Cassation court allows appeal against administrative fine, ruling joint liability is autonomous and not dependent on the principal violator's status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal filed by the Metropolitan City of Milan against a lower court decision that annulled an administrative fine. The lower court had excluded the joint liability of a transport company because the individual driver, the material violator, was no longer held responsible. The Court ruled that joint liability under Article 6 of Law 689/1981 is autonomous and serves a general deterrent purpose, meaning the company's liability does not depend on the driver's personal responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 della l. n. 689 del 1981; In administrative sanctions, the joint liability of a solidary obligor is autonomous and independent of the principal obligor's liability, serving a general deterrent purpose rather than merely guaranteeing payment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30360/2021 R.G. proposto da: ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, rappresentato e difeso dall'avvocato FALCONIERI SIMONA (FLCSMN72C42E506N) -ricorrente- contro BIZETA 2001 SRL, rappresentata e difesa d a ll’avvocato RINALDI ANGELO -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE LODI n. 208/2021 depositata i l 13/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il giudizio trae origine dal ricorso proposto innanzi al Tribunale di Lodi da Silvano Prandelli, in qualità̀di trasgressore, e dalla Società̀ Bizeta s.r.l., quale obbligata in solido, per l’annullamento all'ordinanza- ingiunzione comminata dall’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano per la violazione dell'art. 7, I, allegato 1, punto 2, del D.
Lgs. n. 151/2007. Il Giudice di Pace di Lodi accolse parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annullò l'ordinanza-ingiunzione nei confronti del trasportatore Silvano Prandelli, confermandola nei confronti della Bizeta 2001 s.r.l. Il Tribunale di Lodi accolse l’appello proposto dalla Bizeta 2001 s.r.l., osservando che, una volta esclusa la legittimazione passiva di Silvano Prandelli, mero conducente e dipendente della società̀ di trasporto, veniva meno la responsabilità solidale della società. Secondo il Tribunale, la responsabilità̀ dell’obbligato solidale prevista dall’art. 6 Legge 689/1981, stante la natura personale della responsabilità̀ amministrativa, ha natura di garanzia, essendo volta ad evitare il pericolo di insolvenza da parte della persona fisica, autore materiale della violazione.
Il Tribunale ritenne che le posizioni del trasgressore e dell’obbligato in solido si pongano necessariamente in rapporto di accessorietà̀, con la conseguenza che il venir meno, per qualsiasi motivo, dell’obbligazione dell’autore materiale dell’infrazione comporta l’esclusione anche dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale. Avverso la sentenza del giudice dell’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano sulla base di un motivo di ricorso. Propone controricorso Società̀Bizeta 2001 S.r.l.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della l. 689/1981, in relazione all’art 360, comma 1, n. 3, cpc , perché il Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’appello, avrebbe ritenuto che la posizione del trasgressore e dell’obbligato in solido si pongano in rapporto di accessorietà, fondando la sua decisione su giurisprudenza superata (Cass.3879/2012;
Cass. 26387/2008), senza tener conto che le Sezioni Unite, con la sentenza 22.9.2017 n. 22082, avrebbero statuito che, in tema di sanzioni amministrative, l’obbligazione del corresponsabile solidale ̀ autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. Il motivo è fondato. Il Tribunale si ̀ discostato dall’orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligazione del corresponsabile solidale ̀ autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. Va dato seguito al principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale ̀ autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale. (Cassazione civile sez. un., 22/09/2017, n.22082).
L’identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito dilegittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la ratio della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 689 del 1981.
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha escluso la responsabilità della società, obbligata in via solidale, sulla base dell’assenza della responsabilità personale del conducente. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassatacon rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lodi in persona di altro magistrato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al al Tribunale di Lodi in persona di altro magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli