Cassation court quashes appeal judgment for failure to evaluate formal interrogation testimony on usucapion possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment regarding a usucapion dispute between the Lanza-La Spina couple and the Pistorio family. The lower court rejected the claim because it failed to consider the defendant's formal interrogation testimony, which confirmed possession starting around 1968. The court ruled that this omission constituted a violation of the principle of non-contestation and a lack of comprehensive reasoning, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697, 2733 c.c.: The court of appeal must comprehensively evaluate all evidence, including formal interrogations, and omitting such testimony constitutes a violation of the principle of non-contestation and a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22245/2019 R.G. proposto da : LANZA ANTONINO, LA SPINA MARGHERITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI DARDANELLI 46, presso lo studio dell’avvocato SPINELLA MAURIZIO (SPNMRZ58L30C351F) rappresentati e difesi dagli avvocati CIAVOLA ANTONINO (CVLNNN59S25C351J), CORSARO ALFIO ANTONIO (CRSLNT65M20C351J) -ricorrenti- contro PISTORIO ANTONINO, PISTORIO SEBASTIANO, PISTORIO FABIO, PISTORIO GABRIELE, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesidall'avvocato MARCHESE NATALE (MRCNLN66H14C351C) -controricorrenti- nonchécontro PISTORIO SALVATORE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 44/2019 depositata il 11/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Caltagirone, pronunciando sulla domanda proposta da Antonino Lanza e Margherita La Spinanei confronti di Salvatore, Antonino, Sebastiano, Fabio e Gabriele Pistorio, per ottenere la declaratoria di usucapione di uno stabile di Scordia, respingeva la domanda principale, accogliendo quella riconvenzionale dei convenuti, volta ad ottenere l’immediato rilascio dell’immobile. A seguito di rituale impugnazione dei soccombenti, con sentenza n. 44 dell’11 gennaio 2019, la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame.
Il giudice di secondo grado ha affermato che, sulla base della prova per testi espletata in Tribunale, non sarebbe stato comprovato il possesso per vent’anni da parte dei coniugi Lanza-La Spina. Contro la predetta sentenza ricorrono per cassazione Antonino Lanza e Margherita La Spina, sulla scorta di tre motivi. Si sono costituiti Antonino, Sebastiano, Fabio e Gabriele Pistorio, depositando controricorso. In prossimità dell’udienza camerale, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DI DIRITTO 1) Attraverso la prima censura, i ricorrenti deduc ono la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 228 c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e 2733 c.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.
Nella valutazione delle prove, la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare le risultanze dell’interrogatorio formale, che erano state assertive delle circostanze dedotte e che avrebbero dovuto essere valutate alla stregua di una confessione giudiziale.
2) Con il secondo mezzo, il Lanza e la La Spina si dolgono della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.e 245 comma 1° c.p.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe fatto malgoverno delle risultanze probatorie con riferimento alla sussistenza del possesso ad usucapionem.
3) Mediante la terza doglianza, i ricorrenti assum ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 115c.p.c. e 1141 c.c. , in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c. La Corte d’appello avrebbe mancato di applicare il principio di non contestazione ad una serie di circostanze favorevoli ai ricorrenti ed idonee a dimostrare la continuità nel possesso.
4) Il primo motivo è fondato. 4.a) La Corte d’appello, al fine di negare il rilievo delle prove assunte in primo grado ha affermato “Quanto ai rimanenti articolati di cui all’anzidetta memoria, essi non riescono a fornire la prova del termine iniziale di decorrenza del possesso; in particolare l’articolato n. 24, pur facendo riferimento al ventennio necessario ai fini dell’acquisto a titolo originario, usa l’espressione circa vent’anni or sono, espressione tutt’altro che idonea, in quanto dalla stessa, e, conseguentemente, dalla deposizione dei testi escussi, non riesce a desumersi con certezza il termine iniziale di decorrenza”. 4.b) E’ pacifico, giacché la circostanza è riconosciuta anche dai controricorrenti, che avanti il Tribunale, in sede di interrogatorio formale, Salvatore Pistorio aveva affermato che l’immobile sito in Scordia, via Trabia n°56 era abitato da La Spina Salvatore (dante causa dei ricorrenti) e che il periodo di occupazione – da parte del La Spina - risaliva a circa due anni dopo l’acquisto (1968).
Di conseguenza, il dato processuale oggettivo smentisce la sentenza impugnata, tanto più che, come correttamente affermano i ricorrenti, l’assunto ha valenza confessoria. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, tanto più quando si tratti di una risposta ammissiva in sede di interrogatorio formale, si prospetta il vizio di omessamotivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, n. 41643 del 27 dicembre 2021).
In altri termini, nella valutazione complessiva del quadro probatorio, i giudici catanesi avrebbero quanto meno dovuto menzionare le risultanze dell’interrogatorio formale dei convenuti.
5) Il secondo ed terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo. Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce dei principi sopra esposti. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie ilprimo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione all a censur a accolta e rinvia alla Corte d’appello di Catania , in di