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Ordinanza — n. 32743/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes lower court order denying lawyer's fee liquidation due to procedural errors in interpreting state-funded legal aid rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32743/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal against a Foggia Tribunal order that revoked a lawyer's admission to state-funded legal aid and denied fee liquidation. The lower court incorrectly ruled that late submission of the fee liquidation request and missing initial admission documents precluded the claim, violating specific provisions of the relevant decree. The Court found these interpretations erroneous, holding that the law does not impose a strict deadline for fee liquidation after the underlying case concludes and does not require the initial admission request to be present for the Tribunal to verify eligibility.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002; Artt. 79 e 136 del DPR n. 115/2002: The provision regarding fee liquidation does not establish a preclusive deadline for submission after the conclusion of the underlying proceedings, nor does it mandate the simultaneous presence of the initial admission request to validate the claim for state-funded legal aid.

Parole chiave

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patrocinio a spese dello Stato liquidazione compenso difensore revoca ammissione beneficio DPR 115/2002 preclusione procedurale giudizio di opposizione Corte di Cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 83, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002
Nella specie il diniego di liquidazione era stato adottato proprio in ragione della tardiva presentazione dell’istanza di liquidazione, in quanto il Tribunale reputava di dover dissentire dall’opinione secondo cui l’art. 83, co.
Artt. 79 e 136 del DPR n. 115/2002
art. 112 c.p
art. 702-ter c.p
Inoltre, con specifico riferimento al procedimento sommario di cognizione, cui è sottoposto il procedimento oggetto di causa, è stato sostenuto che l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22448/2019
Cass. n. 7557/2023
22448/2019, nonché Cass. n. 7557/2023, non massimata, Cass.
Cass. n. 7550/2023
7557/2023, non massimata, Cass. n. 7550/2023, non massimata).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9528-2022 proposto da: COLASANTO MARIA CLSMRA67A41A669N, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SARCINA, nonché quest’ultimo in proprio; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 04/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO; Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -2- Lette le memorie dei ricorrenti; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.

Colasanto Maria, quale avente causa di Lattanzio Albina, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Foggia aveva disposto le revoca dell’ammissione della Lattanzio al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento civile, nel quale era stata assistitadall’avv. Giuseppe Sarcina. Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 4 aprile 2022 ha rigettato l’opposizione. In primo luogo, ha evidenziato che ai fini della liquidazione del compenso, ed onde assicurare al giudice di verificare la correttezza dell’ammissione provvisoria, è necessario che il difensore della parte ammessa provvisoriamente al beneficio, unitamente alla richiesta di liquidazione del compenso, produca anche la richiesta di a m missione inoltra ta a l COA d ella documentazione relativa, ma prima della definizione della causa di merito.

Nella specie il diniego di liquidazione era stato adottato proprio in ragione della tardiva presentazione dell’istanza di liquidazione, in quanto il Tribunale reputava di dover dissentire dall’opinione secondo cui l’art. 83, co. 3 bis , del DPR n. 115/2002 non poneva alcuna barriera preclusiva, ben potendo la liquidazione avvenire anche ove l’istanzafosse proposta dopo la definizione della causa presupposta. Inoltre, rilevava che l’istanza di liquidazione era stata corredata solo del provvedimento di ammissione al beneficio presentata al Consiglio dell’Ordine, mentre non risultava depositata anche l’istanza di ammissione, il che precludeva al Tribunale di poter Ric. 2022 n. 09528 sez.

S2 -ud. 21-11-2023 -3- verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del beneficio.

2. Per la cassazione di tale ordinanza propongono ricorso Colasanto Maria e Sarcina Giuseppe sulla base di tre motivi. Parte intimata non ha svolto difese in questa fase. Con ordinanza interlocutoria n. 14348 del 24 maggio 2023, la Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anziché all’Avvocatura Generale, ne ha disposto la rinnovazione, in quanto affetta da nullità, entro sessanta giorni dalla comunicazione. La causa è stata quindi chiamata all’odierna udienza, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memorie.

3. L’ordine logico de l le questioni impone la p r eventiva di samina del terzo motivo di ricorso, in quanto sebbene l’ordinanza impugnata abbia rigettato l’opposizione proposta dall’avv. Sarcina avverso la sua richiesta di liquidazione dei compensi, ha altresì rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione della dante causa della Colasanto al beneficio del patrocinio, di modo che l’ammissibilità della richiesta di liquidazione dei compensi del professionista presuppone che a monte sia ripristinata l’efficacia del provvedimento di ammissione, che è appunto condizione legittimante la possibilità per l’avvocato di richiedere il compenso al Ministero della Giustizia.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 150/2011, in relazione all’omesso esercizio da parte del giudice d el potere d i ordinare l’integrazione della documentazione a sostegno della richiesta, palesandosi anche erronea la conclusione circa Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -4- l’affermazione della sua tardiva produzione in sede di opposizione (e ciò in quanto la copia della dichiarazione presentata dalla Lattanzio al momento della richiesta inoltrata al COA, era stata depositata unitamente all’atto di opposizione).

