Cassation court dismisses appeal due to defective service of process requiring remand for re-notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal against a disciplinary decision regarding a doctor's online anti-vaccine statements. The primary procedural flaw was the notification of the appeal to a PEC address designated only for administrative communications rather than judicial acts. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a new hearing date for the proper re-notification of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When an appeal is notified to an electronic address reserved for administrative purposes, the notification is null and void, requiring the case to be remanded for re-notification to the correct judicial address.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 18256-2021 proposto da: MIEDICO DARIO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA XX SETTEMBRE 24, presso lo studio dell'avvocato BARBARA RANDAZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO ONIDA giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIA FONTANA 25, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ANTONIO MARIA PENNASILICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO SMEDILE, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché contro PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO; -intimato - avverso la decisione n. 23/2020 della COMM.CENTR.ESERC.PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; Lette le memorie del ricorrente e del Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano; RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE A seguito di segnalazioneda parte del Presidente della FNOMCeO in merito ad alcune dichiarazioni rese dal dott. Miedico in materia di terapie vaccinali su numerosi siti Internet, l’Ordine dei Medici di Milano decideva di intraprendere un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Dario Miedico , sul presupposto che la pubblicazione di commenti e video in rete costituissero una propaganda contro le vaccinazioni pediatriche, in contrasto con le indicazioni nazionali ed internazionali, con le disposizioni del SSN e le direttive regionali, nonché con le evidenze della letteratura scientifica disponibile.
Dopo avere proceduto all’audizione del dott. Miedico, il quale sosteneva la legittimità della propria condotta, in quanto espressiva della libera manifestazione del pensiero, ed essendo pervenute altre segnalazioni circa l’attività del ricorrente, tra cui una missiva inviata con la sottoscrizione anche del Miedico al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, con la quale era esternato un atteggiamento di scetticismo nei confronti del rimedio vaccinale, la Commissione per gli iscritti all’albo dei medici chirurghi deliberava l’apertura del procedimento disciplinare, assumendo che il sanitario aveva gettato discredito sulle terapie vaccinali e propalato in maniera censurabile, scorretta e scarsamente scientifica i nocumenti dell’attività vaccinale per l’infanzia, senza però evidenziarne i vantaggi prevalenti, negando anche la sussistenza dell’immunità di gregge e menzionando la presenza di mercurio nei vaccini, sebbene da tempo non più utilizzato per la loro preparazione.
Il tutto in violazione degli artt. 1, co. 2, 2 e 55 del Codice di deontologia medica 2006/2007, e per condotte poste in essere tra il 20 ottobre 2015 ed il 2017. In sede di procedimento disciplinare il dott. Miedico contestava la ricorrenza dell’illecito contestatogli, evidenziando di avere sempre dato una corretta informazione, in ragione della necessità di dare contezza anche dei rischi della pratica vaccinale, rischi confermati anche dalle leggi dello Stato che riconoscevano un indennizzo in favore dei soggetti che avessero subito dei danni in conseguenza delle vaccinazioni obbligatorie.
Assumeva che erano anche corrette le informazioni offerte quanto all’immunità di gregge ed alla presenza del mercurio. La Commissione con delibera del 2 ottobre 2017 d isponeva la radiazione del sanitario dall’albo dei medici chirurghi. Tale decisione era impugnata dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie che, con la decisione n. 23 del3 maggio 202 1 , rigettava il ricorso. La Commissione disattendeva la deduzione circa il difetto di specificità della contestazione così come quella relativa alla sussistenza di una violazione del principio del ne bis in idem, atteso che i fatti per i quali in precedenza il Miedico era stato sottoposto a procedimento disciplinare erano del tutto diversi e molto risalenti nel tempo.
Osservava che la decisione impugnata non aveva contestato al ricorrente il libero esercizio della manifestazione del pensiero, ma aveva piuttosto censurato la diffusione presso un pubblico indifferenziato di informazioni fuorvianti, non convalidate dalla comunità scientifica prevalente, violando il dovere deontologico di dare un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente. In tal senso lo stesso Miedico aveva ammesso che alcune delle informazioni trasmesse, circa il maggiore livello di salute dei bambini non vaccinati erano prive di fondamento scientifico ed erano rese senza una precisa indicazione delle percentuali dalle quali erano tratte le conseguenze, non rappresentando il risultato di una compiuta ricerca epidemiologica.
Dopo aver ricordato la cogenza per i medici anche delle norme deontologiche, sottolineava come molte delle affermazioni fatte dal Miedico erano prive di conforto dal punto di vista scientifico, non potendo essere invocata la libertà dell’arte e della scienza per giustificare la condotta contestata. Secondo la Commissione Centrale, dal contenuto della missiva inviata al Presidente dell’ISS, e sottoscritta per adesione del reclamante, si rilevava come la stessa offrisse un’informazione di carattere allarmistico, ed ad un pubblico indifferenziato, senza il supporto della letteratura scientifica settoriale né di dati epidemiologici acclarati.
La condotta era quindi meritevole di sanzione e con una misura particolarmente rigorosa in ragione del coinvolgimento nella condotta illecita della salute di soggetti fragili e maggiormente vulnerabili. Occorreva armonizzare il diritto alla libera manifestazione del pensiero con quello alla tutela della salute, individuale e collettiva, e ciò poteva avvenire solo tramite un’informazione trasmessa secondo le evidenze scientifiche disponibili, tenendo conto delle linee diagnostiche e terapeutiche accreditate. Inoltre, non poteva non tenersi conto del fatto che la stessa Costituzione riconosce l’ammissibilità di trattamenti sanitari obbligatori occorrendo contemperare il diritto alla salute del singolo con quello della collettività, e ciò anche ove il trattamento riguardi dei minori che vantano in ogni caso un interesse a ricevere la cura migliore anche nei confronti dei genitori che non intendano adempiere al loro compito di cura.
La Corte Costituzionale aveva poi ribadito la piena compatibilità con l’art. 32 Cost. delle norme che impongano un trattamento sanitario obbligatorio, ed anche di tipo vaccinale, non potendo il potere attribuito ai genitori di provvedere alla cura dei figli, risolversi in scelte potenzialmente pregiudizievoli per la loro salute La cassazione della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni sanitarie è chiesta da Miedico Dario sulla base di sette motivi di ricorso. Il Ministero della Salute e l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano hanno resistito con autonomi controricorsi.
Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. Il ricorrente ed il Consiglio dell’Ordine dei Medici hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Osserva la Corte che il ricorso è stato notificato per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano all’indirizzo pec che, come si ricava anche dalla consultazione del sito istituzionale del destinatario, è riservato alle comunicazione di natura amministrativa. Ritenuto che però si tratta di notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata comunque riferibile alla parte, l’errore commesso si ripercuote nella nullità della notifica stessa, alla quale deve porsi rimedio tramite la rinnovazione della notifica all’indirizzo invece deputato alla ricezione degli atti giudiziari.
A tal fine la causa deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo, con ordine al ricorrente di provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso. PQM Rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso alla Procura della Repubblica press