Supreme Court orders remand for proper service of appeal on third party Marco Colombini after failed postal delivery.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal against the Second Instance Court's judgment regarding a simulated sale of commercial property. The appellant argued that the lower court erred in prioritizing the validity of a power of attorney over presumptive evidence of a simulated transaction intended to evade eviction proceedings. The Court found the appeal admissible but noted that the third party, Marco Colombini, could not be served via standard postal service due to his relocation. Consequently, the judgment was remanded to the lower court to effectuate proper service within sixty days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 143 c.p.c.: When a third party cannot be served by ordinary mail due to relocation, the court must order notification via alternative means or ex officio service within a strict deadline to ensure procedural validity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 5969-2017 proposto da: TURCHETTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CELIDONE 25, presso lo studio dell'avvocato MARCO COSTANTINI, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro CARAMICO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAZIANO 26, presso lo studio dell'avvocato CESARE AMMENDOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CINQUEGRANA; -controricorrente - nonchè contro COLOMBINI MARCO; -intimato - avverso la sentenza n. 7582/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16.12.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.11.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO. Ric. 2017 n. 05969 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 2 - RILEVATO CHE:
1. Con atto pubblico dell’08.07.2003, Marco Turchetti acquistava da Marco Colombini un locale commerciale sito in Roma; il prezzo dichiarato nell’atto pubblico risultava esseredi €20.000,00, benché nel contratto preliminare stipulato con scrittura privata del 23.05.2003 il prezzo concordato fosse di €50.000,00. Le parti si obbligavano, altresì: l’acquirente, a conferire in locazione l’immobileal venditore per sei anni rinnovabili, e questi a corrispondere al compratore il canone di locazione pari ad €400,00 mensili. 1.1. Nella stessa data di stipulazione del rogito, le parti sottoscrivevano: - una scrittura privata nella quale Marco Turchett i ribadiva un impegno già assunto nel contratto preliminare, ossia rivendere l’immobile al Colombini al prezzo di €50.000,00, rilasciando contestualmente a quest’ultimo una procura irrevocabile all’acquisto (in funzione di garanzia); -un ulteriore atto pubblico con il quale Marco Turchetti nominava e costituiva suo mandatario speciale Marco Colombini , affinché vendesse lo stesso immobile «in suo nome, conto e di interesse … a chicchessia, per il prezzo che riterrà più opportuno».
A causa dellamorosità del Colombini nel pagamento dei canoni di affitto, in data 22.05.2004 il Turchetti intimava al Colombini lo sfratto per morosità, convalidato dal Tribunale di Roma il 19.07.2004, al quale seguiva la fase esecutiva fissata a partire dal 30.08.2004. Con atto pubblico del 02.03.2005, preceduto da un preliminare del 09.11.2004 (allorquando la fase esecutiva di sfratto aveva già avuto corso) dal quale risultava il prezzo di vendita di €50.000,00, Colombini Marco trasferiva a Caramico Claudio l’immobile di cui si discute per il Ric. 2017 n. 05969 sez.
S2 -ud. 29-11-2022 - 3 - prezzo di €25.000,00, in forza della procura per atto pubblico dell’08.07.2003 conferitagli dal Turchetti. 1.2. Il Turchetti adíva il Tribunale di Roma per sentire dichiarare la simulazione assoluta della vendita del locale commerciale intercorsa tra Colombini Marco e Caramico Claudio (allo scopo d i sottrarre l’immobile all’esecuzione dello sfratto), che egli poteva provare con qualsiasi mezzo nella sua qualità di terzo; in subordine : la nullità o l’annullamento di detta vendita per difetto di autorizzazione a vendere, ovvero per conflitto di interessi in capo al venditore Colombiniex art.1394 cod. civ.; in via ancor più gradata, per sentire condannare quest’ultimo al pagamento di €25.000,00 a suo favore in qualità di mandante, oltre al risarcimento dei danni.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 10.12.2009, esclusa la simulazione del contratto di vendita intercorso tra Colombini e Caramico, riteneva provato che il Colombini avesse agito in qualità di mandatario del Turchetti, e condannava pertanto il primo alla restituzione del prezzo di vendita dell’immobile (€25.000,00).
