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Ordinanza — n. 33235/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural documentation in the cassation petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33235/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by the buyers inadmissible and ordered them to pay the opposing party's legal costs. The buyers argued that the lower court incorrectly rejected their request for contract execution, but the Court found their second ground of appeal insufficient because it failed to specify the exact procedural act where the seller allegedly opposed the contract. Consequently, the Court ruled that without identifying the specific document and its location within the proceedings, the appeal lacks the necessary autosufficiency required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 167 comma 2° c.p.c.; In cassation appeals, the principle of autosufficiency requires the petitioner to explicitly identify the specific procedural act or document supporting the claim, including its location within the proceedings, as mere citation without localization renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility autosufficiency principle procedural documentation specific act identification legal costs award contract execution trasferimento della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 167 comma 2° c.p.c.
Da ciò la decadenza, ex art. 167 comma 2° c.p.c. Non giova ai ricorrenti l’assunto che, nella specie, si tratterebbe di eccezione riconvenzionale.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
112, 113, 166, 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostengono che, diversamente dalla ricostruzione della sentenza impugnata, l’eccezione di nullità del contratto non sarebbe stata in alcun modo abbandonata o precisata o addirittura degradata a quella di annullabilità ex art.
Art. 1448 c.c.
Art. 112 Cost.
Art. 113 c.p.c.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 180 c.c.
Art. 184 c.c.
Art. 1442 c.c.
D.P.R. 115/2002
13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6009 del 4 marzo 2020
Sez. 2, n. 10206 del 19 maggio 2015
Sez. 2, n. 10206 del 19 maggio 2015).
Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18017/2022 R.G. proposto da : DEL BUFALO MARCO, CLARKE ADELE ALESSANDRA, elettivamente domiciliati inROMA presso lo studio dell’avvocato BELARDI EMANUELE (BLRMNL77E05F592K) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LONGO EUGENIO (LNGGNE76H28M272W) -ricorrenti- contro ANTINUCCI DAVID HENRY, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO NICOLA (MNCNCL68C05H501W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2991/2022 depositata il 05/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA David Henry Antinucci convenne Adele Alessandra Clarke dinanzi al Tribunale di Roma, esponendo di aver stipulato il 12/7/2004 con costei un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile e della relativa area di pertinenza sito in Roma, Via della Storta n. 808. Domandò, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà del manufatto. La convenuta, ritualmente costituitasi, a sua volta chiese di dichiarare inammissibile la domanda, in quanto il bene promesso in vendita era in comproprietà pro-indiviso con il marito.

Disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di Alessandro Del Bufalo, comproprietario dell’immobile oggetto di causa, nel frattempo deceduto, il giudice adito respinse la domanda. A seguito di rituale impugnazione dell’Antinucci, con sentenza n. 2991 depositata il 5 maggio 2022, la Corte d’appello di Roma accolse il gravame, disponendo il trasferimento della piena proprietà dell’immobile e dell’area di pertinenza e condizionando l’efficacia della sentenza al versamento, da parte dell’Antinucci, del prezzo a saldo.

Il giudice di secondo grado osservò che, stante la piena validità del preliminare, la mera mancanza di sottoscrizione del contratto da parte dell’altro coniuge non sarebbe stata sufficiente per il rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, dovendosi esaminare il profilo del consenso e della rilevanza della conoscenza dell'atto da parte dell'altro coniuge. Giunse pertanto alla conclusione che la Clarke avesse validamente assunto l’obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione Adele Alessandra Clarke e Marco Del Bufalo, sulla scorta di due motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso David Henry Antinucci. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 112, 113, 166, 167 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostengono che, diversamente dalla ricostruzione della sentenza impugnata, l’eccezione di nullità del contratto non sarebbe stata in alcun modo abbandonata o precisata o addirittura degradata a quella di annullabilità ex art. 1448 c.c., ma quest’ultima si sarebbe dovuta porre, rispetto a quella di nullità, in modo subordinato e non “in sua sostituzione”.

Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe confuso l’eccezione riconvenzionale con la domanda riconvenzionale, giacché i ricorrenti mai avrebbero domandato l’accoglimento della domanda di rescissione, limitandosi solamente a provocare il mero rigetto della domanda avversaria. Il motivo è destituito di fondamento. 1.1) Circa il profilo della nullità, la Corte d’appello – conformemente alla giurisprudenza di questa Corte –ha affermato la piena validità e produttività degli effetti del contratto. In particolare, ha sostenuto che l'art. 184 c.c., per l'esigenza di tutelare la rapidità e la certezza della circolazione dei beni in regime di comunione legale, disciplina il conflitto tra il terzo ed il coniuge pretermesso in modo più favorevole (rispetto alla comunione ordinaria) al primo, con il regime degli effetti tendente alla conservazione del negozio; di conseguenza il contratto, in assenza del consenso del coniuge pretermesso non è inefficace né nei confronti dei terzi, né nei confronti della comunione, ma è solo soggetto alla disciplina dell'art. 184 c.c., comma 1, ed è solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente, nel breve termine prescrizionale, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto, ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione (da ultimo, Sez. 2, n. 20439 del 29 luglio 2019). 1.2) Con riguardo alla rescissione per lesione, secondo la Corte distrettuale la questione è stata prospettata “per la prima volta dalla Clarke nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata in data 26/03/2012, ma non nella prima comparsa di costituzione e risposta.

Del Bufalo Marco, invece, si è costituito sempre in data 26/03/2012, ma senza rispettare il termine di venti giorni prima dell’udienza, tenutasi in data 04/04/2012, previsto dall’art. 166 c.p.c .”. Da ciò la decadenza, ex art. 167 comma 2° c.p.c. Non giova ai ricorrenti l’assunto che, nella specie, si tratterebbe di eccezione riconvenzionale. E’ infatti evidente che tale eccezione non ha natura di mera difesa, perché non è volta a negare il fatto costitutivo della domanda, ma atteggiandosi, nella prospettazione della Clarke e del Del Bufalo, appunto quale eccezione riconvenzionale di merito, amplia il "thema decidendum" e deve essere fatta valere nel rispetto delle preclusioni processuali (Sez. 2, n. 6009 del 4 marzo 2020;

Sez. 2, n. 10206 del 19 maggio 2015).

2) Con il secondo mezzo, i ricorrenti denunciano falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 113, 132 n. 4 c.p.c. e 180, 184, 1442 c.c. per motivazione inesistente o apparente ed irriducibile contraddittorietà. La Corte d’appello avrebbe semplicisticamente negato la proposizione di una domanda di annullamento del preliminare da parte del Del Bufalo, laddove Marco Del Bufalo avrebbe espresso il proprio dissenso all’esecuzione del contratto – nelle qualità di erede del padre, coniugato con la sottoscrittrice del contratto preliminare per il quale era stata richiesta l’esecuzione ex art. 2932 c.c. –entro i termini di prescrizione.

Il motivo è inammissibile. 2.1) A prescindere dal fatto che è lo stesso ricorrente ad ammettere di non aver mai formalizzato una domanda di annullamento del contratto preliminare, la doglianza è comunque priva di autosufficienza, giacché il ricorso non indica in quale preciso atto il Del Bufalo si sarebbe opposto nel termine prescrizionale annuale. 2.2) Invero, in tema diricorso per cassazione, il principio diautosufficienza, che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o dei documenti sui quali ilricorso si fonda, va inteso nel senso che occorre specificare anche in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata "localizzazione" del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità delricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio diautosufficienza dal versante "contenutistico" (Sez. 1, n. 28184 del 10 dicembre 2020).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore di David Henry Antinucci, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500 (quattromila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi del