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Ordinanza — n. 32719/2023 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of Cassation order to include self-representing party as co-respondent and specify cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32719/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a material correction to a previous order regarding the omission of a self-representing party and the allocation of costs. The appellant argued that the prior ruling failed to list him as a co-respondent and incorrectly specified cost distribution between two distinct parties. The court found these omissions valid because the self-representing lawyer was indeed a party who declared himself an antistatario, and the term 'co-respondent' legally encompasses both the named individual and the self-representing lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, primo comma, c.p.c.; Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors ex officio or upon request, ensuring that all parties, including self-representing litigants, are properly identified and that cost allocations reflect the actual standing of all interested parties.

Parole chiave

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material error correction self-representing party cost allocation co-respondent status Cassation procedure antistatario declaration procedural amendment procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ.
non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391- bis, primo comma, cod.
Art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ.
149 del 2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis, cod.
Art. 287 e seguenti, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023
Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022
4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019
Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023
30651 del 25/11/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12557/2023proposto da: VALENTE SILVIO, FELICIONI MARIA, elettivamente domiciliati in Lecce via Gramsci 9 dom. dig., presso lo studio dell’avvocato Silvio Valente(VLNSLV48E12E506S) che li rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro LUCARELLI VITO, elettivamente domiciliato in Roma via L . Mantegazza 24 c/o M arco G ardin, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Apollonio (PLLGNN73S09F842N) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Leonardo Laudisa (LDSLRD53A03E506T). -Intimat o – Avverso l’ ordinanza d ella Corte di Cassazione n. 11801/2023 depositata il 05/05/2023. Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 21novembre 2023 . Correzione errore materiale RILEVATO CHE:

1. con istanza del 26/05/2023, l’avv. Silvio Valente ha premesso che: (i) nel procedimento r.g. n. 9393/2022 , svoltosi dinanzi alla sezione seconda di questa Corte, il ricorrente Vito Lucarelli ha proposto due distinti regolamenti di competenza; (ii) lo stesso avv. Silvio Valente, in qualità di difensore di se medesimo e di Maria Felicioni, ha depositato due distinte memorie ex art. 47, cod. pr oc. civ., rispettivamente nel proprio interesse e nell’interesse di Maria Felicioni; (iii) con la memoria depositata nel proprio interesse ha chiesto la condanna alle spese e quella exart. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e con la memoria nell’interesse di Maria Felicioni ha chiesto la condanna alle spese con distrazione, e quella ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; (iv) la Corte, con ordinanza n. 11801/2023, ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto dall’avv.

Vito Lucarelli, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000.00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, e agli accessori di legge; infine, ha condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento in favore dei resistenti di euro 1.500,00; (v) l’ordinanza n. 11801/2023 menziona soltanto la sig.ra Felicioni , quale controricorrente;

2. ciò premesso, l’avv. Silvio Valente ha chiesto alla Corte: (a) di disporre la distrazione delle spese liquidate alla sig.ra Felicioni allo stesso avv. Valente quale parte resistente; (b) di specificare che la condanna del ricorrente alle spese tutte è anche a favore dello stesso avv. Silvio Valente quale parte resistente;

3. con memoria datata 09/11/2023, l’avv. Giovanni Apollonio ha chiesto il differimento dell’adunanza al fine di acquisire il fascicolo relativo al procedimento r.g. n. 9393/2022;CONSIDERATO CHE:

1. non è stato presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza sollecitatoria del potere della Corte di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali, come appunto previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391- bis, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta e può essere anche rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo. Per effetto dell’iscrizione a ruolo d’ufficio, la predetta istanza si è convertita nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione (Cass.

Sez. U., Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023; Sez. 1, Sentenza n. 17565 del 31/05/2022; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 30651 del 25/11/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 13923 del 22/05/2023). All’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non trova più applicazione il procedimento di cui alla precedente formulazione dell’art. 380-bis, cod. proc. civ., svolgendosi, invece, il procedimento secondo la forma camerale di cui all’art. 380-bis.1., cod. proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 287 e seguenti, cod. proc. civ.;

2. il contraddittorio è stato previamente instaurato attraverso la comunicazione della fissazione dell’adunanza camerale, affinché la Corte possa provvedere, d’ufficio, a disporre la correzione, sebbene segnalata dalla parte interessata;

3. le omissioni relative alla mancata indicazione, nell’intestazione dell’ordinanza in esame, dell’avv. Silvio Valente quale controricorrente in proprio e, nel dispositivo, alla distrazione delle spese a favore dello stesso legale, sussistono effettivamente in quanto risulta in atti che l’avv. Silvio Valente è parte del giudizio in esame e che, nella memoria ex art. 47, cod. proc. civ., che egli ha depositato come difensore di Maria Felicioni, si è dichiarato antistatario;

4. infine, va disattesala richiesta di specificazione, nel dispositivo dell’ordinanza n. 11801/2023, che la condanna alle spese del ricorrente è anche a favore dell’avv. Silvio Valente, in proprio, quale parte del giudizio. Il dispositivo è sufficientemente chiaro sul punto laddove condanna il ricorrente alle spese “in favore della parte controricorrente”, dovendosi ritenere che l’espressione “ parte controricorrente” sia idonea ad indicare entrambi i controricorrenti, e cioè sia la sig.ra Maria Felicioni sia l’avv. Silvio Valente;

P.Q.M.

dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 11801/2023, pubblicata il 05/05/2023, nel senso che: nell’intestazione, dopo le parole “che la rappresenta e difende” si debbano aggiunger e e intenderele parole “e l’avv. Silvio Valente , in proprio”; al posto della parola “controricorrente” si debba aggiungere e intendere la parola “controricorrenti”; nel dispositivo, dopo le parole “ agli accessori di legge” il punto sia sostituto con la virgola e siano aggiunte e si debbano intendere le parole “con distrazione in favore dell’avv. Valente, dichiaratosi anticipatario”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento