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Ordinanza — n. 33029/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal for lack of specific reference to lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33029/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible due to a lack of specific reference to the reasoning of the lower court. The Fracchia brothers argued that the appellate court failed to assess the lack of risk in a life annuity contract at the time of signing, but the court found their criticisms too generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay significant costs and fines for filing a superfluous proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically refer to the ratio decidendi of the contested decision, rendering the cassation proceeding superfluous and subjecting the appellant to costs and fines.

Parole chiave

Generato dall'IA
revocation appeal inadmissibility specific reference ratio decidendi superfluous proceeding costs and fines life annuity contract rendita per superstiti

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Il Consigliere delegato, ravvisata la “inammissibilità e/o manifesta infondatezza” del ricorso per revocazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs.
Art. 96 c.p.c.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (art.
Art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R.
art. 380-bis c.p
Il Consigliere delegato, ravvisata la “inammissibilità e/o manifesta infondatezza” del ricorso per revocazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs.
art. 2729 c.c
23633/2022, “la prova per testi e l’esibizione degli estratti dei conti correnti erano decisivi” e i giudici del merito avrebbero “dovuto ricorrere alle presunzioni ex art. 2729 c.c.”.
art. 391 bis c.p
I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c.
art. 96 c.p
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. unite n. 27433 del 2023
Cass. Sez. unite n. 27195 del 2023
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23433/2022 R.G. proposto da: FRACCHIA GIANANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MENDOLA N.32, PRESSO lo studio dell’avvocato PINTO GIUSEPPE POMPEO -ricorrente- contro FRACCHIA LAURA, rappresentata e difesa dall’avvocato STENDARDI LUCA -controricorrente- nonché contro FRACCHIA ALBERTO -intimato- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 23633/2022 depositata il 28/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Gianangelo Fracchiaha notificato in data 7 ottobre 2022 ricorso per la revocazione dell’ordinanza n. 23633/2022 della Corte di cassazione, pubblicata il 28 luglio 2022. Resiste con controricorso Laura Fracchia, mentre l’altro intimato Alberto Fracchia non ha svolto attività difensive. Il Consigliere delegato, ravvisata la “inammissibilità e/o manifesta infondatezza” del ricorso per revocazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso con istanza del 27 aprile 2023. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-ter, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.

2. L’ordinanza n. 23633/2022, pronunciando sul ricorso di Gianangelo e Alberto Fracchia contro la sentenza n. 2593/2021 della Corte d’appello di Milano, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. La Corte d’appello di Milano aveva respinto il gravame di Alberto e Gianangelo Fracchia avverso la decisione del Tribunale di Milano con cui era stata rigettata la loro domanda volta a dichiarare nullo o simulato un contratto costitutivo di rendita vitalizia intercorso fra la convenuta Laura Fracchia e la madre Matilde Scaccabarozzi. Il primo motivo del ricorso per revocazione denuncia l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa l’ordinanza n. 23633/2022 della Corte di cassazione nella decisione sul secondo e sul terzo motivo del ricorso per cassazione, i quali denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414, 1872, 2697 c.c. e 15 c.p.c., o in subordine l’omesso esame circa fatti decisivi, circa l’accertamento dell’alea operato dalla Corte d’appello di Milano.

L’errore revocatorio imputabile alla decisione della Corte di cassazione starebbe proprio nell’accertamento della “assenza di alea del contratto oggetto di giudizio”, giacché non “effettuato, tenendo conto dell’età del vitalizianda al momento del rogito (84 anni) e del valore della nuda proprietà, che non è stato accertato (MAI). È stato compiuto un accertamento ex post, mentre tale accertamento andava compiuto al momento della conclusione del contratto”. La natura revocatoria dell’errore starebbe nell’aver la Corte di cassazione “ritenuto che il giudice di merito avesse effettuato tale accertamento, che in realtà non è stato effettuato al momento della conclusione del contratto”.

Una ulteriore censura del ricorso per revocazione deduce il vizio di “omesso completo esame del quarto e quinto motivo del ricorso per cassazione”, in quanto, al contrario da quanto deciso nell’ordinanza n. 23633/2022, “la prova per testi e l’esibizione degli estratti dei conti correnti erano decisivi” e i giudici del merito avrebbero “dovuto ricorrere alle presunzioni ex art. 2729 c.c.”. Inoltre, la motivazione circa la “doppia conforme” sarebbe “meramente apparente, in quanto non si confronta con l’articolazione del motivo”.

3. I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. L’errore di fatto di cui all’art. 395 n. 4, c.p.c. postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla pronuncia sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo.

L’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass. Sez. U, 27/11/2019, n. 31032; Cass. Sez. U, 28/05/2013, n. 13181). E‘ invece inammissibile il ricorso ex art. 395, n. 4, c.p.c., ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l'omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926;

Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022). Il ricorso per revocazione di Gianangelo Fracchia mira, piuttosto, a reintrodurre il "thema decidendum" originario del ricorso del precedente giudizio di legittimità, e le doglianze formulate denunciano non un errore di fatto meramente percettivo, quanto la fallace valutazione della idoneità dei motivi a fondare la cassazione della stessa pronuncia gravata, ovvero l’inesatta considerazione e interpretazione dell'oggetto del processo e, quindi, un errore di giudizio.

L’errore di fatto che giustifica la revocazione di una decisione della Corte di cassazione può concernere i soli “fatti” sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, e non pretesi errori in iudicando o in procedendo.

4. Peraltro, e nella specie: 4.1. le doglianze sull’accertamento della “assenza di alea”, da compiersi al momento della conclusione del contratto, sulle valutazioni di decisività delle deduzioni istruttorie respinte e sulla configurabilità della "doppia conforme" prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis ) investono evidentemente la formulazione del giudizio sul piano logico - giuridico, e dunque denunciano errori attinenti non all’attività percettiva, quanto all’attività valutativa e interpretativa del giudice di legittimità; 4.2. ancora col ricorso per revocazione, come già in sede di giudizio di legittimità, Gianangelo Fracchia invoca dalla Corte di cassazione un diverso “prudente apprezzamento” delle circostanze di fatto che hanno portato all’accertamento dell’aleatorietà del contratto; non potendo qui mancarsi di rappresentare, del tutto incidentalmente, che la sentenza della Corte d’appello di Milano, impugnata per cassazione, spiegava a pagina sei quali dati erano stati considerati dal Tribunale per verificare l’aleatorietà con riguardo al momento della conclusione del contratto del 9 marzo 2006, sia in punto di incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita della vitaliziata, sia in punto di incertezza in ordine al rapporto tra l’entità e la presumibile durata della rendita.

Il motivo di appello proposto su tale questione era stato dichiarato dalla Corte di Milano “inammissibile, prima ancora che infondato”, non essendosi gli appellanti “confrontati con le ragioni in base alle quali il tribunale ha ritenuto perfettamente valido il contratto di rendita vitalizia, ed il collegato atto di cessione della nuda proprietà a Laura Fracchia, sopra riportate, ma si siano limitati a prospettare, genericamente, una precarietà delle condizioni di salute della signora Scaccabarozzi, che il tribunale ha escluso con argomentazioni non attinte da alcuna critica dai signori Fracchia Alberto e Gianangelo, ed una inadeguatezza del valore della rendita, che i primi giudici hanno escluso con motivazioni, anche in questo caso non oggetto di censura da parte degli appellanti”.

A fronte di tale declaratoria di inammissibilità del motivo di gravame per difetto di specifica riferibilità delle critiche alla ratio decidendi della sentenza di primo grado, le parti rimaste soccombenti proposero ricorso per cassazione senza nemmeno impugnare l’error in procedendo, o in iudicando de iure procedendi, in ordine alla valutazione di ammissibilità dei motivi di appello.

5. Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, regolandosi secondo soccombenza le spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore della controricorrente Laura Fracchia, mentre non deve provvedersi al riguardo per l’altro intimato Alberto Fracchia, il quale non ha svolto attività difensive. 5.1. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.). L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave dellacondotta processuale del ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo.

Opera, dunque, la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. unite n. 27433 e n. 27195 del 2023). 5.2. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dalla controricorrente, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.000,00 ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per