Cassation court dismisses appeal for one party but allows it for another due to lack of contradictory proceedings against the company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible for Giovanni Mastrovito but allowed it for Gami Invest S.r.l. regarding the company's joint liability. Mastrovito argued the appeal was timely, while the opposing party contended it was late and that the lower court violated procedural rules by imposing higher penalties without hearing the absent company. The court ruled that the appellate judge could not condemn the non-constituted company to a sum exceeding the first-instance judgment or award second-instance costs without establishing contradictory proceedings against it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: When a party fails to constitute itself in second instance, the appellate court cannot impose heavier penalties or award second-instance costs without contradicting the absent party, rendering such judgments partially voidable.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23386/2019 R.G. proposto da : MASTROVITO GIOVANNI, GAMI INVEST SRL, elettivamente domiciliati in ROMA,VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 108, presso lo studio dell’avvocato PASSERO CINZIA (PSSCNZ66S60D960V), rappresentati e difesi dall'avvocato MUSCHIO SCHIAVONE DONATO ANTONIO (MSCDTN63L23E986U); -ricorrenti- contro DE GIORGIO MARIO(DGRMRA56H09L049F), elettivamente domiciliato in ROMA,VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato COLUCCI ANGELO (CLCNGL60D17L049H), rappresentato e difeso dasé stesso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI LECCE, SEZ. DIST. DI TARANTO,n. 30/2019 depositata i l 17/01/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Giovanni Mastrovito e la società Gami Invest s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 17 gennaio 2019, n.
30. La Corte d’appello, nella contumacia della società Gami Invest, aveva rigettato il gravame principale di Giovanni Mastrovito e aveva accolto parzialmente il gravame incidentale dell’avvocato Mario De Giorgio, condannando Mastrovito e Gami Invest in solido al pagamento della somma di euro 74.429 e alle spese del doppio grado del processo. Ha resistito con controricorso Mario De Giorgio.
2. Con provvedimento del 31 gennaio 2023 il Presidente della seconda sezione civile ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380- bis, comma 1 c.p.c., di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto, “atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore in appello degli odierni ricorrenti in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva, in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019”. Con atto dell’8 marzo 2023 i ricorrenti hanno chiesto ex art. 380-bis, comma 1 c.p.c., la decisione del ricorso, precisando “che il ricorso è tempestivo in quanto la Gami Invest s.r.l. non si è costituita nel giudizio di secondo grado e non vi è stata notifica ad alcun suo difensore in appello”.
Mario De Giorgio ha depositato “brevi note” nelle quali ha “espressamente escluso l’adesione di cui all’art. 391, ultimo comma c.p.c.” e ha chiesto a questa Corte di condannare in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del presente grado in suo favore; il medesimo ha poi depositato memoria con la quale, preso atto della richiesta di decisione del ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso di Mastrovito, con formazione della cosa giudicata sostanziale nei suoi confronti, e ha chiesto di applicare l’art. 96, terzo comma c.p.c.
Memoria è stata depositata dai ricorrenti. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2380-bise segg., 1294, 1704, 1708, 1709, 1716, 1720, 1726 e 1730 c.c., 83 c.p.c., nonché “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla circostanza, documentata e non contestata”, che il ricorrente ha “rivestito il ruolo di legale rappresentante della Gami Invest s.r.l. dal 2006 a oggi e, quindi, in relazione alla inesistenza della motivazione conducente al riconoscimento del contratto di patrocinio tra l’amministratore della società in proprio e il professionista”.
Il motivo, rivolto nei confronti della decisione della Corte d’appello di rigetto del gravame principale di Mastrovito laddove aveva contestato la sua legittimazione passiva, ritenuta sussistente dal primo giudice, è inammissibile. Come si evidenzia nella proposta del Presidente della sezione, il ricorso è stato tardivamente proposto da Giovanni Mastrovito, atteso che risulta documentato dal controricorrente che la sentenza impugnata è stata notificata al suo difensore in appello in data 17 febbraio 2019, sicché si palesa tardiva per Giovanni Mastrovito, in relazione al disposto dell’art. 325 c.p.c., la notificazione del ricorso avvenuta solo in data 16 luglio 2019, con conseguente passaggio in giudicato nei suoi confronti della sentenza.
2) Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. in relazione alla ritenuta ammissibilità dell’appello incidentale tardivo, dell’art. 111 Cost. in relazione alla omessa notifica dell’appello incidentale nei confronti della contumace Gami Invest, dell’art. 112 c.p.c. in relazione al vizio di ultrapetizione consistito nell’avere la Corte distrettuale riformato in pejusla sentenza di prime cure nei confronti della Gami Invest in difetto di specifica domanda in tal senso da parte dell’appellante incidentale stesso: a prescindere dal profilo della ammissibilità o meno dell’appello incidentale, per la sua delibazione si sarebbe dovuto instaurare il contraddittorio nei confronti della società Gami Invest, citata dall’appellante principale ai soli fini della litis denuntiatio e rimasta contumace in appello, cui il gravame incidentale avrebbe dovuto essere notificato e che ha visto, a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, “il proprio addebito crescere esponenzialmente, senza che abbia avuto la possibilità di difendersi e contraddire”, a cui va aggiunto il vizio di “ultrapetizione in cui è incorsa la Corte distrettuale che, a fronte di un appello incidentale (tardivo)” che aveva chiesto di condannare il solo Mastrovito, ha pronunciato sfavorevolmente contro la società Gami Invest.
Il motivo, che critica la pronuncia d’appello laddove, accogliendo il gravame incidentale di De Giorgio, ha condannato Gami Invest in solido con Mastrovito a una somma maggiore rispetto a quella stabilita in primo grado e, sempre in solido, al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, è anzitutto ammissibile. Nei confronti della società Gami Invest, rimasta contumace in appello, non ha spiegato efficacia la notificazione della pronuncia di secondo grado effettuata al difensore di Mastrovito, così che il ricorso della società va ritenuto tempestivo, essendo stato notificato nel rispetto del termine c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
Il motivo è altresì fondato. L’avvocato Mario De Giorgio ha infatti proposto appello incidentale nei soli confronti del debitore solidale Giovanni Mastrovito e non nei confronti dell’altro debitore solidale, la società Gami Invest, con la conseguenza che il giudice d’appello non poteva, senza che fosse stato instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, condannare la società a una somma maggiore rispetto a quella cui era stata condannata in primo grado e al pagamento delle spese del primo grado, così come rideterminate in appello, e del secondo grado.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per quanto concerne Giovanni Mastrovito e va invece accolto per quanto concerne la società Gami Invest s.r.l.; la sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio laddove ha, in accoglimento dell’appello incidentale non proposto nei suoi confronti, emesso due pronunzie di condanna nei confronti di Gami Invest s.r.l. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza per quanto concerne i rapporti tra Mastrovito e De Giorgio e sono liquidate in dispositivo; vengono invece compensate, alla luce della singolare proposizione di un comune ricorso per cassazione, tra Mastrovito e Gami Invest.
Dato che per Mastrovito il giudizio è stato definito in conformità alla proposta del Presidente della sezione, trovano applicazione nei suoi confronti il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. c.p.c., in base a quanto prescrive l’ultima parte del comma 3 dell’art. 380- bis c.p.c. (secondo la formulazione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022). Nei casi di conformità tra proposta e decisione finale si è di fronte a una valutazione legale tipica ad opera del legislatore – che ha così codificato una ipotesi di abuso del processo – della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata in favore della controparte (art. 96, terzo comma c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000 in favore della cassa per le ammende (art. 96, quarto comma c.p.c.).
Vengono determinate ciascuna in euro mille, importo ritenuto congruo in relazione al progressivo semplificarsi della lite Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Mastrovito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da Giovanni Mastrovito; accoglie il secondo motivo di ricorso in relazione alla società Gami Invest s.r.l. e conseguentemente cassa la sentenza impugnata per quanto concerne la condanna in solido di Gami Invest s.r.l.; condanna Giovanni Mastrovito al pagamento delle spese del giudizio in favore di Mario De Giorgio, che liquida in euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge; condanna Giovanni Mastrovito al pagamento di euro 1.000 in favore di Mario De Giorgio ai sensi dell’art. 96, comma 3 c.p.c. e al pagamento di euro 1.000 in favore della cassa per le ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4 c.p.c.; compensa le spese tra Giovanni Mastrovito e Gami Invest s.r.l. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di Giovanni Mastrovito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a