113 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn.
Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014
Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022
8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022).
Sez. 1, n. 33742 del 16 novembre 2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18048/2022 R.G. proposto da : ERREGIESSE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI N. 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCI ANGELO (MRTNGL69A19L049Q) rappresentatae difesa dall'avvocato CAROLI CASAVOLA FRANCESCO (CRLFNC48L26E986J) -ricorrente- contro CAPOZZELLI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA DUCA DEGLI ABRUZZI N°90, presso lo studio dell’avvocato PINTO GIOVANNI (PNTGNN56A13L049E) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI TARANTO n. 160/2022depositata il 13/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Taranto accolse parzialmente la domanda di Alessandro Capozzelli nei confronti della s.r.l. Erregiesse, condannando la società convenuta al pagamento della somma di € 98.637,21, oltre interessi legali e spese di lite, in relazione ad opere impiantistiche elettriche eseguite presso il cimitero di Talsano ed il capannone della stessa Erregiesse. Su gravame del soccombente, con sentenza n. 160, depositata il 13 maggio 2022, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, riformò parzialmente la decisione del Tribunale, riducendo l’importo dovuto ad € 91.737,90.

Il giudice di secondo grado affermò di condividere l’impostazione del C.T.U., secondo cui non solo non era applicabile al caso di specie la scontistica ricavata dai dati CRESME, che riguardavano unicamente i grandi lavori stradali appaltati dall’ANAS o da altre società operanti nel settore, ma che neppure era dato di evincere da alcun testo legislativo o da altre fonti la prassi di scontistiche generalmente in uso nel campo degli appalti privati La s.r.l. Erregiesse ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico, complesso motivo.

Si è costituito con controricorso Alessandro Capozzelli, per resistere al ricorso avversario. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, la ricorrente assume la violazione degli artt.113 e 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte d’appello si sarebbe acriticamente adeguata alle conclusioni della CTU, affermando erroneamente che quanto allegato dal CTP si sarebbe riferito a grandi lavori stradali. La mancanza di qualsiasi senso logico della predetta motivazione si sarebbe tradotta in un’ipotesi di nullità. Il motivo è inammissibile.

L’applicazione alla fattispecie dell’invocato sconto del 25% è stata esclusa dalla Corte d’appello, sulla scorta del fatto che il CTU, ing. Ferreri “ha attentamente esaminato la problematica, traendo la condivisibile conclusione che non solo non è applicabile al caso di specie la scontistica ricavata dai dati CRESME, che riguardano unicamente i grandi lavori stradali appaltati dall’ANAS o da altre società operanti nel settore, ma che non è dato evincere da alcun testo legislativo o da altre fonti la prassi di scontistiche generalmente in uso nel campo degli appalti privati, tanto più se affidati a trattativa privata e verbalmente, così come è accaduto nei rapporti tra le parti n causa, in relazione ad opere impiantistiche elettriche, tutto sommato di non eccessiva entità”.

Non coglie dunque nel segno la critica mossa dalla ricorrente, giacché, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022). Le conclusioni della Corte d’appello si pongono dunque ampiamente al di sopra del “minimo costituzionale” l giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del 16 novembre 2022).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di Alessandro Capozzelli, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 8.000 (ottomila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l