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Ordinanza — n. 32736/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows partial lawyer fee adjustment and dismisses cost compensation claim due to lack of reciprocal loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32736/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the second ground of appeal regarding the recalculation of defense fees but dismissed the claim for reciprocal cost compensation. The lower court had partially awarded fees based on specific activities while ignoring the lawyer's submitted expense note, prompting a retrial on the fee amount. The Court ruled that a partial award of a single claim does not constitute reciprocal loss, thus rejecting the cost compensation argument and remanding the case for a new fee calculation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 92, comma 2, c.p.c.: A partial award of a single claim does not constitute reciprocal loss and therefore does not justify the condemnation of the winning party to pay costs to the losing party, but may only justify the total or partial compensation of costs where other statutory prerequisites are met.

Parole chiave

Generato dall'IA
reciprocal loss cost compensation partial award lawyer fees remand to tribunal defense activities fee liquidation misura disciplinare contro avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 92, comma 2, c.p.c.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.”: la compensazione delle spese non trova alcuna giustificazione, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna delle tassative ipotesi di compensazione delle spese di cui all’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 32061/2022
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26380/2016 R.G. proposto da : DE LUCA DEBORA(DLCDBR70C69G482Q), elettivamente domiciliata in ROMA , VIA EMANUELE FILIBERTO 166, presso lo studio dell’avvocato CORVASCE ANTONIO (CRVNTN70E08A669D), rappresentatae difesa da sé stessa; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE PESCARA depositata i l 12/04/2016, r.g.n.4559/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/07/2023dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1.

L’avvocata Debora De Luca, nominata difensore d’ufficio dell’imputato Neagu Ionel, aveva presentato richiesta di liquidazione delle competenze professionali per l’attività di difesa svolta in favore dell’imputato nella fase dibattimentale del processo penale di primo grado e per il recupero del credito nel giudizio civile (liquidazione indicata dalla richiedente in euro 1.253,50 in relazione al processo penale e in euro 263 per il procedimento monitorio). Tale richiesta è stata rigettata dal Tribunale penale sul presupposto che De Luca non avesse effettuato ricerche adeguate, alla luce delle modifiche di cui all’art. 9 del d.l. 12 settembre 2014 n. 132 (convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014), concernenti l’introduzione della ricerca telematica delle cose da pignorare mediante l’accesso a banche dati.

2. Contro il decreto di rigetto De Luca ha proposto opposizione. Il giudice dell’opposizione ha parzialmente accolto il ricorso: ha riconosciuto che De Luca aveva inutilmente attivato la procedura finalizzata a ottenere dal proprio assistito le competenze professionali, rilevando inoltre come la richiesta di liquidazione fosse antecedente alla nuova disciplina della ricerca telematica di cui sopra; per l’attività difensiva svolta ha liquidato per compensi euro 195 (euro 80 [40 x 2] per la partecipazione alle due udienze, euro 40 per l’esame e il controesame, euro 75 per la discussione), oltre accessori, per la fase monitoria euro 170 (euro 120 per diritti ed euro 50 per onorario), oltre accessori; “rilevato che il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio”, ha disposto la compensazione delle spese.

3. Avverso il provvedimento del Tribunale di Pescara, depositato il 12 aprile 2016, Debora De Luca ricorre per cassazione. L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato due memorie. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c.”: la compensazione delle spese non trova alcuna giustificazione, non sussistendo, nel caso di specie, alcuna delle tassative ipotesi di compensazione delle spese di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c.; in particolare, non è ravvisabile una ipotesi di reciproca soccombenza, avendo il giudice errato nella definizione del provvedimento quale “accoglimento parziale” per il solo fatto della liquidazione di un minore importo rispetto a quello indicato nel ricorso introduttivo, avendo la ricorrente impugnato il rigetto dell’istanza di liquidazione.

2. Con il secondo motivo si denuncia “violazione e/o falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione al d.m. n. 127/2004”: va censurata anche la parte del provvedimento nella quale sono stati liquidati gli importi di euro 195 per l’attività di avvocato espletata nel processo penale e di euro 170 per l’attività occorsa ai fini del recupero forzoso del proprio credito; tali importi sono “oggettivamente di gran lunga inferiori agli onorari minimi tabellari previsti dal tariffario forense ex d.m. n. 127/2004, applicabile nel caso di specie”; in base alle suddette tariffe la ricorrente aveva redatto e depositato nota spese, che non è stata considerata dal giudice dell’opposizione.

Va per primo esaminato, per ragioni di priorità logica, il secondo motivo. Il motivo è fondato. Il Tribunale di Pescara, nell’ordinanza impugnata, ha liquidato in favore dell’avvocata De Luca per l’attività difensiva svolta nel processo penale la somma totale di euro 195, oltre accessori, sulla base della seguente motivazione: “risulta dagli atti che l’istante ha prestato la propria attività difensiva con la partecipazione a due udienze, con attività istruttoria e discussione; in applicazione del d.m. 8 aprile 2004 (considerando il minimo tariffario, posto che il processo non ha richiesto la trattazione di questioni particolari) per la partecipazione a ciascuna udienza è previsto il compenso di euro 40, per l’esame e controesame il compenso è di euro 40 e per la discussione di euro 75”.

Nulla il Tribunale ha detto in relazione alle attività che la ricorrente afferma di avere svolto nella nota spese, nota spese che deduce di avere depositato e che è riportata alla pag. 10 del ricorso, quali ad esempio l’esame e lo studio funzionali alla partecipazione alle due udienze, attività il relazione alle quali il d.m. 8 aprile 2004, che il Tribunale afferma di applicare, prevede l’obbligo dell’onorario. È pertanto necessario riesaminare, alla luce delle allegazioni effettuate dalla ricorrente nel giudizio di opposizione, le attività difensive svolte dalla medesima e conseguentemente riliquidare i compensi a lei spettanti, secondo i minimi tariffari fissati nel d.m. 8 aprile 2004.

Va invece considerata generica la censura concernente la liquidazione di quanto spettante alla ricorrente per l’attività di recupero del credito, in relazione alla quale non vengono forniti elementi specificamente volti a censurare la liquidazione del Tribunale di Pescara. II. L’accoglimento, nei limiti sopra evidenziati, del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo di ricorso, che attiene alla compensazione delle spese del processo svoltosi per la liquidazione. Al riguardo il giudice di rinvio dovrà considerare, anche alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 32061/2022, che “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata al Tribunale di Pescara; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribu