Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the principal appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Galante Angelo, filed an appeal against a decree involving Germano Gravinese, while other parties were notified but remained silent. Consequently, the court ruled that the principal appeal was deemed renounced and the conditional incidental appeal absorbed, leading to the termination of the proceedings and an order for the appellant to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days results in the deemed renunciation of the principal appeal and the extinction of the proceedings.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 13340/2019R.G., relativo al ricorso proposto da: GALANTE ANGELO + 1, difesicome in atti; contro GRAVINESE GERMANO, difeso come in atti ( controricorrent e e ricorrente incidentale condizionato); MARIOTTI PIETRO ED ALTRI (intimati); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorsoprincipale deve intendersi rinunciato e il ricorso incidentale condizionato assorbito, edeve provvedersi a dichiarare l ’ estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 2