Italian Supreme Court dismisses appeal claiming contract nullity due to missing object, upholding sale of future construction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appellant's cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the contract lacked an object. The Court of Appeal had ruled that the agreement constituted a sale of a future building where the seller assumed construction obligations, making the buyer liable for non-performance rather than the contract void. The Supreme Court affirmed this distinction, holding that because the seller undertook the obligation to build, the contract was not subject to the nullity rules for missing objects applicable to pure sales of future goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1418, 1421, 1472 c.c.; The court distinguishes between a sale of a future thing where the seller assumes construction obligations (creating a binding contract for non-performance) and a sale of a future thing without such obligations (where the contract is void if the object never comes into existence).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4287/2022 R.G. proposto da : RE.RO. DI MERCURIALI EROS AMP; C. SAS, elettivamente domiciliata in BUSTO ARSIZIO VIA MAMELI 7 CON DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BERNOCCHI SERGIO (BRNSGC61S19B300B) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AROSIO ENZO EMILIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati AMETRANO GIUSEPPE (MTRGPP61E28H501F), BERETTA EMILIO BATTISTA (BRTMLE38L09G686F) -controricorrente- nonchè contro IMMOBILIARE SOLE 2010 SRL -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3414/2021 depositata il 23/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/11/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Milano respinse le domande di Enzo Emilio Arosio, volte ad ottenere la declaratoria di risoluzione per mancato adempimento delle scritture private del 6 maggio 2011 e del 2 gennaio 2015, nei confronti di Immobiliare Sole 2010 s.r.l. e RERO s.a.s. di Mercuriali Eros C.. Su gravame del soccombente, con sentenza n. 3414, depositata il 23 novembre 2021, la Corte d’appello di Milano riformò parzialmente la decisione del Tribunale, accogliendo la domanda di risoluzione delle scritture private contrattuali rispetto alla sola RERO s.a.s., che condannava altresì al risarcimento del danno.
Il giudice di secondo grado affermò che La s.a.s. RERO ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un unico, complesso motivo, illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Si è costituito con controricorso Enzo Emilio Arosio, per resistere al ricorso avversario. RAGIONI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, articolato in due doglianze, la ricorrente assume la violazione degli artt. 1418, 1421 e 1472 c.c. nonché la violazione degli artt. 101 e 183 comma 4 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della scrittura privata stipulata in data 6/5/2011 e, per derivazione, della scrittura privata stipulata in data 2/1/2015, per mancata venuta ad esistenza dell’oggetto.
Il motivo è inammissibile. Sulla scorta dell’esame della fattispecie concreta, la sentenza impugnata ha plausibilmente qualificato la fattispecie come una promessa divendita di cosa da costruire, giacché la RERO aveva assunto anche l'obbligazione della realizzazione del bene. Di conseguenza, la ricorrente era tenuta a prestare la relativa, necessaria attività, rispondendo di inadempimento contrattuale nel caso in cui non avesse dimostrato che la prestazione promessa era venuta a mancare per causa a sé non imputabile. E’ pertanto del tutto corretta la conclusione della Corte d’appello, secondo cui Non ricorre dunque la diversa ipotesi della vendita di cosa futura – in cui il venditore non assume alcuna obbligazione ulteriore rispetto a quella di trasferire il bene - soggetta alla " condicio iuris " della sua venuta ad esistenza ad opera di un terzo (cd. "emptio rei speratae"), la cui mancata realizzazione comporta non già la risoluzione del contratto per inadempimento bensì la nullità del medesimo per mancanza di oggetto, ex art. 1472 cod. civ. (Sez. 2, n. 1623 del 25 gennaio 2007).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore Enzo Emilio Arosio, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.500 (tremila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi de