Cassation court quashes appeal for violating principle of contradiction by ruling on grounds not raised in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's decision annulling a traffic fine. The Metropolitan City of Florence argued the appeal violated the principle of contradiction because the court relied on new grounds regarding private involvement in drafting the fine, which were not raised in the initial opposition. The court held that judges cannot ex officio rule on procedural defects different from those alleged by the parties, thus dismissing the appeal's legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; The principle of contradiction prohibits the appellate court from basing its decision on facts or grounds different from those alleged by the parties in the initial act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto aln. 13541/2021 proposto da : Città Metropolitana di Firenze, rappresentata e difesadall'avvocato Cristina Pelusie domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato Giu- seppe Lepore; -ricorrente- contro Studio Legale Valori Scali Associati, rappresentato e dife s o dall’avvocato Giorgetta Scali e domiciliat o a Roma presso lo studio dell’avvocatoGiovanni Gori; -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 692/2021 de l 4/03/2021. Uditala relazione d e l consigliere Remo Caponi ; letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente.
Fatti di causa Lo studio legale Valori Scali proponeva,dinanzi al Giudice di pace di Firenze e nei confronti della Città metropolitana di Firenze,opposizione a verbale di accertamento per violazione dell’art. 142, co. 8 , codice 2di 5 – 13541/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 24 ) – Caponi Est. della strada (CdS) (eccesso di velocità su strada extraurbana princi- pale). Il Giudice di pace adito la rigettava ma ilTribunale di Firenze, all’esito del giudizio di secondo grado, acco glieva l’ appello, annulla ndo il ver- baleimpugnato. Ricorre in cassazione la Città metropolitana di Firenze con due mo- tivi, illustratida memoria.
Resiste lo studio legale Valori Scali con con- troricorso. Ragioni della decisione 1.1. - Il primo motivo denuncia - ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c. , deducendo si con esso che il giudice di appello abbia annullato il verbale di accertamento sulla base di motivi di invalidità diversi da quelli fatti valere con l’opposizione. Il secondo motivo lamentala violazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado relativo all’accertamento dell’estraneità del soggetto privato (la Maggioli) alla redazione del verbale. 1.2.
–Il primo motivo è fondato. L’argomentazione censurata è sintetizzata nel presente capoverso. Si tratta di un verbale di accertamento redatto in modo meccanizzato, sulla base dei dati dell’autovelox, in data successiva a quella dell’infra- zione. Esso riporta la data dell'infrazione, non anche –come dovrebbe –la data dell’accertamento, mentre il nome dell’agente accertatore è sostituito da un numero di matricola. Come correttamente eccepito dalla ricorrente , la p.a. non può affi- dare a soggetti privati l’immissione dei dati ricavati dall’autovelox sul modulo di cui all’art. 383, co. 3, del reg. esec.
CdS. Il Tribunale argomenta il divieto dall’art. 201 CdS (notificazione delle violazioni) e dall’art. 14 l. 689/1981 (contestazione e notificazione). 3di 5 – 13541/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 24 ) – Caponi Est. Con la sentenza di appello si adduce che l’odierna ricorrente non avevadimostrato che la Maggioli si fosse limitata a stampare e conse- gnare i moduli al servizio postale: mancandola data di immissione dei dati ricavati dall’autovelox sul verbale informatizzato, si afferma che non era statopossibile accertare che fosse stata la Città metropolitana di Firenze ad elaborare il verbale.
La consegna del verbale all’ufficio postale da parte della Maggioli s.r.l. si sarebbe dovuto, quindi,ritenere un elemento che lasciava ipotizzare, in assenza di prova del contrario (ossia in difettodi prova dell’espletamento della sola attività di spedi- zionedel verbale da parte della Maggioli), che la società privata a vesse ricevuto i dati estrapolati dal sistema autovelox per la via telematica e fosse poi stata la stessa Maggioli a trasfondere tali dati nel verbale meccanizzato, con ciò esternalizzandosi illegittimamente la stessa compilazione del verbale.
Le censure della ricorrente sonosintetizzate nel presente capoverso . Nel ricorso introduttivo ilrilevante motivo di opposizione si era limitato a denunciare la nullità e/o illegittimità del verbale per violazione della l. 890/1982 in materia di notificazione, poiché dal verbale risultavache al relativo procedimento avevapartecipato l'ufficio postale di Rimini. Senonché, il Tribunale di Firenze ha accolto l’appello non sulla base della censura specificamente relativa alla notificazione, bensì sul di- verso aspetto dell’asserita partecipazione illegittima di un soggettopri- vato allaredazione del verba le, profilo quest’ultimo invero mai solle- vato con il relativo motivo. 1.3.
–Trattandosi di fatto processuale , scaturente dal tipo di censur a specificamente formulata con riguardo alla dedotta violazione dell’art.112 c.p.c., questo collegio può rivalutarlo e, in dipendenza del suo esame, ritiene di condividere le allegazioni della ricorrente. 4di 5 – 13541/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 24 ) – Caponi Est. Il ricorso introduttivo (proposto “ab origine”) era formulato nei se- guenti termini: «Nullità e/o illegittimità del verbale per violazione delle norme in materia di notificazione.[…] Quando l'Amministrazione […] si avvalga del servizio postale per lanotificazione degli estremi della vio- lazione, è tenuta ad osservare le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta come dettato dalla l. 890/82 […].
Nel caso di specie non è stato rispettato lo schema legale [… poiché] dalla letturadello stesso si evince che al procedimento della notifica ha par- tecipato l'ufficio postale diRimini […] al quale [il verbale] è stato con- segnato in data 3/11/2017». 1.4. –Orbene, la semplice comparazione tra la ragione posta a fon- damento del motivo rilevante nel ricorso introduttivo del giudizio e le ragioni portanti della motivazione dell’accoglimento in grado di appello rivela immediatamente la presenza di un vizio ex art. 112 c.p.c. per extrapetizionenella pronuncia adottata dal Tribunale.
Deve, pertanto, essere accolto il primo motivo del ricorso per cassa- zione, dandosi continuità allo specifico principio che, nel giudizio di op- posizione all'ordinanza-ingiunzione,il giudice non può rilevare d'ufficio vizi del provvedimento sanzionatori o impugnato diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il disposto di cui all’art. 112 c.p.c., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contenderee di introdurre, così , nel processo fatti diversi da quelli allegati dalla parte a sostegno della domanda di annullamento. 2.– La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
Ne segue il rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di le- gittimità. 5di 5 – 13541/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 24 ) – Caponi Est.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il se- condo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribu- nale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la regola- z