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Ordinanza — n. 32823/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses possessory claim regarding public easement access to private property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32823/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected a possessory action filed by Williams against the Pezzini family regarding alleged obstruction of their private road. The court found that the lower appellate court correctly determined the existence of a public easement (servitù di uso pubblico) which precluded the plaintiffs from establishing a protected possessory right to build direct access gates. Consequently, the court ruled that the appellants' attempt to block the fence was legally unfounded and dismissed the appeal, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 832 c.c.; Art. 996 c.c.: A public easement of passage does not grant the dominant owner the right to create direct access gates on the servient land, as this constitutes an intensification of use incompatible with the easement's scope.

Parole chiave

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possessory action public easement private road access servitù di uso pubblico fence obstruction direct access gates dominant owner rights destinazione a uso pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 832 c.c.
Art. 996 c.c.
Art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1 , n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4284/1987
Cass. n. 6436/1985
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21953 del 25.09.2013
Cass. 15/4/2004 n. 7156
628912 –01; Cass. 15/4/2004 n. 7156; Cass.
Cass. 24/3/1993, n. 3525
7156; Cass. 24/3/1993, n. 3525).
Cass. 24430/2016
Da tale fatto discende che i due fondi non sono limitrofi e, di conseguenza, non è prospettabile limitazione alcuna al passaggio, posto che il transito avviene attraverso proprietà demaniale (Cass. 24430/2016).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35614-2018 proposto da: WILLIAMS DI PERRONE SALVATORE E C.SAS IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOACCHINO BELLI, 36, presso lo studio dell'avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DATI; -ricorrente - contro D'ALESSANDRO GIULIO, PEZZINI MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. VERDINOIS 30, presso lo studio dell'avvocato CARLO DELLE SITE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIAMPAOLO MORINI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2057/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13.09.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.11.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO;

RILEVATO CHE: Ric. 2018 n. 35614 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 2 - 1. Con ricorso possessorio risalente a luglio 2009, la società Williams di Perrone Salvatore e c. s.a.s. (Williams) proponeva azione di spoglio dinanzi al Tribunale di Lucca – Sezione distaccata di Viareggio, nei confronti di Massimo Pezzini , Maria G i ulia Pezzini, Giuseppe Pezzini e Giulio D’Alessandro, pro prietari della stradina privata confinante a nord con il terreno sul quale l’attrice aveva effettuato un intervento edilizio autorizzato dal Comune di Lido di Camaiore. La società lamentava, in particolare, lo spoglio mediante l’apposizione di una rete – d a parte d e i convenuti – di fronte a due cancelli prospicienti detta strada privata, che impediva il passaggio e l’accesso a due villette di recente costruzione a cura della società attrice.

2. Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica , riteneva sussistente il fumus del lamentato spoglio, sulla base di una delibera comunale n. 1286 del 15.11.2007 nella quale si riconosceva l’esistenza di una servitù di passaggio di uso pubblico (dicatio ad patriam) gravante sulla strada privata di cui si discute; tale decisione veniva reclamata, e quindi accolta , dinanzi al Collegio , che revoca va il provvedimento di reintegra. Il processo proseguiva nella fase di merito, e si concludeva con sentenza n. 254/2014 di accoglimento della domanda possessoria e di inibizione ai convenuti di reiterare lo spoglio.

3. Avverso detta sentenza proponevano appello Massimo Pezzini e Giulio D’Alessandro. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 2057/2018 accoglieva il gravame revocando il provvedimento di inibitoria.Per quel che qui rilevava, a sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava che: -la comprovata esistenza di una rete di recinzione a confine delle proprietà Williams e Pezzini, indebitamente rimossa nel 2008 e Ric. 2018 n. 35614 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 3 - ripristinata dai Pezziniprima che fossero costruiti i cancelli delle villette, esclude in capo allaWilliams il possesso tutelabile del passo ; -i Pezzini avevano concesso il passaggio verso la proprietà Williams solo per un tempo determinato, coincidentecon l’esecuzione dei lavori edili: avendo, pertanto , i proprietari della via privata semplicemente posto in essere un atto di tolleranza,si deve ritenere applicabile l’art.1144 cod. civ.; - l’uso pubblico di una strada privata consente il passaggio di chiunque, ma non consente al proprietario confinante con detta strada di aprire un varco nella recinzione per accedere alla sua proprietà.

4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione Williams di Perrone Salvatore e c. s.a.s. in liquidazione, affidandolo a tre motivi. Si difendevano Massimo Pezzini e Giulio D’Alessandro depositando controricorso, illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 cod. proc. civ. La Corte d’Appello avrebbe escluso il diritto della Williams di aprire un varco nella recinzione già esistente, laddove la società aveva agito in via possessoria a tutela del diritto di passo uti civissulla strada di uso pubblico. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte d’Appello si è pronunciata esattamente sul domandato, avendo gli appellanti impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui riconosceva alla Williams un diritto di passoil cui accesso era impedito da una rete (v. sentenza, p. 10).

Il giudice di seconde cure, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha negato che la rete costituisse atto di spoglio del possesso del passaggio sulla strada uti civis(v. sentenza p. 9, 3° e 4° c apoverso ) . Ric. 2018 n. 35614 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 4 - 2. Con il secondo motivo si deduc e l’errata attribuzione di contenuto al diritto di passo su strada privata ad uso pubblico di cui gode ogni cittadino, uti civis.Nella prospettazione della ricorrente, una volta accertata l’esistenza di una servitù di passaggio pubblico, ad ogni cittadino è consentito il libero transito, compreso il proprietario del fondo vicino (società Williams) che voglia recarsi nella sua proprietà (Cass. n. 4284/1987;

Cass. n. 6436/1985). 2.1. Anche il secondo motivo è in fondat o : è consolidato l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo il quale l'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico,in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non implica la facoltà dei proprietari frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi su detta strada privata, implicando ciò una utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile nel contenuto dell'indicata servitù (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 21953 del 25.09.2013, Rv. 628912 –01; Cass. 15/4/2004 n. 7156; Cass. 24/3/1993, n. 3525).

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1 , n.

5) cod. proc. civ. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il fatto che, con atto notarile del 02.11.2009, il Comune di Camaiore è divenuto proprietario di una striscia di suolo, adibita a marciapiede, che si interpone tra la proprietà Williams e la strada privata ad uso pubblico. Da tale fatto discende che i due fondi non sono limitrofi e, di conseguenza, non è prospettabile limitazione alcuna al passaggio, posto che il transito avviene attraverso proprietà demaniale (Cass. 24430/2016). 3.1. Il motivo è inammissibile. Ricordato, preliminarmente, che il presente giudizio ha ad oggetto una domanda di tutela possessoria, Ric. 2018 n. 35614 sez.

S2 -ud. 29-11-2022 - 5 - risulta assorbente il rilievo che la Corte d’Appelloha accertato, in fatto , che«la rete al confine tra le due proprietà era preesistente al cantiere ed al momento in cui sarebbe avvenuto il presunto spoglio»; donde, secondo il giudice territoriale, la dimostrazione che «Williams non ha mai esercitato il possesso della servitù di passaggio verso la sua proprietà del quale ha chiesto tutela mediante il lamentato spoglio» (pag. 8, primo capoverso, della sentenza). A ciò va aggiuntoche l’atto del 2 novembre 2009 a cui fa riferimento i l mezzo di impugnazione è successivo all’epoca in cui la stessa società ricorrente colloca il presuntospoglio (fine marzo 2009, vedi la narrativa di fatto a pag. 2 della sentenza).

Palese, dunque, è il difetto di decisività della circostanza di cui la ricorrentelamenta l’omesso esame.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso e liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsie agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. Ric. 2018