Si deduce che l’istanza era un necessario presupposto della delibera di ammissione provvisoriamente adottata dal COA, e che, quindi, doveva reputarsi che fosse stata in ogni caso proposta, mentre proprio l’applicazione delle norme sul p rocedimento sommario di cognizione, avuto riguardo alla natura del giudizio di opposizione, esclude che possa rinvenirsi una preclusione alla produzione documentale in quella sede. Il motivo è fondato. La giurisprudenza penale di questa Corte ha ribadito che (Cass. pen. n. 17667/2019)in tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione al provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al beneficio rientra nei poteri - doveri del giudice acquisire gli atti e i documenti del fascicolo del procedimento che ha dato luogo al provvedimento impugnato, in conformità con i poteri integrativi riconosciuti dalla legge, essendosi quindi annullata con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'opposizione sul presupposto della mancata allegazione della richiesta di ammissione e della documentazione a questa allegata.

In termini analoghi è stato poi affermato che in tema di patrocinio a spese dello Stato il procedimento di ammissione al beneficio è connotato dall'assenza della previsione di termini preclusivi, con conseguente ammissibilità delle produzioni documentali dell'interessato non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -5- avverso il provvedimento di rigetto (Cass. pen. n. 6529 del 09/01/2018). Analogamente la giurisprudenza di questa Corte, in relazione alle controversie riservate al giudice civile ha ribadito che il giudice di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass. n. 23133/2021;

Cass. n. 2206/2020, che specifica che il potere – dovere della norma opera non solo ove l’incertezza investa il quantum, ma anche ove a monte sia messo in discussione anche l’an della pretesa). E’ stato poi ribadito che il ricorso di cui all’art. 15 citato, nel regime introdotto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n. 319 del 1980 -, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. -e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza (Cass. n. 1470/2018).

Inoltre, con specifico riferimento al procedimento sommario di cognizione, cui è sottoposto il procedimento oggetto di causa, è stato sostenuto che l'art. 702-bis, commi 1 e 4, c.p.c., non contempla alcuna sanzione processuale in relazione al mancato Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -6- rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta; ne consegue l'ammissibilità della produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c. (Cass. n. 46/2021).

Una volta richiamati i suesposti principi, la decisione del giudice di merito si rivale evidentemente in contrasto con le norme per come interpretate dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare, l‘avvenuto deposito del provvedimento d i ammissione al beneficio, emesso in via provvisoria da parte del COA, presupponeva evidentemente che fosse stata presentata un’istanza, verosimilmente corredata delle indicazioni necessarie per la delibazione dell’organo incaricato di provvedere in via provvisoria, così che, essendo sussistente l a presunzione dell’esistenza anche dell’istanza della parte, il Tribunale non poteva pervenire al rigetto dell’opposizione (nel quale il giudice è chiamato a statuire circa la correttezza del provvedimento impugnato, ma tramite la complessiva rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto indicati dalle parti), facendo semplicemente riferimento al fatto che inizialmente l’istanza non era stata depositata.

Inoltre, l’assenza di preclusioni alla produzione documentale nel giudizio di opposizione, non consentiva di ritenere tardiva la produzione dell’istanza di ammissione inoltrata al COA, avvenuta contestualmente al deposito dell’opposizione, occorrendo peraltro rilevare che, ove anche tale istanza non fosse stata depositata, incombeva sul giudice il potere-dovere di decidere “causa cognita” Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -7- sollecitando l’acquisizione degli atti del giudizio presupposto, ovvero richiedendo le più opportune informazioni alle parti, sollecitando anche eventuali chiarimenti.

La meccanica e rigida applicazione del principio dell’onere della prova, senza considerare il rilevante temperamento presente nella norma speciale, come anche l’erronea individuazione di una preclusione alla pr o duz i one di documenti nel giudizio di opposizione, hanno quindi minato in radice la correttezza del ragionamento del giudice di merito, dovendosi quindi pervenire alla cassazione dell’ordinanza nella parte in cui ha rigettato l‘opposizione avverso il provvedimento di revoca del beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

4. L’accoglimento del terzo motivo determina poi evidentemente l’assorbimento del secondo motivo, che denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 79 e 136 del DPR n. 115/2002 sul presupposto che la mancata produzione d ell’istanza di ammissione rivolta al COA non rientra tra le ipotesi in cui la legge permette di revocare il beneficio. 5.Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 83 del DR n. 115/2002 nella parte in cui il giudice dell’opposizione ha condiviso la valutazione resa nel provvedimento opposto, secondo cui la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dopo la chiusura del giudizio presupposto, rende inammissibile la stessa istanza.

Si evidenzia che in realtà la richiesta di liquidazione era stata avanzata subito dopo il decesso della parte assistita e prima ancora che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio, avendo erroneamente reputato il Tribunale che ai fini della tem pe stiva Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -8- produzione dell’istanza di liquidazione, fosse necessario produrre tempestivamente anche la richiesta di ammissione al beneficio inoltrata dalla parte assistita al COA. Trattasi però di interpretazione erronea ed in contrasto con l’esegesi del co. 3 bis dell’art. 83 offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

Anche tale motivo è fondato. Ritiene il Collegio di dover assicurare continuità , in assenza di diverse indicazioni provenienti dal contenuto dell’ordinanza impugnata (avendo la stessa ripreso argomenti e profili di criticità già disattesi dai precedenti di questa Corte), al pacifico orientamento di questa Corte che ha affermato che l'art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l'istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (Cass. n. 22448/2019, nonché Cass. n. 7557/2023, non massimata, Cass. n. 7550/2023, non massimata).

6. In accoglimento del primo e del terzo motivo, l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Foggia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P. Q. M. Ric. 2022 n. 09528 sez. S2 -ud. 21-11-2023 -9- La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, nei termini di cui in motivazione, e