3. Avverso la decisione del giudice di prime cure interponeva appello Marco Turchetti dinanzi alla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza n. 7582/2016, rigettava il gravame e – confermando l’infondatezza della simulazione – condannava il Turchetti al pagamento delle spese di secondo grado in favore del Caramico Claudio, essendo rimasto contumace il Colombini Marco. Osservava la Corte che: - nel contrasto tra la scrittura privata dell’8.07.2003, sottoscritta dalle parti ma non registrata, con la quale il Turchetti rilasciava una procura irrevocabile al Colombini all’acquisto dello stesso immobile; e l’atto pubblico, avente stessa data, con il quale lo stesso Turchetti conferiva al Colombini mandato irrevocabile a vendere l’immobile di cui Ric. 2017 n. 05969 sez.
S2 -ud. 29-11-2022 - 4 - è causa, deveprevalere quest’ultimo, a norma dell’art. 2704 cod. civ., al fine di tutelare la buona fede del terzo acquirenteCaramico che ha confidato sulla certezza dell’atto notarile di conferimento del potere di firma al rappresentante Colombini; -l’esistenza di un mandato con rappresentanza vale ad escludere sia la simulazione dell’atto di compravendita del 02.03.2005, sia la riconoscibilità del conflitto di interessi in capo al rappresentante, sebbeneaffittuario moroso dell’immobile di cui si discute.
4. La sentenza della Corte d’Appello di Roma venivaimpugnata per la cassazione da Turchetti Marco, e il ricorso illustrato da memoria. Si difendeva Claudio Caramico depositando controricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, exart. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Nella prospettazione del ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe e rrato nel non valutare del tutto l’importante mole di presunzioni che avrebbero dimostrato l’esistenza del negozio simulato o comunque della conoscenza, in capo alle parti, di ciò che la vendita del locale commerciale copriva, facendo invece prevalere la regolarità della procura in forza della quale il Colombini vantava il mandato a vendere e, quindi, la mancata conoscibilità in capo al Caramico della scrittura privata, dalla quale emergevano le vicende patrimoniali intercorrenti tra il Turchetti e il Colombini.
2. Con il secondo motivo, articolato in due diverse doglianze, si deduce violazione ed errata applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., artt. 2726-2729 cod. civ., in relazione all’art. 1417 cod. civ. Con una prima doglianza il ricorrente lamenta il fatto che la Corte d’Appello avrebbe errato nel far prevalere Ric. 2017 n. 05969 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 5 - l’esistenza di una procura a vendere sull’esistenza di un accordo simulato. Quest’ultima avrebbe dovuto essere valutata alla luce degli elementi presuntivi rilevanti; tra questi:
a) la mancata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto dell’immobile, asseritamente già corrisposto secondo le risultanze del rogito ma mai dimostrato;
b) l’irrisorietà del prezzo di vendita, concordato per €25.000,00 a fronte di un valore di mercato di €50.000,00;
c) l’impegno a riacquistare l’immobile dal Turchetti, già espresso dal Colombini nel preliminare di compravendita del 23.05.2003 e successivamente da questi reiterato nel verbale di accesso prodotto dall’ufficiale giudiziario in data 28.01.2005 in fase esecutiva di sfratto. Con la seconda doglianza il ricorrente ritiene erroneamente non valutato dal giudice di seconde cure il conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1394 cod. civ., addebitabile al rappresentante Colombini, il quale avrebbe fraudolentemente ceduto l’immobile di cui si discute ad un amico per vanificare la procedura di sfratto alla quale egli era orami sottoposto e rimanere nella detenzione del locale.
3. Questo Collegio rilevache la notifica del presente ricorso aMarco Colombini risulta essere stata tentata, mediante il servizio postale, con raccomandata A.R. 7676135050643 - 3 , del 04.04.2017 spedita in Roma, allavia Vincenzo Renieri, n. 11, Scala A, Int. 13, dove lo stesso sarebbe stato residente:agli atti del presente giudizio, tuttavia, risult a la mancata consegna del plico per essersi il destinatario trasferito. Va pertanto disposto il rinvio del giudizio a nuovo ruolo e assegnato al ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla rinnovata notifica del ricorso a Marco Colombini. Compiute le effettive ricerche nel luogo di ultima residenza nota (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021, Rv. 663335 -01), attestata l’eventuale irreperibilità del destinatario presso Ric. 2017 n. 05969 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 6 - il suddetto indirizzo, si proced erà alla notifi c azione ex art. 143 cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione ordina la rinnovazione della notificazione delricorso a Marco Colomb i ni , entro il termine di sessanta giornidall'avvenuta comunicazione della pres